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  • Anno 2008
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  • N.1 - Gennaio-Marzo
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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Corte di Cassazione

Sentenze
Circolazione stradale - Responsabilità da sinistri stradali - In genere - Omicidio colposo aggravato da violazione delle norme sulla circolazione stradale - Necessità della violazione di una specifica norma del codice della strada - Esclusione - Inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza - Sufficienza.

Imputato - Dichiarazioni - Indizianti - Perquisizione - Dichiarazioni rese alla P.G. in assenza delle garanzie difensive per ragioni connesse al procedimento - Rilevanza per altra notizia di reato - Utilizzabilità - Esclusione - Operatività del divieto di testimonianza - Sussistenza - Fattispecie. 

Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Stato di flagranza - Reato di violazione di sigilli aggravata - Prova dello stato di flagranza - Necessità che l’indagato sia colto nell’atto di violare i sigilli - Esclusione - Semplice presenza all’interno dell’immobile abusivamente realizzato - Sufficienza - Ragioni.

Indagini preliminari - Attività del pubblico ministero - Accertamenti tecnici non ripetibili - In genere - Nozione - Fattispecie.

Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone - Atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile - Alcooltest - Diritto di assistenza del difensore - Sussistenza - Diritto a previo avviso - Esclusione.

Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Documentazione dell’attività - Annotazioni di servizio - Utilizzabilità - Ipotesi.

Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - In genere - Intervento sui luoghi - Indagini contro ignoti - Reperimento di un telefono cellulare - Ascolto delle chiamate ad opera di un ufficiale di P.G. - Inutilizzabilità delle affermazioni telefoniche captate - Esclusione.

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Latitanza - Ricerca del latitante - Intercettazioni - Apparati esterni alla Procura - Utilizzazione - Motivazione - Necessità.

Prove - Mezzi di prova - Documenti - Prova documentale - Riprese filmate - Riconducibilità alle intercettazioni - Esclusione - Sussumibilità sotto la categoria delle prove documentali - Sussistenza - Conseguenze.

Prove - Mezzi di prova - Testimonianza - Testimonianza Indiretta - Divieto di testimonianza indiretta da parte di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Dichiarazioni rese confidenzialmente dalla persona offesa - Registrazione nel corso di intercettazione ambientale regolarmente autorizzata - Violazione del divieto - Esclusione - Inutilizzabilità - Esclusione - Fattispecie in materia cautelare.

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle operazioni - Luogo di ascolto diverso da quello di esecuzione delle intercettazioni - Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni - Esclusione.

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione - In genere - Intercettazioni eseguite con apparecchi in uso ad ufficio giudiziario diverso da quello procedente - Utilizzabilità.

Reati contro l’amministrazione della giustizia - Delitti contro l’attività giudiziaria - Favoreggiamento - Personale - Aiuto al colpevole di reato a sottrarsi alle investigazioni - Sussistenza - Investigazioni non ancora iniziate - Irrilevanza.

Reati contro l’amministrazione della giustizia - Delitti contro l’attività giudiziaria - Favoreggiamento - Personale - Cause di non punibilità - Acquirente di sostanza stupefacente - Rifiuto di dare alla P.G. informazioni sul fornitore - Applicabilità - Ragione - Fattispecie.

Reati contro l’amministrazione della giustizia - Delitti contro l’attività giudiziaria - Favoreggiamento - Personale - False indicazioni alla P.G. intese a non permettere l’identificazione del colpevole - Configurabilità del reato - Inidoneità a sviare le indagini - Irrilevanza.

Reati contro l’amministrazione della giustizia - Delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie - Evasione - Elemento oggettivo (materiale) - Soggetto in stato di arresti domiciliari - Autorizzazione a raggiungere senza scorta il luogo indicato per la restrizione - Mancato raggiungimento del luogo - Configurabilità del reato - Fattispecie.

Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l’incolumità individuale - Lesioni personali volontarie - In genere - Alterazione del tono dell’umore di un insegnante ritenuta dall’accusa ascrivibile ad una condotta di “mobbing” del preside dell’istituto - Integrazione del reato di cui all’art. 582 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.

Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l’incolumità individuale - Omicidio - In genere - “Animus necandi” - Prova del dolo omicidiario - Elementi sintomatici - Peculiarità estrinseche dell’azione - Fattispecie.

Reati contro la persona - Delitti contro l’onore - Diffamazione - In genere - Diffamazione mediante scritti - Espressioni offensive contenute in una lettera indirizzata non in busta chiusa ad una pubblica autorità - Requisito della comunicazione con più persone - Sussistenza - Fattispecie.

Reati contro la personalità dello stato - Delitti - Contro la personalità interna dello stato - Devastazione, saccheggio e strage - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Forme - Dolo eventuale - Incompatibilità.

Reati contro la personalità dello stato - Delitti - Contro la personalità internazionale dello stato - Associazioni sovversive - Art. 270 bis cod. pen. - Elementi costitutivi - Struttura organizzativa - Necessità.

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Resistenza a pubblico ufficiale - Elemento oggettivo (materiale) - Frapposizione tra forze dell’ordine e pregiudicato inseguito da queste - Sussistenza del reato.

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Concussione - Elemento oggettivo (materiale) - Mera superiorità psicologica del pubblico ufficiale - Sufficienza - Esclusione - Abuso della qualità o dei poteri - Necessità.

Reati contro l’ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l’inosservanza dei provvedimenti di polizia - Rifiuto di fornire i documenti di identità e di rendere le proprie generalità - Conoscenza del soggetto da parte del pubblico ufficiale - Irrilevanza - Configurabilità del reato - Fattispecie.

Reati contro l’ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Associazione di tipo mafioso - Elementi costitutivi - Clima di intimidazione.


Reati contro l’ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Mero partecipe - Reati strumentali dell’associazione - Quelli che sono strumento di attuazione del programma - Responsabilità per il fatto di essere partecipe dell’associazione - Sussistenza.

Reati militari - Reati contro il servizio militare - Abbandono di posto e violazione di consegna - Nozione di consegna - Unica contestazione relativa a prescrizioni diverse riconducibile alla stessa consegna.

Sanità pubblica - In genere - Discarica abusiva - Individuazione - Realizzazione e gestione.

Circolazione stradale - Responsabilità da sinistri stradali - In genere - Omicidio colposo aggravato da violazione delle norme sulla circolazione stradale - Necessità della violazione di una specifica norma del codice della strada - Esclusione - Inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza - Sufficienza.

[Cod. Pen. artt. 43 e 589 co. 2, (Cod. Strada art. 140)]

Sez. 4, sent. n. 35665 del 19 giugno 2007 ud. (dep. 28/09/2007)
(Parz. Diff.)
(Rigetta, App. Roma, 5 Giugno 2003)

Ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 589, comma secondo, cod. pen., non è necessaria la violazione di una specifica norma del codice stradale, essendo sufficiente l’inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza. (In motivazione la Corte ha precisato che tali regole devono ritenersi far parte integrante della disciplina della circolazione stradale, come si desume dal disposto dell’art. 140 cod. strada, la cui violazione, dunque, assume lo stesso valore della violazione di una disposizione specifica).


Imputato - Dichiarazioni - Indizianti - Perquisizione - Dichiarazioni rese alla P.G. in assenza delle garanzie difensive per ragioni connesse al procedimento - Rilevanza per altra notizia di reato - Utilizzabilità - Esclusione - Operatività del divieto di testimonianza - Sussistenza - Fattispecie.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 62, 63 co. 2;
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 art. 73)

Sez. 6, Sent. n. 35809 del 19 giugno 2007 ud. (dep. 28/09/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. Roma, 15 Novembre 2006)

Qualora nel corso di una perquisizione, finalizzata al sequestro di sostanze stupefacenti, sia rinvenuta una somma di danaro di cui l’indagato giustifichi il possesso, confessandone alla polizia giudiziaria la provenienza illecita da altro reato, le dichiarazioni autoindizianti, acquisite senza le formalità prescritte dall’art. 63 cod. proc. pen., sono inutilizzabili e non possono formare oggetto di testimonianza nel procedimento iniziato a suo carico per tale ultimo reato.


Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Stato di flagranza - Reato di violazione di sigilli aggravata - Prova dello stato di flagranza - Necessità che l’indagato sia colto nell’atto di violare i sigilli - Esclusione - Semplice presenza all’interno dell’immobile abusivamente realizzato - Sufficienza - Ragioni.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 381, 382;
Cod. Pen. art. 349)

Sez. 3, Sent. n. 34151 del 5 luglio 2007 c.c. (dep. 06/09/2007)
(Conf.)
(Annulla con rinvio, Trib. Nola, 18 Gennaio 2007)

Nel delitto di violazione di sigilli aggravata, lo stato di flagranza non deve essere valutato dal giudice della convalida al momento della materiale rottura dei sigilli, ma a quello in cui l’indagato, introducendosi nell’immobile abusivo e facendone uso, ha violato il vincolo di indisponibilità mediante l’arbitraria disposizione “in atto” al momento dell’intervento della polizia giudiziaria.


Indagini preliminari - Attività del pubblico ministero - Accertamenti tecnici non ripetibili - In genere - Nozione - Fattispecie.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360, 431 e 512;
Costituzione artt. 111 co. 4 e 5)

Sez. 1, Sent. n. 25809 del 3 maggio 2007 ud. (dep. 04/07/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Ass. App. Brescia, 24 Novembre 2006)

Hanno natura di accertamenti tecnici non ripetibili le attività di prelievo e comparazione di tracce biologiche, ove sia prevedibile l’insufficienza di queste in caso di esito positivo della ricerca, e sia, pertanto, necessario prelevare la massima quantità di tessuto su cui effettuare l’accertamento.


Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone - Atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile - Alcooltest - Diritto di assistenza del difensore - Sussistenza - Diritto a previo avviso - Esclusione.

(Nuovo Cod. Strada art. 186;
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354 e 356;
Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114)

Sez. 4, Sent. n. 27736 del 8 maggio 2007 ud. (dep. 13/07/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Giud. pace Palmi, 18 Giugno 2004)

In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l’accertamento strumentale di tale stato (cosiddetto alcooltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto ad essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia.


Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Documentazione dell’attività - Annotazioni di servizio - Utilizzabilità - Ipotesi.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 357 e 373)

Sez. 5, Sent. n. 33042 del 6 luglio 2007 c.c. (dep. 21/08/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Napoli, 23 Febbraio 2007)

Le annotazioni di servizio, attraverso le quali il pubblico ufficiale dà conto di quanto è avvenuto in sua presenza, possono essere usate ai fini della autorizzazione alle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni e ai fini dell’adozione di misure cautelari.


Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - In genere - Intervento sui luoghi - Indagini contro ignoti - Reperimento di un telefono cellulare - Ascolto delle chiamate ad opera di un ufficiale di P.G. - Inutilizzabilità delle affermazioni telefoniche captate - Esclusione.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 191, 348 e 351)

Sez. 6, Sent. n. 26632 del 30 maggio 2007 ud. (dep. 9/7/2007)
(Parz. Diff.)
(Rigetta, App. Napoli, 7 Marzo 2005)

Le affermazioni che l’ufficiale di polizia giudiziaria capta nel corso di un intervento operativo per l’inizio di indagini preliminari contro soggetti ancora ignoti, rispondendo ad alcune chiamate fatte sul telefono cellulare lasciato abbandonato nei luoghi dell’intervento, sono utilizzabili perché non si verte in tema di intercettazioni telefoniche e quindi non bisogna avere riguardo, per valutarne la legittimità dell’acquisizione, alla disciplina dettata per detto strumento di ricerca della prova.


Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Latitanza - Ricerca del latitante - Intercettazioni - Apparati esterni alla Procura - Utilizzazione - Motivazione - Necessità.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 268 e 295)

Sez. 4, Sent. n. 25511 del 9 maggio 2007 ud. (dep. 4/7/2007)
(Parz. Diff.)
(Dichiara inammissibile, App. Reggio Calabria, 19 Ottobre 2004)

In tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni disposte al fine di agevolare la ricerca del latitante, le operazioni di captazione, anche nell’ipotesi di cui all’art. 295 comma terzo cod. proc. pen., devono esser effettuate attraverso gli impianti in dotazione alla competente Procura della Repubblica: ne consegue che l’autorizzazione all’utilizzo di apparecchiature esterne deve essere sorretta da adeguata motivazione circa l’inidoneità degli apparati dell’ufficio della Procura, e che la violazione di tale obbligo di motivazione comporta l’inutilizzabilità dell’esito delle operazioni captative.


Prove - Mezzi di prova - Documenti - Prova documentale - Riprese filmate - Riconducibilità alle intercettazioni - Esclusione - Sussumibilità sotto la categoria delle prove documentali - Sussistenza - Conseguenze.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 189, 191, 234, 266 e 267)

Sez. 1, Sent. n. 31389 del 10 luglio 2007 c.c. (dep. 1/8/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Catania, 26 Ottobre 2006)

Le prove rappresentate dalle riprese videofilmate non appartengono al “genus” delle intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni, ma a quello delle prove documentali non disciplinate dalla legge, con la conseguenza che ad esse non si applicano le limitazioni stabilite dalla disciplina di cui agli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen., ma soltanto quelle derivanti dal rispetto della libertà morale della persona, che va verificato dal giudice, di volta in volta, con riferimento alla loro utilizzabilità. V. Corte cost., sent. n. 135 del 2002.


Prove - Mezzi di prova - Testimonianza - Testimonianza Indiretta - Divieto di testimonianza indiretta da parte di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Dichiarazioni rese confidenzialmente dalla persona offesa - Registrazione nel corso di intercettazione ambientale regolarmente autorizzata - Violazione del divieto - Esclusione - Inutilizzabilità - Esclusione - Fattispecie in materia cautelare.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 196, 271 e 357)

Sez. 6, Sent. n. 35412 del 29 marzo 2007 c.c. (dep. 24/9/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Messina, 13 Novembre 2006)

Non viola il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, previsto dall’art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., e non incorre in alcuna causa di inutilizzabilità, l’intercettazione ambientale, debitamente autorizzata, nel corso della quale siano state registrate le dichiarazioni rese confidenzialmente alla polizia giudiziaria dalla persona offesa di un delitto, la quale si sia rifiutata di deporre, così rendendo impossibile la formale redazione del verbale delle suddette dichiarazioni (principio affermato, nella specie, con riguardo alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni registrate della persona offesa ai fini dell’applicazione di una misura cautelare).


Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle operazioni - Luogo di ascolto diverso da quello di esecuzione delle intercettazioni - Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni - Esclusione.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 co. 3)

Sez. 4, Sent. n. 30002 del 12 luglio 2007 c.c. (dep. 24/7/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Roma, 16 Febbraio 2007)

Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni nel caso in cui le operazioni di ascolto avvengano in luogo diverso da quello in cui sono eseguite la captazione e la registrazione delle conversazioni, atteso che l’art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. si limita a disporre che le operazioni di intercettazione vengano effettuate presso gli uffici della Procura della Repubblica, ma in alcun modo vieta che l’ascolto delle conversazioni possa avvenire, ove gli strumenti tecnici disponibili lo consentano, anche in un altro luogo. (Fattispecie in tema di intercettazioni eseguite presso gli uffici della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, mentre l’ascolto e la trascrizione delle telefonate avveniva negli uffici della polizia giudiziaria siti in Milano).


Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione - In genere - Intercettazioni eseguite con apparecchi in uso ad ufficio giudiziario diverso da quello procedente - Utilizzabilità.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 268 e 271)

Sez. 6, Sent. n. 35042 del 8 marzo 2007 c.c. (dep. 18/9/2007)
(Conf.)
(Dichiara inammissibile, Trib. lib. Napoli, 3 Agosto 2006)

Sono utilizzabili gli esiti di intercettazioni eseguite mediante apparecchiature in dotazione ad ufficio giudiziario diverso da quello procedente.


Reati contro l’amministrazione della giustizia - Delitti contro l’attività giudiziaria - Favoreggiamento - Personale - Aiuto al colpevole di reato a sottrarsi alle investigazioni - Sussistenza - Investigazioni non ancora iniziate - Irrilevanza.

(Cod. Pen. art. 378)

Sez. 6, Sent. n. 28639 del 8 marzo 2007 c.c. (dep. 18/7/2007)
(Conf.)
(Dichiara inammissibile, Trib. lib. Catania, 1 Agosto 2006)

È configurabile il reato di favoreggiamento personale anche nel caso di aiuto fornito al colpevole di un delitto a sottrarsi ad investigazioni che non siano ancora in atto.


Reati contro l’amministrazione della giustizia - Delitti contro l’attività giudiziaria - Favoreggiamento - Personale - Cause di non punibilità - Acquirente di sostanza stupefacente - Rifiuto di dare alla P.G. informazioni sul fornitore - Applicabilità - Ragione - Fattispecie.

(Cod. Pen. art. 378 e 384;
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 artt. 73, 75 e 75 co. 2)

Sez. Un., Sent. n. 21832 del 22 febbraio 2007 ud. (dep. 5/6/2007)
(Diff.)
(Rigetta, App. Trento, 23 Marzo 2005)

È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 384, comma primo, cod. pen. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, che consiste anche nell’applicazione delle misure previste dall’art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. (Nella specie, la Corte ha escluso che in concreto sussistessero i presupposti di applicazione dell’esimente, posto che non poteva verificarsi un danno per l’onore, avendo già al momento dei fatti l’imputato riportato due condanne, di cui una specifica, e posto che, quanto al grave nocumento per la libertà, non risultava fornita alcuna allegazione specifica da parte del ricorrente circa il pericolo di una grave compromissione della normale situazione esistenziale e lavorativa a seguito dell’applicazione delle misure previste dall’art. 75 del citato d.P.R.).




Reati contro l’amministrazione della giustizia - Delitti contro l’attività giudiziaria - Favoreggiamento - Personale - False indicazioni alla P.G. intese a non permettere l’identificazione del colpevole - Configurabilità del reato - Inidoneità a sviare le indagini - Irrilevanza.

(Cod. Pen. art. 378)

Sez. 6, Sent. n. 24161 del 24 ottobre 2006 ud. (dep. 20/6/2007)
(Conf.)
(Rigetta, App. Napoli, 26 Novembre 2004)

Integrano il reato di favoreggiamento personale le false indicazioni rese all’autorità di polizia giudiziaria che siano dirette a non consentire l’identificazione del colpevole, a nulla rilevando che le investigazioni dell’autorità siano effettivamente eluse, in quanto è sufficiente che la condotta dell’agente abbia l’attitudine, sia pure astratta, a intralciare il corso della giustizia, sicché nessun rilievo scriminante può essere attribuito alla loro ininfluenza nel caso concreto.


Reati contro l’amministrazione della giustizia - Delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie - Evasione - Elemento oggettivo (materiale) - Soggetto in stato di arresti domiciliari - Autorizzazione a raggiungere senza scorta il luogo indicato per la restrizione - Mancato raggiungimento del luogo - Configurabilità del reato - Fattispecie.

