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Corte Costituzionale

a cura di Giovanni Pioletti

Reati militari - Reati di manifestazione e grida sediziose e di attività sediziosa - Dedotta mancanza di determinatezza delle fattispecie e di contrasto con il principio di conformazione delle Forze armate allo spirito democratico della Repubblica - Questioni di legittimità costituzionale - Infondatezza.

(Cod. pen. mil. pace, artt. 183, 182; Cost. artt. 13, 25 2° co., 52, 3° co., 21, 24, 2° co., 112 e 3)

Corte Costituzionale, sentenza n. 519 del 15-21 novembre 2000 - Pres. Mirabelli - Red. Neppi Modona.

(Omissis)

Considerato in diritto
1. - Vengono sottoposte al giudizio di questa Corte due questioni di legittimità costituzionale, sollevate nell’ambito di diversi procedimenti penali dal medesimo giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino, relative, rispettivamente, agli artt. 183 (manifestazioni e grida sediziose) e 182 (attività sediziosa) del codice penale militare di pace.

Le censure di costituzionalità rivolte all’art. 183 cod. pen. mil. di pace si basano essenzialmente sulla dedotta violazione del principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost.), a causa della assoluta mancanza di determinatezza e tassatività della fattispecie incriminatrice: in particolare, risulterebbe impossibile attribuire alle nozioni di grida e manifestazioni «sediziose» un significato chiaro, preciso e univoco, sia sul terreno del linguaggio giuridico, sia su quello del lessico corrente, e il carattere «sedizioso» della condotta incriminata verrebbe desunto da valutazioni soggettive, legate al contesto socio-culturale o ai diversi periodi storici.

L’assoluta indeterminatezza della nozione di «sediziosità» viola, ad avviso del giudice rimettente, anche altri parametri costituzionali: l’art. 52, terzo comma, Cost., in quanto consente di applicare l’art. 183 cod. pen. mil. di pace a mere manifestazioni di protesta e di critica, considerate di per se stesse espressive di ribellione nei confronti dell’autorità militare e, dunque, pericolose per l’ordine pubblico militare, in contrasto con il principio secondo cui l’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica; l’art. 21 Cost., perché il cittadino militare vede compromessa la sua libertà di manifestazione del pensiero, sacrificata dall’esigenza di tutela della «coesione» dell’ordinamento militare; l’art. 24, secondo comma, Cost., in quanto l’imputato del reato di manifestazioni e grida sedizioso non può opporre ad un giudico «arbitro assoluto» dell’interpretazione della norma altro che i «difformi precedenti giurisprudenziali»; l’art; 112 Cost., in quanto impedisce al pubblico ministero di individuare con certezza i comportamenti incriminabili, sacrificando così il principio di obbligatorietà dell’azione penale; l’art. 3 Cost., sia perché, essendo possibili differenti letture della norma, i cittadini militari sono esposti a decisioni diverse, e quindi a diversi trattamenti processuali, pure in presenza di identiche situazioni di fatto, sia per la diversità di disciplina tra ordinamento penale comune e militare, in quanto, essendo stato depenalizzato il reato di cui all’art. 654 cod. pen., le grida e manifestazioni sediziose costituiscono reato solo per il militare.

Per quanto concerne l’art. 182 cod. pen. mil. di pace, particolare rilievo viene riservato alla dedotta violazione degli artt. 13 e 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo che il reato in esame - qualificato dal rimettente come «delitto di attentato a pericolo presunto», nel senso che ogni critica astrattamente idonea a suscitare malcontento può integrare gli estremi del reato - eluderebbe il principio della necessaria offensività del reato, che richiede appunto che le fattispecie incriminatrici siano costruite in funzione dell’offesa a una determinata e tipicizzata oggettività giuridica.

Le altre censure di costituzionalità fanno riferimento ai parametri costituzionali già evocati con riferimento all’art. 183 cod. pen. mil. di pace: sarebbero dunque violati l’art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della lesione del principio di legalità, a causa della indeterminatezza e incertezza della condotta incriminata, qualificata come sediziosa solo nella rubrica dell’art. 182 cod. pen. mil. di pace e poi definita genericamente come «attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l’adempimento di servizi speciali», cioè con espressioni di significato equivoco e prive di sufficiente precisione; l’art. 52, terzo comma, Cost., in quanto l’incriminazione di attività di mera protesta e critica si porrebbe in contrasto con il principio secondo cui l’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica; l’art. 21 Cost., perché l’indeterminatezza della nozione di «sedizione» e la generica descrizione della condotta incriminata comprometterebbero la libertà di manifestazione del pensiero del cittadino militare, sacrificata dalle esigenze di tutela della «coesione dell’ordinamento militare»; nonché gli artt. 24, secondo comma, 112 e 3 Cost., per le medesime ragioni già esposte nell’ordinanza di rimessione relativa al reato di manifestazioni e grida sediziose.

Poiché le questioni oggetto delle due ordinanze di rimessione hanno in comune la lamentata carenza di determinatezza della nozione di sedizione, che interviene in entrambi i reati di attività sediziosa e di manifestazioni e grida sediziose, e si basano su censure di costituzionalità quasi sempre coincidenti, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi.

