Capitolo XI - L'accesso ai ruoli e la formazione di base

1. L’arruolamento e la formazione degli ufficiali

Il positivo superamento delle prove concorsuali determina l’accesso del vincitore di concorso ai corsi di formazione, con l’acquisizione dello stato giuridico di allievo ufficiale (e la perdita di eventuali gradi e qualifiche rivestiti all’atto di ammissione al corso(1)), per i ruoli normali delle Forze armate, per il ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, per i ruoli normali o aeronavale della Guardia di finanza, o con la diretta immissione in ruolo nel grado di sottotenente o tenente per i ruoli speciali delle Forze armate, per i ruoli speciale o tecnico- logistico dell’Arma dei Carabinieri e tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza. I corsi di formazione possono essere di base o applicativi (o formativi per i ruoli tecnici), a seconda che vengano frequentati nello stato di allievo ufficiale (periodo di pre ruolo) o di ufficiale allievo. I corsi di formazione di base vengono seguiti da corsi di applicazione durante i quali il frequentatore ha già acquistato lo stato di ufficiale, con immissione nel relativo ruolo, previo positivo superamento di quelli di base. I corsi di formazione di base e quelli di applicazione sono strutturati come un unico iter di studi, per il conseguimento della laurea di base (triennale) e di quella specialistica (biennale), diversa per ciascuna Forza armata o Corpo armato in relazione alle differenti esigenze istituzionali.

Tutte le fasi del processo di formazione condizionano l’eventuale prosecuzione del rapporto di impiego, nel senso che solo il positivo superamento dei vari corsi stabilizza l’ufficiale nel ruolo di appartenenza, poiché il mancato superamento degli stessi costituisce una specie di condizione risolutiva che permette all’amministrazione militare di interrompere il rapporto di impiego o di modificarlo sensibilmente. Si potrebbe anche affermare che queste vicende costituiscono una serie di ulteriori ipotesi di perdita del grado (considerando però che non si ritorna al grado iniziale, ma a quello posseduto prima della vicenda concorsuale) o di cessazione dal servizio permanente. Anche il mancato conseguimento del titolo di studio, richiesto per il proseguimento di carriera nei ruoli normali e aeronavale (la laurea corrispondente al rispettivo ordinamento degli studi), può comportare sensibili modifiche al rapporto di impiego e vincoli nell’avanzamento.

Proseguendo per ordine, dobbiamo necessariamente differenziare la disciplina dei corsi relativi ai ruoli normali (e aeronavale), con quella inerente ai ruoli speciali e tecnici, evidenziando anche i diversi obblighi di servizio che interessano gli ufficiali (o gli allievi ufficiali) nello sviluppo di carriera. I vincitori di concorso per l’immissione nei ruoli normali (e aeronavale) sono, quindi, chiamati a frequentare, presso le rispettive accademie militari(2), il corso di formazione di base ( di norma biennale(3)), assumono lo stato giuridico di allievo ufficiale, equiparato a quello di volontario di truppa, e sono obbligati a contrarre una ferma di tre anni(4). Coloro che completano con esito favorevole il ciclo formativo previsto, durante la frequenza delle accademie militari, dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata o Corpo armato, sono promossi al grado di sottotenente e immessi in ruolo con l’anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e l’anzianità relativa determinata dal posto in graduatoria, conseguito al termine del corso(5). Alcune leggi prevedono anche in dettaglio varie cause di rinvio e di espulsione dai corsi di formazione(6), mentre altre rinviano ad appositi decreti ministeriali per analoghe previsioni, anche in ordine alla formazione delle graduatorie di merito(7).

Il mancato superamento del ciclo di formazione delle accademie militari può comportare il transito nei ruoli speciali(8). L’accesso ai corsi di applicazione, con il grado di sottotenente, comporta il superamento di un ulteriore ciclo di studi al cui termine l’ufficiale si stabilizza nel ruolo con una nuova anzianità relativa, determinata dalla graduatoria finale del quadriennio o quinquennio di formazione complessiva. All’atto del conferimento del grado di sottotenente l’ufficiale deve contrarre una nuova ferma, o forse è più corretto affermare, visto che si trova ormai in servizio permanente, che sottoscrive nuovi obblighi di servizio, della durata di anni variabile a seconda della Forza armata, dell’arma o della specialità di appartenenza, che assorbe quella precedente(9). Il mancato superamento, invece, del corso di applicazione comporta conseguenze in ordine alla permanenza nel ruolo, per le quali l’ufficiale può transitare nei ruoli speciali, a domanda e previo parere favorevole della commissione di avanzamento(10), o essere collocato nella categoria degli ufficiali di complemento, con obbligo di ultimare la ferma contratta(11), o direttamente nel congedo(12).