(Cod. Pen. art. 385;
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276)

Sez. 6, Sent. n. 35533 del 16 maggio 2007 ud. (dep. 25/9/2007)
(Conf.)
(Rigetta, App. Cagliari, 19 Aprile 2005)
Integra il delitto di evasione, e non una mera inosservanza del provvedimento cautelare, il mancato raggiungimento del luogo di detenzione da parte della persona sottoposta alla misura coercitiva degli arresti domiciliari.


Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l’incolumità individuale - Lesioni personali volontarie - In genere - Alterazione del tono dell’umore di un insegnante ritenuta dall’accusa ascrivibile ad una condotta di “mobbing” del preside dell’istituto - Integrazione del reato di cui all’art. 582 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.

(Cod. Pen. art. 582)

Sez. 5, Sent. n. 33624 del 9 luglio 2007 c.c. (dep. 29/8/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 3 Novembre 2006)

È legittima la decisione con cui il G.u.p. dichiara non luogo a procedere in ordine al reato di lesioni personali volontarie aggravate dovute ad un’alterazione del tono dell’umore di un insegnante, riconducibile, secondo la prospettazione accusatoria, ad una condotta di “mobbing” posta in essere dal preside dell’istituto, senza specificare i singoli atti lesivi e causativi di tale malattia, considerato che il fenomeno evocato presuppone una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro; d’altra parte, tale fenomeno, così come definito, appare più prossimo alla fattispecie di cui all’art. 572 cod. pen. (maltrattamenti commessi da soggetto investito di autorità), la cui integrazione richiede, comunque, la ravvisabilità dei parametri di frequenza e durata nel tempo delle azioni ostili al fine di valutarne il complessivo carattere persecutorio e discriminatorio (nella specie non compiutamente contestati).


Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l’incolumità individuale - Omicidio - In genere - “Animus necandi” - Prova del dolo omicidiario - Elementi sintomatici - Peculiarità estrinseche dell’azione - Fattispecie.

(Cod. Pen. artt. 42, 43 e 575)

Sez. 1, Sent. n. 28175 del 8 giugno 2007 ud. (dep. 16/7/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Ass. App. Venezia, 16 Ottobre 2006)

In tema omicidio volontario, in mancanza di circostanze che evidenzino “ictu oculi l’animus necandi”, la valutazione dell’esistenza del dolo omicidiario può essere raggiunta attraverso un procedimento logico d’induzione da altri fatti certi, quali i mezzi usati, la direzione e l’intensità dei colpi, la distanza del bersaglio, la parte del corpo attinta, le situazioni di tempo e di luogo che favoriscano l’azione cruenta. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la configurabilità del dolo omicidiario nella forma del dolo alternativo, anziché l’ipotesi dell’omicidio preterintenzionale, con riferimento all’omicidio realizzato con violenti calci alla schiena e al torace ed il pestaggio di parti vitali del corpo della vittima, inerte a terra a causa del suo stato di ubriachezza).


Reati contro la persona - Delitti contro l’onore - Diffamazione - In genere - Diffamazione mediante scritti - Espressioni offensive contenute in una lettera indirizzata non in busta chiusa ad una pubblica autorità - Requisito della comunicazione con più persone - Sussistenza - Fattispecie.
(Cod. Pen. art. 595)

Sez. 1, Sent. n. 27624 del 30 maggio 2007 ud. (dep. 12/7/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. Sulmona, 22 Novembre 2006)

In tema di diffamazione, sussiste il requisito della comunicazione con più persone, necessario per integrare il reato, qualora le espressioni lesive dell’altrui reputazione siano contenute in una lettera indirizzata ad una pubblica autorità in forma impersonale, in una busta non chiusa e, quindi, non in forma riservata.


Reati contro la personalità dello stato - Delitti - Contro la personalità interna dello stato - Devastazione, saccheggio e strage - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Forme - Dolo eventuale - Incompatibilità.