2. - I due reati oggetto delle censure di legittimità costituzionale sono contenuti nel titolo III «Reati contro la disciplina militare», capo II «Della rivolta, dell’ammutinamento e della sedizione militare», del codice penale militare di pace, e sono rispettivamente rubricati «manifestazioni e grida sediziose» (art. 183) e «attività sediziosa» (art. 182). Fanno parte, secondo la qualificazione ad essi riservata nella relazione al progetto del codice, delle così dette «forme minori o complementari di sedizione», tra le quali figurano anche il reclamo collettivo previo accordo (art. 180) e la raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta (art. 184). Questi reati sono già stati oggetto di interventi della Corte, grazie ai quali gli elementi costitutivi e l’oggettività giuridica delle forme minori di sedizione militare sono stati definiti e circoscritti con maggior precisione.

Per ciò che attiene, in particolare, alle fattispecie in esame, è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 183 cod. pen. mil. di pace in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione. Al riguardo, la Corte ha affermato - riproducendo pressoché testualmente il contenuto di due decisioni sul reato di grida e manifestazioni sediziose previsto dall’art. 654 del codice penale comune (sentenze n. 15 del 1973 e n. 120 del l957) - che «il concetto di “sedizione” corrisponde ad un comportamento che ha, nella comune comprensione ed esperienza, un preciso significato tradizionale generalmente accettato e penalmente rilevante, che implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento nei confronti delle pubbliche istituzioni, così da risultare idoneo in concreto a scuotere e porre in pericolo l’ordine pubblico» (ordinanza n. 57 del 1984).

Per quanto concerne il reato di cui all’art. 182 cod. pen. mil. di pace, la Corte, chiamata a decidere della questione di legittimità costituzionale di tale fattispecie, sollevata con riferimento all’art. 21 Cost., ha rilevato che la condotta sanzionata «non consiste nella critica anche aspra degli ordinamenti militari»; critica che, in quanto tale, è sorretta dalla garanzia costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero (sentenza n. 30 del 1982).
Prendendo in esame altri reati minori di sedizione militare, la Corte ha poi ritenuto che vanno ricondotte alle fattispecie di sedizione in senso stretto, quali sono quelle previste dagli artt. 182 e 183 cod. pen. mil. di pace, le manifestazioni di dissenso «caratterizzate dall’ostilità o ribellione verso le istituzioni o gli ordinamenti militari» e «dall’idoneità [...] a porsi come espressioni di violenza sovvertitrice» (v. sentenza n. 126 del 1985, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 180, primo comma, cod. pen. mil. di pace - Domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo, di dieci o più militari). Non è poi mancata la precisazione che anche ai reati minori di sedizione militare si applica il principio dell’accertamento in concreto dell’offensività della condotta, rimesso alla valutazione del giudice (sentenza n. 24 del 1989, relativa al reato previsto dall’art. 184 cod. pen. mil. di pace - Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari).

3. - Alla luce degli specifici precedenti costituzionali, le questioni sono infondate. In relazione al reato di cui all’art. 183 cod. pen. mil. di pace i dubbi di costituzionalità sollevati sotto il profilo della violazione del principio di legalità non hanno più ragion d’essere, ove si tenga conto del risalente e oramai consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, seguìto dalla giurisprudenza comune, per il quale gli estremi necessari per qualificare come «sediziosa» la condotta incriminata risultano determinati con sufficiente precisione.

Secondo tale indirizzo, le manifestazioni e grida «sediziose» penalmente rilevanti sono dunque quelle che denotano oggettivamente ostilità e ribellione nei confronti delle istituzioni e dell’ordinamento militare, espresse in circostanze di fatto e con modalità tali da essere idonee a suscitare reazioni violente e sovvertitrici dell’ordine e della disciplina militare. Rimangono escluse dal modello legale della fattispecie incriminatrice manifestazioni o grida che esprimono generico malcontento, ovvero forme di protesta, di critica e di dissenso che, in quanto prive di una carica destabilizzante o di rivolta nei confronti dell’ordinamento e della disciplina militare, rientrano nell’esercizio del diritto di manifestare pubblicamente e liberamente il proprio pensiero, riconosciuto anche ai militari dall’art. 9 della legge 11 luglio 1978, n. 382, relativa alle norme di principio sulla disciplina militare.

Conseguentemente, sono infondate le censure riferite agli altri parametri, prospettate dal rimettente quali corollari del contrasto con il principio di determinatezza: non risultano violati né il diritto di difesa, né il principio di obbligatorietà dell’azione penale, in quanto sia l’imputato, sia il pubblico ministero sono in grado di individuare con sufficiente precisione i contenuti del modello legale della norma incriminatrice, e neppure il principio di eguaglianza, in quanto la tipicità della condotta esclude il rischio di trattamenti processuali differenziati a fronte delle medesime situazioni di fatto. Inoltre, poiché le mere manifestazioni di critica, di protesta e di dissenso sono estranee alla condotta incriminata dall’art. 183 cod. pen. mil. di pace, vengono a cadere le dedotte violazioni sia del principio secondo cui l’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica (art. 52, terzo comma, Cost.), sia della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).

