DIRITTO
IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
10/09/2018
di Mauro Kusturin


IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

 

A cura di Mauro Kusturin

IMPIANTINella complessa normativa in materia ambientale, un argomento foriero di dibattiti a vari livelli è quello relativo ai rifiuti liquidi e al confine tra la disciplina dei rifiuti e quella degli scarichi.

In questo contributo, analizzeremo un aspetto significativo di questo confine rifiuti-scarichi, focalizzando l’attenzione sul trattamento dei rifiuti liquidi negli impianti di depurazione.

Il punto di partenza è dato dalle definizioni di “rifiuto” e di “scarico” riportate nel D. Lgs. n. 152/2006:

  • Parte IV - art. 183, comma 1, let. “a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”;
  • Parte III - art. 74, comma 1, let. “ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114”.

I “rifiuti liquidi”, compresi i “rifiuti liquidi costituiti da acque reflue”, sono disciplinati dalla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 (normativa “rifiuti”), mentre le sole “acque di scarico” (gli scarichi) sono disciplinate dalla Parte III del citato decreto.

La disciplina dei rifiuti, inoltre, esclude gli “scarichi” dal proprio ambito di applicazione: difatti, l’art. 185, comma 2, dispone che “Sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:a) le acque di scarico”.

Pertanto, si può affermare che la normativa sugli scarichi è una deroga alla disciplina generale sui rifiuti.

I rifiuti, anche liquidi, vengono lavorati negli “impianti di trattamento”, i quali sono autorizzati ex art. 208 – Parte IV (Rifiuti), mentre gli scarichi vengono processati nei “depuratori”, autorizzati ex art. 124 – Parte III (Scarichi).

Tuttavia, in casi eccezionali, “impianto di trattamento” e “depuratore” possono coincidere.

 

carabinieri-fiumeI depuratori possono essere autorizzati al trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 208, provvedimento che sostituisce l’autorizzazione allo scarico e di conseguenza l’Autorizzazione Unica Ambientale (cd. AUA): tale disposizione è dettata dallo stesso art. 208, comma 6 (“Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”).

A esser più precisi, per alcuni depuratori che abbiano determinate caratteristiche, è necessaria l’Autorizzazione Integrata Ambientale (cd. AIA), che sostituisce tutte le altre autorizzazioni.

 

Per stabilire con quali procedure un depuratore possa essere autorizzato per il trattamento dei rifiuti liquidi, è necessario precisare la tipologia di acque reflue trattate dallo stesso: i depuratori, infatti, possono essere classificati in:

  • depuratori di “acque reflue industriali”;
  • depuratori di “acque reflue urbane”.

Le definizioni di acque reflue urbane e acque reflue industriali sono disposte dal già citato art. 74:

“h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato”.

 

trattamento-liquidiSe per i depuratori di acque reflue industriali non si incontrano particolari problematiche procedurali, più articolato è il discorso sui depuratori di acque reflue urbane: in merito a tale tipologia di impianti, c’è un articolo della disciplina scarichi in Parte III, che come una porta secondaria, consente “l’accesso” alla Parte IV del Testo Unico Ambientale.

Difatti, l’art. 110, pur vietando con il comma 1, “l’utilizzo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti”, ne autorizza, in deroga (comma 2), lo smaltimento “limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione” e “nei limiti della capacità residua di trattamento”; inoltre, sempre in deroga (comma 3), ne autorizza il trattamento per determinate tipologie di rifiuti in impianti aventi “caratteristiche e capacità depurative adeguate”.

Il regime derogativo previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 110 al divieto imposto dal primo comma, prevede una differenza definita tra le due deroghe.

Infatti, possiamo definire espressa la deroga del comma 2, in quanto dispone che l'autorità competente, d'intesa con l'ente di governo dell'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione”.

Dalla lettura del dispositivo, si rileva che per l’utilizzo del depuratore per trattare rifiuti debbano sussistere delle condizioni particolari:

  • intesa tra autorità competente ed ente di governo dell'ambito;
  • particolari esigenze;
  • capacità residua di trattamento del depuratore;
  • tipologie di rifiuti compatibili con il processo di depurazione.

Tale deroga si esprime attraverso il rilascio dell’autorizzazione ex art. 208: questo è l’accesso secondario che permette di passare dalla Parte III alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.

zoom_ImpDepurazionePanoLa deroga prevista dal comma 3 è da intendersi automatica, in quanto, “Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, … rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati”.

L’automatismo si palesa nella “comunicazione” all’autorità competente, prima dell’effettivo utilizzo dell’impianto depurativo per processare rifiuti.

 

Anche nel caso della deroga automatica ex comma 3, ci sono diverse limitazioni per poter trattare rifiuti presso un depuratore urbano:

  • il depuratore deve avere caratteristiche e capacità depurative adeguate;
  • i rifiuti devono rispettare i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2;
  • i rifiuti devono provenire dal proprio ambito territoriale ottimale;
  • i rifiuti possono provenire da altro ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati.

 

Inoltre, sono state individuate specifiche tipologie dei rifiuti che possono essere conferiti mediante la deroga ex comma 3:

“a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;

b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;

c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente”.

Il comma 5 dell’art. 110 dispone, altresì, che il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare”.

Inoltre, “L'autorità competente (indicata dall’art. 124), una volta ricevuta la comunicazione ex comma 3 … può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti … e … provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione ...”.

L’art. 110 pone, poi, con il comma 4, un altro vincolo per entrambe le deroghe, disponendo che: “L'attività (di trattamento rifiuti) … può essere consentita purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi”.

Infine, il comma 7 rimanda nuovamente alla normativa dei rifiuti disciplinando che Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti è soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti”.

Tra i depuratori che possono essere interessati al trattamento dei rifiuti liquidi ci sono anche quelli consortili, impianti nati prevalentemente per servire le zone industriali.

Tuttavia, nel corso degli anni, molti impianti consortili, per venire incontro a molteplici esigenze, hanno dovuto mutare la loro condizione di depuratori esclusivi di “acque reflue industriali”.

Ai fini della classificazione degli impianti di depurazione, è necessario richiamare il concetto di “prevalenza”: se la maggior parte dei reflui in entrata è costituita da “acque reflue domestiche”, alle quali si aggiungono in misura nettamente inferiore le “acque reflue industriali”, l’impianto viene classificato “di acque reflue urbane”; mentre, se prevale la seconda tipologia, il depuratore viene identificato “di acque reflue industriali”.

La questione è rilevante, non solo in relazione al trattamento dei rifiuti, ma anche considerando che le sanzioni irrogate per illeciti riguardanti i depuratori di acque reflue urbane, sono solo di natura amministrativa; mentre quelle riferite ai depuratori di acque reflue industriali sono anche di natura penale.

Tale concetto dottrinale, successivamente, ha avuto diversi riscontri giurisprudenziali. Il primo di questi è pervenuto dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione III con la Sentenza n. 1870/2016, che affermò il seguente principio di diritto: "In materia di tutela delle acque dall'inquinamento lo scarico da depuratore non ha una propria differente caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati; ne deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali (con prova a carico dell'accusa) devono ritenersi a natura mista e i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane e non si applicano le disposizioni penali dell'art 137, comma 5, del d. lgs. 152 del 2006".

La Cassazione estese il “concetto di prevalenza” a tutti i depuratori, sancendo, inoltre, che “la prevalenza” debba essere provata e dimostrata “dall’accusa”, ovvero da chi effettua gli accertamenti.

Successivamente, con la Sentenza n. 688 del 27 luglio 2018 del TAR Sardegna – Sez. I, anche la giustizia amministrativa ha richiamato il concetto in parola e i principi sanciti dalla Suprema Corte, e in particolare che “In caso di miscelazione di rifiuti di diversa natura, il criterio da utilizzare per stabilire la natura della risultante è quello relativo al “refluo quantitativamente prevalente” …”.

La succitata sentenza TAR, inoltre, richiama la Sentenza n. 19/2015 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che, ancor prima della Cassazione, si era espressa sul “concetto di prevalenza”.

Tra l’altro, non va dimenticato un altro aspetto prettamente tecnico: il trattamento dei rifiuti liquidi non deve avvenire per semplice diluizione degli stessi con le acque reflue presenti nell’impianto, ma utilizzando idonee apparecchiature, di cui il depuratore deve essere dotato.

L’argomento riguarda essenzialmente i depuratori autorizzati ex art. 208, compresi quelli in deroga disposta dall’art. 110 comma 2.

La maggior parte degli impianti di depurazione sono di tipo biologico: questa tecnologia è idonea al trattamento delle acque reflue e può esserlo per i rifiuti elencati alle lettere a), b) e c) nell’art. 110 comma 3, ma nella maggior parte dei casi, non sufficiente per trattare le altre tipologie di rifiuti liquidi.

Ecco perché, al processo “biologico” viene frequentemente abbinato un pretrattamento “chimico-fisico”, che ha il compito di rendere compatibile il rifiuto liquido con la fase biologica del depuratore. Tale strutturazione dell’impianto comporta un aggravio nella gestione complessiva del processo depurativo.

Concludendo, vista la complessità dell’argomento esaminato, si può affermare che il trattamento dei rifiuti liquidi presso i depuratori necessita di particolare attenzione da parte del legislatore, delle pubbliche amministrazioni e degli organi di controllo ivi comprese le forze di polizia.