(Cod. Pen. artt. 43 e 285)

Sez. 2, Sent. n. 25436 del 6 giugno 2007 ud. (dep. 3/7/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Ass. App. Reggio Calabria, 23 Gennaio 2006)

Il delitto di devastazione, saccheggio e strage richiede un duplice dolo specifico, consistente nella finalità di arrecare pregiudizio alla sicurezza interna della collettività ed in quella, subordinata ma strettamente connessa, di aggredire l’incolumità dei consociati o del loro patrimonio, per mezzo di una preordinata e programmata condotta criminosa. (La Corte ha precisato che la strutturale intenzionalità finalistica della condotta tipica rende incompatibile la forma del dolo eventuale, che postula l’accettazione solo in via ipotetica, seppure avverabile, del conseguimento di un risultato).





Reati contro la personalità dello stato - Delitti - Contro la personalità internazionale dello stato - Associazioni sovversive - Art. 270 bis cod. pen. - Elementi costitutivi - Struttura organizzativa - Necessità.

(Cod. Pen. art. 270 bis)

Sez. 1, Sent. n. 34989 del 10 luglio 2007 c.c. (dep. 17/9/2007)
(Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Trento, 16 Gennaio 2007)


Per la configurabilità del reato di cui all’art. 270 bis cod. pen. non è necessario il compimento dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre comunque l’esistenza di una struttura organizzativa che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l’attuazione di tale programma e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, correlata alla idoneità della struttura stessa al compimento di una serie indeterminata di reati alla cui realizzazione è finalizzata la costituzione dell’associazione.


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Resistenza a pubblico ufficiale - Elemento oggettivo (materiale) - Frapposizione tra forze dell’ordine e pregiudicato inseguito da queste - Sussistenza del reato.

(Cod. Pen. art. 337)

Sez. 5, Sent. n. 32906 del 31 maggio 2007 ud. (dep. 17/08/2007)
(Parz. Diff.)
(Annulla in parte con rinvio, App. Bari, 11 Gennaio 2006)

Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi si frapponga fisicamente tra forze dell’ordine postesi all’inseguimento di un pregiudicato per catturarlo e quest’ultimo (nella specie realizzata da più persone in concorso mediante la creazione di una “barriera umana”).


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Concussione - Elemento oggettivo (materiale) - Mera superiorità psicologica del pubblico ufficiale - Sufficienza - Esclusione - Abuso della qualità o dei poteri - Necessità.

(Cod. Pen. art. 317)

Sez. 6, Sent. n. 26324 del 26 aprile 2007 c.c. (dep. 6/7/2007)
(Parz. Diff.)
(Rigetta, Trib. Larino, 1 Giugno 2005)

La costrizione o induzione che caratterizza il reato di concussione non si identifica nella superiorità, nell’influenza o nell’autorità che il pubblico ufficiale può vantare in ragione della carica ricoperta o della funzione svolta, occorrendo invece, ai fini dell’integrazione del reato, una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l’abuso della sua qualità o dei suoi poteri; così che l’azione indebita si caratterizzi per essere l’effetto di tale costrizione o induzione, e cioè conseguenza della coazione psicologica esercitata dal pubblico ufficiale mediante l’abuso della sua qualità o dei suoi poteri.


Reati contro l’ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l’inosservanza dei provvedimenti di polizia - Rifiuto di fornire i documenti di identità e di rendere le proprie generalità - Conoscenza del soggetto da parte del pubblico ufficiale - Irrilevanza - Configurabilità del reato - Fattispecie.
(Cod. Pen. art. 651)

Sez. 6, Sent. n. 34689 del 3 luglio 2007 ud. (dep. 13/9/2007)
(Diff.)
(Annulla senza rinvio, App. Catanzaro, 24 Maggio 2006)

Il reato di cui all’art. 651 cod. pen. si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini dell’integrazione dell’illecito, che tali indicazioni vengano successivamente fornite o che l’identità del soggetto sia facilmente accertata per la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione. (Fattispecie relativa ad un caso in cui, nel corso di un servizio di perlustrazione effettuato dai Carabinieri, l’imputato aveva rifiutato di rendere le proprie generalità e di fornire i documenti di identità al pubblico ufficiale, il quale aveva a sua volta riconosciuto le persone occupanti l’autovettura sottoposta al controllo).


