SICUREZZA AGROALIMENTARE
SAPORE DI MARE
01/05/2018
di Luisa Persia

I molluschi, soprattutto in estate, sono protagonisti delle tavole italiane. Consigli e regole per il consumo consapevole

foto apertura DIDAChi riesce a resistere ad un aperitivo con vista mare? Un prosecco e un cartoccio di calamari mettono d’accordo quasi tutti. Secondo il WWF in Italia si consumano 25 chilogrammi di pesce a testa l’anno. Due terzi del pesce che consumiamo sono importati dall’estero, principalmente da Spagna, Danimarca e Olanda e, per il 50%, da Paesi in via di sviluppo. Il pesce fornisce proteine, acidi grassi, omega 3 a catena lunga, vitamine, calcio, zinco e ferro e l’estate è il momento in cui ne consumiamo di più. Nelle città di mare, vicino ai porti, spesso si vedono venditori ambulanti o negozi che espongono frutti di mare privi di qualsiasi tracciabilità. Per tradizione alcune persone preferiscono mangiarli crudi, esponendosi a rischi per la salute, nell’errata convinzione che i molluschi non trattati siano più buoni di quelli che passano per un centro di depurazione.

FOTO BLE REGOLE

I molluschi devono essere acquistati nelle pescherie o altri esercizi commerciali regolarmente registrati e sottoposti ai controlli sanitari. Devono essere venduti in confezioni sigillate (retine di nylon o cassette di legno) munite di marchio di identificazione con le informazioni per il consumatore come il nome e la sede del centro di spedizione di provenienza, la specie, la data di confezionamento e di scadenza. La vendita sfusa è consentita solo se le informazioni riportate sull’etichetta della confezione d’origine siano ugualmente esposte in modo chiaro e visibile e conservate dal venditore per un minimo di 60 giorni. I locali adibiti alla vendita dei prodotti ittici freschi devono garantire adeguata pulizia, disinfezione e manutenzione con piani di lavoro in materiale liscio, facilmente lavabili e disinfettabili. Inoltre i frutti di mare posti in vendita non devono essere mai tenuti immersi in acqua, ed è sempre meglio cuocerli prima del consumo. Altrimenti, il pesce da mangiare crudo deve essere congelato ad una temperatura non superiore a -20° per 24 ore. “Gli illeciti in cui ci imbattiamo più di frequente riguardano la tracciabilità dei molluschi o la cattiva conservazione. In alcuni casi abbiamo riscontrato che era stato messo in vendita pesce importato dall’estero e dichiarato invece di provenienza italiana - così il Comandante del Nucleo Investigativo Provinciale di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Napoli, Capitano Rosa Codella - Non si tratta solo di tutelare i nostri consumatori ma anche di impedire una concorrenza sleale che penalizza i produttori corretti ed onesti. Inoltre, non meno importante, è sensibilizzare chi ancora consuma i datteri di mare, informandolo dell’enorme danno che indirettamente produce all’ecosistema”.

FOTO DI DATTERI DI MARE

La pesca, il commercio e il consumo dei datteri di mare (Lithophaga lithophaga) sono vietati in Italia.

Le violazioni dei divieti comportano ammende, arresto in caso di recidiva, e sospensione della licenza in caso di attività imprenditoriale. Questi molluschi bivalvi, dalla conchiglia lunga, stretta e scura, vengono prelevati con l'uso di martelli pneumatici e scalpelli che frantumano le rocce e compromettono interi litorali desertificando le pareti rocciose e distruggendo i fondali.

Il danno è enorme soprattutto se si pensa che per il ripopolamento occorrono tempi lunghissimi: il dattero di mare cresce alla velocità di circa 1 centimetro ogni dieci anni, ottanta anni per raggiungere le dimensioni di otto centimetri. Bisogna sensibilizzare il consumatore e i ristoratori che spesso rischiano di divenire inconsapevolmente complici di questo scempio. Ogni anno l’attività di un solo datteraio può desertificare fino a 2.400 metri quadrati di fondale.

GLI ILLECITI

Il commercio di alimenti insalubri, mal conservati o insudiciati da parassiti o con residui tossici, è sanzionato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 283/1962 con l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda da € 2.582 a 46.481.

La mancanza di qualsiasi documentazione in grado di consentire la tracciabilità del prodotto in violazione del Reg. CE n. 178/2002 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 4.500 euro (art. 2 del D.Lgs. n. 190/2006).