Ipotesi speciale di arruolamento degli ufficiali dei ruoli normali è prevista dalle leggi di reclutamento e riguarda la possibilità di procedere a nomina diretta di giovani laureati, per i quali viene bandito un particolare concorso che, qualora superato, consente l’acquisizione del grado di tenente e comporta la frequenza di un corso applicativo della durata di un anno(13). Per gli ufficiali dei ruoli speciali, il vincitore di concorso viene immesso direttamente nel rispettivo ruolo, con l’obbligo di frequentare un corso applicativo della durata di un anno, il cui positivo superamento determina la stabilizzazione nel grado e il successivo sviluppo di carriera. Questi ufficiali vengono iscritti nel rispettivo ruolo con l’anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina nel grado di sottotenente e l’anzianità relativa determinata dal posto in graduatoria, ottenuto con la vincita del concorso; quest’ultima anzianità viene, poi, rideterminata alla conclusione del corso applicativo in base alla nuova graduatoria di merito(14). Il mancato superamento del corso applicativo può, invece, comportare la perdita del grado di ufficiale e la reiscrizione nei ruoli marescialli/ispettori, per i provenienti dai sottufficiali(15), o il collocamento in congedo nella categoria del complemento (con l’eventuale obbligo di ultimare la ferma contratta in precedenza), per i provenienti da quest’ultima categoria(16).

Per gli ufficiali dei ruoli tecnici sono previsti particolari obblighi di servizio (una ferma di sette anni, contratta al momento dell’ammissione al corso formativo( 17)), il superamento di un apposito corso di formazione, l’iscrizione in ruolo con l’anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina nel grado di tenente e l’anzianità relativa determinata dal posto in graduatoria ottenuto con la vincita del concorso; quest’ultima anzianità viene, poi, rideterminata alla conclusione del corso formativo in base alla nuova graduatoria di merito(18).

2. L’arruolamento e la formazione dei sottufficiali

I vincitori dei concorsi per allievo maresciallo sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione della durata di due anni (o semestrale se i vincitori partecipano al concorso interno riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti/sovrintendenti o a quelli iniziali del personale militare(19)), completato da eventuali tirocini complementari(20). I corsi di formazione vengono svolti presso appositi istituti di Forza armata o Corpo armato dislocati a: Viterbo per l’Esercito, Taranto e La Maddalena per la Marina, Caserta per l’Aeronautica, Velletri e Firenze per l’Arma dei Carabinieri, L’Aquila per la Guardia di finanza. L’accesso al secondo anno del corso è subordinato al positivo superamento degli esami finali del primo anno(21). Il positivo superamento del corso di formazione, al termine del biennio, comporta la nomina al grado di maresciallo e l’iscrizione nel ruolo con l’anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e l’anzianità determinata dall’ordine stabilito dalla graduatoria finale del corso(22).

Gli allievi marescialli, durante il corso di formazione, acquisiscono un particolare stato giuridico(23), equiparato a quello dei volontari di truppa, tranne che siano già dei ruoli della stessa Forza armata o Corpo armato per i quali sono ammessi al corso, conservando in questo modo i gradi e le qualifiche acquisite(24), con l’eccezione degli ufficiali di complemento che comunque perdono il grado(25). Se i frequentatori provengono da altre Forze armate o Corpi armati o dal congedo perdono eventuali gradi e qualifiche già rivestiti all’atto dell’ammissione al corso(26). Coloro che partecipano a corsi di particolare livello tecnico sono obbligati a contrarre ulteriori ferme(27). Alcune leggi di reclutamento prevedono nel dettaglio anche le cause di rinvio, a domanda o d’autorità, dal corso(28). Il mancato superamento del corso di formazione, invece, comporta una sostanziale modifica dello stato giuridico e del rapporto di impiego(29).

I programmi dei corsi di formazione sono stabiliti dai rispettivi Stati Maggiori o Comandi Generali e possono prevedere, mediante apposite convenzioni con le Università, la possibilità che l’allievo maresciallo consegua al termine del corso anche un titolo accademico, corrispondente ad un diploma di laurea breve, diverso in base alle specifiche esigenze istituzionali. Anche per l’immissione nei ruoli sergenti/sovrintendenti, oltre al superamento del concorso interno, è richiesta la positiva conclusione dei relativi corsi di formazione, al termine dei quali i militari vengono nominati sergenti o vice brigadieri, con l’anzianità assoluta corrispondente al decreto di nomina e l’anzianità relativa determinata dalle rispettive graduatorie finali di merito(30). Anche per lo svolgimento dei corsi per sergenti/sovrintendenti sono previste cause di rinvio, a domanda e d’autorità(31), e provvedimenti di reimpiego in caso di eventuale mancato superamento dello stesso(32). I corsi di formazione, per l’immissione nei ruoli sergenti/sovrintendenti, sono stabiliti dai rispettivi Stati Maggiori o Comandi Generali, secondo programmi di studio differenziati in base alle specifiche esigenze di formazione professionale. Lo stato giuridico del frequentatore è quello del ruolo di appartenenza, sino al conseguimento del grado iniziale dei ruoli sergenti/sovrintendenti(33).