Reati contro l’ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Associazione di tipo mafioso - Elementi costitutivi - Clima di intimidazione.

(Cod. Pen. art. 416 bis)

Sez. 1, Sent. n. 34974 del 10 luglio 2007 ud. (dep. 17/9/2007)
(Parz. Diff.)
(Rigetta in parte, App. Palermo, 21 Luglio 2006)

In tema di associazione di tipo mafioso, in mancanza di elementi relativi al compimento di atti diretti ad intimidire, deve comunque risultare un clima di diffusa intimidazione derivante dalla consolidata consuetudine di violenza dell’associazione stessa, clima percepito all’esterno e del quale si avvantaggino gli associati per perseguire i loro fini.




Reati contro l’ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Mero partecipe - Reati strumentali dell’associazione - Quelli che sono strumento di attuazione del programma - Responsabilità per il fatto di essere partecipe dell’associazione - Sussistenza.

(Cod. Pen. artt. 42, 43 e 416)

Sez. 2, Sent. n. 32901 del 9 maggio 2007 ud. (dep. 14/8/2007)
(Conf.)
(Annulla in parte con rinvio, App. Venezia, 2 Dicembre 2005)

Il partecipe di un’associazione per delinquere risponde dei reati strumentali, e cioè di quelli che sono strumento di attuazione del programma criminoso, pur se non abbia concorso alla loro commissione, in ragione dell’adesione alla realizzazione dello scopo criminoso che richiede una comune predisposizione di mezzi ed implica la consapevolezza in ciascuno degli associati di concorrere a detta predisposizione.


Reati militari - Reati contro il servizio militare - Abbandono di posto e violazione di consegna - Nozione di consegna - Unica contestazione relativa a prescrizioni diverse riconducibile alla stessa consegna.

(Cod. Pen. Mil. Pace art. 120)

Sez. 1, Sent. n. 30693 del 11 luglio 2007 ud. (dep. 27/7/2007)
(Diff.)
(Rigetta, App. Mil. Roma, 3 Ottobre 2006)

La nozione di consegna ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 120 cod. pen. mil. di pace, comprende l’intero complesso di prescrizioni tassative, generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali, impartite per l’adempimento di un determinato servizio al fine di regolarne le modalità di esecuzione e dalle quali non è consentito discostarsi: pertanto, è legittima la contestazione del reato di cui all’art. 120 cod. pen. mil. di pace contenente l’indicazione di molteplici prescrizioni diverse, per fonte ed oggetto, e riconducibili alla stessa ed onnicomprensiva “consegna avuta” in relazione allo stesso servizio.


Sanità pubblica - In genere - Discarica abusiva - Individuazione - Realizzazione e gestione.

(Decreto Legisl. 5 febbraio 1997 n. 22 art. 51)

Sez. F, Sent. n. 33252 del 2 agosto 2007 ud. (dep. 22/8/2007)
(Diff.)
(Annulla con rinvio, App. Cagliari, 28 Marzo 2007)

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di realizzazione di discarica in difetto di autorizzazione l’allestimento di un’area con l’effettuazione di opere, quali spianamento del terreno, apertura di accessi, sistemazione, perimetrazione o recinzione, mentre è configurabile la diversa ipotesi di gestione di discarica abusiva allorché sussiste una organizzazione, anche se rudimentale, di persone e cose diretta al funzionamento della medesima, né assume rilevanza in quest’ultima ipotesi il dato che il quantitativo di rifiuti presenti in loco non risulti di particolare entità. (Ha specificato la Corte - censurando la sentenza di merito per l’assenza di motivazione sul punto - che la individuazione di una discarica abusiva richiede l’accertamento delle seguenti condizioni: una condotta non occasionale di accumulo di rifiuti, lo scarico ripetuto, il degrado dell’area, la definitività dell’abbandono dei rifiuti medesimi).