Infine, priva di fondamento è pure la denunciata violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento tra civili e militari, per essere stato depenalizzato solo il reato di grida e manifestazioni sediziose previsto dal codice penale comune (v. l’art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della legge n. 205 del 1999): la diversità di disciplina tra ordinamento penale comune e militare può infatti rilevare in termini di violazione del principio di eguaglianza solo ove sia dato riscontrare una assoluta identità tra il reato comune e quello militare, sul terreno sia della condotta tipica, sia dell’oggettività giuridica del reato (v., ex plurimis, sentenze n. 272 del 1997 e n. 448 del 1991), mentre tra la fattispecie prevista dall’art. 654 cod. pen. e il reato di cui all’art. 183 cod. pen. mil. di pace è comunque riscontrabile una differenza di oggettività giuridica, che nel reato militare si specifica in relazione alla tutela della disciplina militare e della coesione delle Forze armate.

4. - Analoghe sono le conclusioni in ordine al reato di attività sediziosa previsto dall’art. 182 cod. pen. mil. di pace. Nel modello legale della fattispecie incriminatrice non figura l’espresso richiamo al carattere sedizioso della condotta, definita come «attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l’adempimento di servizi speciali», ma il carattere «sedizioso» del comportamento penalmente rilevante non può essere revocato in dubbio sol che si tenga conto della rubrica del reato, significativamente intitolato «attività sediziosa», della collocazione sistematica della disposizione, inserita nel capo relativo alla rivolta, all’ammutinamento e alla «sedizione militare», nonché dell’interpretazione riservata da questa Corte a tutti i reati compresi tra le forme minori o complementari di sedizione militare (v. soprattutto sentenze n. 126 del 1985 e 24 del 1989).

L’attività in cui si sostanzia la condotta incriminata deve quindi essere connotata dai caratteri, già menzionali in relazione al reato di cui all’art. 183 cod. pen. mil. di pace, che questa Corte ha ritenuto necessari al fine di integrare gli estremi della condotta «sediziosa»; con l’ulteriore precisazione che, mentre le manifestazioni e grida sediziose possono esplicarsi anche mediante episodi sporadici, l’attività sediziosa implica un minimo di continuità e di organizzazione, requisiti necessari per rendere la condotta idonea a suscitare il malcontento per la prestazione del servizio militare.
Per quanto riguarda, poi, il profilo della offensività del reato, su cui si è soffermato in modo particolare il giudice rimettente, costituisce affermazione pacifica che la fattispecie in esame è posta a tutela del mantenimento della disciplina militare, fattore essenziale alle esigenze di coesione, di efficienza e di funzionalità delle Forze armate. È però necessario precisare che la tutela della disciplina militare non è fine a se stessa, ma funzionale alle esigenze del servizio militare, come emerge anche dallo spirito che informa la legge n. 382 del 1978, contenente le norme di principio sulla disciplina militare, e, in particolare, dal tenore del comma I dell’art. 2 del Regolamento di disciplina militare (D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545), ove viene appunto delineato il carattere strumentale e servente degli obblighi della disciplina militare «ai compiti istituzionali delle Forze armate ed alle esigenze che ne derivano».

Così definita l’oggettività giuridica del reato, può essere qualificata come sediziosa, ed è punibile ai sensi dell’art. 182 cod. pen. mil. di pace, solo l’attività in concreto idonea a ledere le esigenze di coesione, di efficienza e di funzionalità del servizio militare e dei compiti istituzionali delle Forze armate.
Anche nei confronti del reato in esame, opera dunque il principio della necessaria offensività del reato, sia sul terreno della previsione normativa, sia su quello dell’applicazione giudiziale: alla lesività in astratto, intesa quale limite alla discrezionalità del legislatore nella individuazione di interessi meritevoli di essere tutelati mediante lo strumento penale, suscettibili di essere chiaramente individuati attraverso la formulazione del modello legale della fattispecie incriminatrice, fa riscontro il compito del giudice di accertare in concreto, nel momento applicativo, se il comportamento posto in essere lede effettivamente l’interesse tutelato dalla norma (v. di recente, proprio con riferimento a un reato previsto dal codice penale militare di pace, sentenza n. 263 del 2000, nonché sentenza n. 360 del 1995).

L’individuazione in termini di sufficiente determinatezza degli elementi costitutivi e dell’oggettività giuridica del reato di cui all’art. 182 cod. pen. mil. di pace rende prive di fondamento anche le censure di legittimità costituzionale prospettate dal rimettente con riferimento ai parametri di cui agli artt. 52, terzo comma, 21, 24, secondo comma, 112 e 3 Cost., sulla base delle medesime considerazioni svolte in relazione alla questione di legittimità dell’art. 183 cod. pen. mil. di pace.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 183 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli articoli 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21, 24, secondo comma, 112 e 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino, con l’ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 182 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli articoli 13 e 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21, 24, secondo comma, 112 e 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino, con l’ordinanza in epigrafe.

(omissis)