
Larghi, a cordino, estensibili, modaioli o austeri: l’offerta commerciale di guinzagli è ormai tale da soddisfare ogni esigenza. Anche perché non di solo cane vivono le passeggiate quotidiane delle famiglie: oggi anche gatti e furetti – per limitarsi alle specie definite «d’affezione» dal Ministero della salute e anagraficamente censite – sono sempre più sovente portati a spasso. Nel loro caso gli esperti suggeriscono ambienti poco affollati: essendo animali piccoli – e il furetto più di tutti curioso e capace di movimenti repentini – meglio evitare che possano venir calpestati o stressati da folla e rumori. A ciascuno, con l’aiuto del veterinario, valutare caso per caso l’opportunità di condurre il proprio gatto o furetto fuori dalle mura casalinghe.
Il dubbio non si pone per il cane, che ha il bisogno etologico di uscire a passeggio fuori da casa. Sì ma come? È il Ministero della salute ad affrontare il tema con l’Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani dell’agosto 2013 ancora vigente in virtù di proroghe annuali. Qui all’articolo 1 comma 3 a) è stabilito che si debba «utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni». Il legislatore di fatto non vieta di acquistare il guinzaglio preferito, ma vincola a tenerlo alla lunghezza massima di un metro e mezzo a prescindere dalla capacità dello strumento. In area cani, poi, liberi tutti. Quantificare le sanzioni per il mancato rispetto della norma è demandato al recepimento dell’ordinanza da parte dei regolamenti locali. L’ordine di grandezza, comunque, oscilla tra i 50 e i 300 euro di multa, e ad elevarla sono le polizie locali o vigili urbani. Ma la questione corre anche sul filo del rasoio penale, soprattutto in caso di danni a persone o cose, laddove lasciare il cane libero quando non si dovrebbe integra la fattispecie di omessa custodia di animali, reato definito dall’articolo 672 comma 1 del codice penale: «Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258».