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Corte di Cassazione

Sentenze
Sentenze tratte dal sito C.E.D. Cassazione (massime a cura dell’Ufficio Massimario)


Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione - In genere - Intercettazioni ambientali - Autorizzazione concessa sulla base di informazioni confidenziali di p.g. prima dell’entrata in vigore della legge 1 marzo 2001 n. 63 (cd. giusto processo) - Inutilizzabilità delle informazioni secondo la legge sopravvenuta - Incidenza sulle intercettazioni eseguite - Esclusione.

(Nuovo cod. proc. pen., art. 203 e art. 267 comma 1 n. 2; L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 10)
Sez. Un., 26 novembre 2003, n. 919 cc. Pres. Papadia, Rel. Lattanzi, P.M. Palombarini (conf.), ric. Gatto.

Sono legittime le intercettazioni ambientali autorizzate, prima dell’entrata in vigore della legge 1 marzo 2001 n. 63 (cd. giusto processo), nell’ambito di indagini per delitti di criminalità organizzata, sulla sola base di informazioni confidenziali acquisite da organi di polizia giudiziaria, atteso che la nuova disciplina - secondo cui le dichiarazioni degli informatori sono inutilizzabili quali indizi idonei a legittimare le operazioni di intercettazioni finché non si sia provveduto alla loro audizione (art. 267, comma 1-bis, cod. proc. pen.) - non può incidere, in mancanza di specifiche diverse indicazioni legislative, sulla loro utilizzazione, essendo la successione delle leggi processuali governata dal principio “tempus regit actum”, che comporta la persistente validità ed efficacia degli atti compiuti nell’osservanza delle leggi all’epoca vigenti.



Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - In genere - Decreto autorizzativo del giudice - Motivazione “per relationem” - Legittimità - Rinvio alla richiesta del P.M. con sua allegazione parziale o in forma non rispondente a quella prescritta - Irrilevanza - Ragione.

(Nuovo cod. proc. pen., artt. 125, 266 e 267)
Sez. Un., 26 novembre 2003, n. 919 cc. Pres. Papadia, Rel. Lattanzi, P.M. Palombarini (conf.), ric. Gatto.

È legittima la motivazione “per relationem” del decreto del giudice autorizzativo dell’intercettazione di comunicazioni e conversazioni anche quando la richiesta del P.M. alla quale esso rinvia sia allegata soltanto parzialmente o in veste difforme da quella prescritta per la sua validità (nella specie, in copia priva della sottoscrizione), giacché la sua fisica allegazione ne determina l’integrazione materiale nel provvedimento autorizzativo, con la conseguenza che gli argomenti dell’atto richiamato e allegato diventano rilevanti indipendentemente dalla loro provenienza (la quale in ogni caso, una volta attestata dal giudice, non può essere messa in discussione).



Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle operazioni - Utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica - Decreto del P.M. che vi fa ricorso - Motivazione “per relationem” al provvedimento del giudice - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

(Nuovo cod. proc. pen., art. 268 comma 3)
Sez. Un., 26 novembre 2003, n. 919 cc. Pres. Papadia, Rel. Lattanzi, P.M. Palombarini (conf.), ric. Gatto.

In tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, il decreto del pubblico ministero che dispone, ricorrendone i presupposti a norma dell’art. 268, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, è legittimamente motivato “per relationem” al provvedimento autorizzativo del giudice, e il rinvio, pur non richiedendo, ai fini della congruità e sufficienza della motivazione, formule particolari, non può prescindere dalla considerazione che le condizioni richieste per il decreto del giudice non coincidono con quelle imposte per il provvedimento esecutivo del pubblico ministero, perché il primo non comporta necessariamente l’esistenza delle “eccezionali ragioni di urgenza” occorrenti per legittimare il secondo, sicché, in tanto può risultare utile il rinvio integrativo al primo provvedimento, in quanto dalla motivazione dello stesso emergano anche quelle specifiche, eccezionali, ragioni. (Nella specie si è ritenuta immune da vizi di motivazione l’espressione “visto il decreto del g.i.p.” contenuta nel provvedimento del P.M., sul rilievo che nel primo il presupposto dell’eccezionalità delle ragioni di urgenza risultava da uno specifico passo nel quale si descriveva la “situazione in atto di svolgimento dell’attività organizzativa dei reati fine dell’associazione”, non contestata dal ricorrente).



Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle operazioni - Utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica - Decreto del P.M. - Motivazione concernente l’insufficienza o l’inidoneità degli impianti - Requisiti - Fattispecie.

(Nuovo cod. proc. pen., art. 268 comma 3)
Sez. Un., 26 novembre 2003, n. 919 cc. Pres. Papadia, Rel. Lattanzi, P.M. Palombarini (conf.), ric. Gatto.

In tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell’art. 268, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della procura della Repubblica non può limitarsi a dare atto dell’esistenza di tale situazione, ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità, sia pure mediante una indicazione sintetica, purché questa non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell’ambito dei poteri di cognizione del P.M., che ha dato causa ad essa. (Nel caso di specie si è ritenuto correttamente motivato il decreto del p.m. con l’espressione “attesa l’indisponibilità di linee presso la procura”, che, non ripetendo la formula legislativa, consente di identificare il fatto che ha determinato l’insufficienza degli impianti e offre quindi al giudice e alle parti uno strumento di controllo della correttezza dell’operato del P.M.).



Impugnazioni - In genere - Procedimento - Provvedimento conclusivo - Motivazione - Generico rinvio al provvedimento impugnato - Legittimità - Esclusione - Ragione - Fattispecie.

(Nuovo cod. proc. pen., artt. 125, 292 e 568)
Sez. Un., 26 novembre 2003, n. 919 cc. Pres. Papadia, Rel. Lattanzi, P.M. Palombarini (conf.), ric. Gatto.

È illegittimo il provvedimento conclusivo del giudizio di impugnazione cautelare che sia genericamente motivato con un rinvio al provvedimento impugnato, giacché in tale procedimento la motivazione “per relationem” può svolgere una funzione integrativa, inserendosi in un contesto che disattende i motivi di gravame con un richiamo ad accertamenti e ad argomenti contenuti nel provvedimento impugnato, ma non può costituire una sostanziale vanificazione del mezzo di impugnazione attraverso un generale e generico rinvio a quel provvedimento. (Fattispecie relativa a giudizio di riesame di ordinanza di custodia cautelare, il provvedimento reso all’esito del quale si era limitato ad affermare in modo apodittico, a fronte di puntuali censure mosse dall’indagato, l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza e a giustificare la misura coercitiva con il semplice richiamo all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.).



Reati contro il patrimonio - Delitti - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Privazione della libertà funzionale al conseguimento di una prestazione patrimoniale in esecuzione di precedente rapporto illecito - Concorso di sequestro di persona e di estorsione - Esclusione - Sequestro a scopo di estorsione - Sussistenza.

(Cod.pen., artt. 56, 605, 629 e 630)
Sez. Un., 17 dicembre 2003, n. 962. Pres. Marvulli, Rel. Carmenini, P.M. Siniscalchi (conf.), ric. Huang yunwen e altri.

La condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 cod. pen. e non il concorso del delitto di sequestro di persona (art. 605) con quello di estorsione, consumata o tentata (artt. 629 e 56 stesso codice).



Misure di sicurezza - Patrimoniali - Ipotesi di particolare confisca prevista dall’art 12 sexies decreto legge n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992 - Condanna - Automatica disposizione della confisca - Condizioni - Individuazione - Beni acquisiti in momento distante temporalmente dal reato - Irrilevanza.

(Cod.pen., art. 240; D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies; L. 7 agosto 1992, n. 356)
Sez. Un., 17 dicembre 2003, n. 920 cc. Pres. Marvulli, Rel. Agrò, P.M. Siniscalchi (diff.), ric. Montella.

La condanna per uno dei reati indicati nell’art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall’altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di talché, essendo irrilevante il requisito della “pertinenzialità” del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato. (V.: Corte cost., ord. 29 gennaio 1996, n. 18).



Misure di sicurezza - Patrimoniali - Ipotesi di particolare confisca prevista dall’art 12-sexies decreto legge n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992 - Condizioni - Sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato e il valore economico dei beni da confiscare, e mancata giustificazione circa la provenienza di essi - Nozione.

(Cod. pen., art. 240; D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies; L. 7 agosto 1992, n. 356)
Sez. Un., 17 dicembre 2003, n. 920 cc. Pres. Marvulli, Rel. Agrò, P.M. Siniscalchi (diff.), ric. Montella.

Al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell’art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) allorché sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della “sproporzione”, i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall’altro, che la “giustificazione” credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna.



Misure cautelari (cod. proc. pen. 1988) - Reali - Sequestro preventivo - In genere - Beni confiscabili a norma dell’art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992 - Condizioni per il sequestro preventivo - Individuazione.

(Nuovo cod. proc. pen., art. 321; D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies; L. 7 agosto 1992, n. 356)
Sez. Un., 17 dicembre 2003, n. 920 cc. Pres. Marvulli, Rel. Agrò, P.M. Siniscalchi (diff.), ric. Montella.

Le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell’art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), consistono, quanto al “fumus commissi delicti”, nell’astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità e, quanto al “periculum in mora”, coincidendo quest’ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi.