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Gazzetta Ufficiale

DECRETO 11 DICEMBRE 2000
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 295 del 19 dicembre 2000)

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COMUNICAZIONE ALLE AUTORITA DI PUBBLICA SICUREZZA DELL'ARRIVO DI PERSONE ALLOGGIATE IN STRUTTURE RICETTIVE

Il decreto del Ministro dell’interno disciplina la comunicazione giornaliera effettuata dai gestori delle strutture ricettive all’autorità di pubblica sicurezza. La predetta comunicazione può avvenire mediante consegna di un elenco (art. 2) o con mezzi informatici, previa richiesta di collegamento con la questura competente (art. 3). Nel caso di struttura ricettiva ubicata in un comune che non sia sede né di questura né di commissariato è in facoltà dei gestori effettuare la comunicazione presso i reparti dell’Arma dei carabinieri che provvederanno a trasmettere la documentazione acquisita alla questura territorialmente competente. Nelle località che non siano sede di reparto dell’Arma dei carabinieri la comunicazione giornaliera può essere effettuata presso il comune. In quest’ultima circostanza la questura competente curerà il ritiro della documentazione presso i comuni anche mediante gli uffici di polizia o le stazioni dell’Arma.


LEGGE 7 DICEMBRE 2000, N. 397
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 2 del 3 gennaio 2001)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDAGINI DIFENSIVE

Il provvedimento legislativo si compone di tre capi: modifiche al codice di procedura penale, modifiche al codice penale, norme di attuazione. Attraverso la tecnica di novellazione sono stati integrati e modificati i seguenti articoli del c.p.p.: 103, relativo alle garanzie di libertà del difensore, estese anche agli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento e ai consulenti tecnici; 116, inerente copie, estratti e certificati degli atti processuali; 197, relativo all’incompatibilità con l’ufficio di testimone; 200, riguardante il segreto professionale; 233, inerente la consulenza tecnica fuori dei casi di perizia; 292, relativo all’ordinanza del giudice; 362, relativo all’assunzione di informazioni; 366, concernente il deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori; 409, riguardante i provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione; 419, relativo agli atti introduttivi, 430, inerente l’attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore; 431, relativo al fascicolo per il dibattimento; 433, concernente il fascicolo del pubblico ministero; 495, relativo ai provvedimenti del giudice in ordine alla prova; 512, riguardante la lettura di atti per sopravvenute impossibilità di ripetizione. Inoltre sono inseriti nel c.p.p.: l’art. 327-bis, riguardante l’attività investigativa del difensore e il titolo VI-bis al libro quinto, relativo alle investigazioni difensive comprendente gli artt.: art. 391-bis (colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore), 391-ter (documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni), 391-quater (richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione), 391-quinquies (potere di segretazione del pubblico ministero), 391-sexies (accesso ai luoghi e documentazione), 391-septies (accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico), 391-octies (fascicolo del difensore), 391-nonies (attività investigativa preventiva), 391-decies (utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive). Per quanto riguarda il codice penale la legge ha inserito due nuove ipotesi di reato: art. 371-bis (false dichiarazioni al difensore), 379-bis (rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale).


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 NOVEMBRE 2000, N. 424
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 17 del 22 gennaio 2001)

REGOLAMENTO RECANTE NORME SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTODELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA, A NORMA DELL'ARTICOLO 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO

Il regolamento disciplina i principi generali (art. 1), conferisce all’agenzia la personalità giuridica di diritto pubblico e stabilisce la sede in Roma presso locali già nella disponibilità del Ministero della difesa (art. 2). Il provvedimento normativo si occupa anche degli scopi e delle attività dell’agenzia (art. 3) e della vigilanza sulla stessa da parte del Ministro della difesa, che può avvalersi del Segretario generale della difesa (art. 4). Il regolamento contiene anche una specifica disciplina degli organi dell’agenzia, in particolare vengono contemplati: il direttore (art. 6), il comitato direttivo (art. 7), il collegio dei revisori dei conti (art. 8), i capi unità (art. 10). L’assetto organizzativo dell’agenzia si articola in una struttura direzionale centrale ed in un diverso numero di unità che hanno il compito di eseguire i lavori ed i servizi indicati per ciascuna nei programmi annuali e triennali di attività dell’agenzia. A parte sono regolati gli aspetti relativi ai bilanci e alle risorse finanziarie (art. 11) ed al personale (art. 13).


DECRETO 2 FEBBRAIO 2001
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 38 del 15 febbraio 2001)

Modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall’art. 275-bis del codice di procedura penale e dei condannati nel caso previsto dall’art. 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354

Il decreto del Ministro dell’interno disciplina, in apposito allegato, l’uso e descrizione delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici, il dispositivo di controllo (composto da un trasmettitore ed un ricevitore), la linea telefonica che può essere digitale o analogica, il sistema informativo centrale (localizzato presso le centrali operative) per la gestione dei dispositivi di controllo, le modalità di installazione che devono essere particolarmente semplici e dettagliatamente descritte nei manuali d’uso fornito dalla ditta. Il decreto dispone, altresì, che le questure o i comandi provinciali delle Forze di polizia debbano preventivamente verificare la disponibilità dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo, l’esistenza delle condizioni tecniche necessarie a garantire il corretto funzionamento dell’attività di controllo, nonché i tempi tecnici necessari per l’attivazione dei sistemi di controllo. L’attivazione e la disattivazione o rimozione degli strumenti tecnici di controllo è demandata all’ufficio o comando di polizia incaricato del controllo dell’osservanza delle prescrizioni connesse all’esecuzione degli arresti domiciliari.