3. L’arruolamento e la formazione dei volontari di truppa

I volontari di truppa in ferma breve o prefissata vengono reclutati attraverso procedure concorsuali e successivamente vengono avviati ai reparti di addestramento per l’istruzione militare di base. Il successivo passaggio nel servizio permanente, sempre come volontario di truppa, prevede il superamento di una successiva fase concorsuale per soli titoli. Il volontario di truppa in ferma breve o prefissata transita in servizio permanente se rientra nei limiti dei posti disponibili nei rispettivi organici di Forza armata, in base ad un’apposita graduatoria di merito che tiene conto dei seguenti titoli: graduatoria di ammissione alla ferma breve o prefissata, attitudini e rendimento durante il servizio svolto in ferma, qualità morali e culturali, esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati, numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite, titolo di studio posseduto(34). I volontari in ferma breve o prefissata che risultano utilmente inseriti nelle graduatorie di merito, mantengono lo status di volontario di truppa in ferma per il periodo necessario all’espletamento dei tirocini pratico-sperimentali o dei corsi propedeutici all’immissione nel ruolo in servizio permanente.

Gli stessi sono promossi con decreto al grado di 1° caporal maggiore (e gradi corrispondenti) ed immessi in ruolo nell’ordine risultante dalla predetta graduatoria e con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento di un ulteriore anno di ferma dalla data dell’incorporazione quale volontario di truppa in ferma(35). A differenza delle altre categorie di militari e tenendo conto dei volumi organici dei volontari di truppa in ferma, che sono sensibilmente superiori rispetto a quelli dei volontari di truppa in servizio permanente, dobbiamo rilevare la particolarità del sistema di arruolamento di quest’ultima categoria di militari. Il reclutamento come volontario di truppa in ferma non garantisce, neanche per coloro che sono ritenuti meritevoli (a differenza di quello che accade per gli appartenenti ai ruoli iniziali dei corpi militari di polizia), il passaggio in servizio permanente, per cui il legislatore ha congegnato una serie di incentivi che sono parte integrante del sistema di arruolamento dei volontari di truppa. In particolare, il d. lg. n. 215/2001 ha previsto: - un sistema di convenzioni tra il Ministero della difesa e le associazioni di imprese private, per favorire il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro dei volontari di truppa, eccedenti le esigenze delle Forze armate, che sono stati congedati senza demerito ed abbiamo completato la ferma(36); - un sistema di convenzioni tra le amministrazioni regionali e le autorità militari periferiche, sulla base di un programma di iniziative in materia di formazione professionale e di collocamento sul mercato del lavoro dei volontari di truppa in ferma congedati, definito dal Ministro della difesa d’intesa con la Conferenza Stato-regioni(37); - la costituzione di cooperative di servizi, favorite dal Ministero della difesa, tra i militari in ferma congedati, per l’affidamento di attività di supporto logistico di interesse delle Forze armate(38); - il riconoscimento di crediti formativi per le attività formative prestate nel corso del servizio dai volontari di truppa in ferma, rilevanti per il curriculum di studi personale, ai fini del conseguimento dei vari titoli di studio rilasciati dalle Università(39); - la riserva di posti a favore dei volontari di truppa in ferma nei concorsi relativi all’accesso nelle carriere iniziali dell’Arma dei Carabinieri (70%), del Corpo della Guardia di finanza (70%), del Corpo Militare della Croce Rossa (100%), della Polizia di Stato (45%), del Corpo di Polizia Penitenziaria (60%), del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (45%), del Corpo forestale dello Stato (45%)(40); - la previsione di posti riservati, a favore dei volontari di truppa, congedati senza demerito, per l’accesso nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia municipale e provinciale(41); - la riserva di posti a favore dei volontari di truppa in ferma, congedati senza demerito, in misura del 50% dei posti messi annualmente a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa(42); - la previsione di posti riservati, nella misura del 30%, a favore dei volontari di truppa, congedati senza demerito, per l’accesso nelle amministrazioni, nelle aziende, negli enti e negli istituti dello Stato(43).

4. L’arruolamento e la formazione degli appartenenti ai ruoli iniziali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza

I vincitori dei concorsi per allievo carabiniere ed allievo finanziere sono chiamati a frequentare un apposito corso di formazione presso le rispettive scuole di istruzione. Il momento qualificante è previsto nel passaggio di stato giuridico da allievo carabiniere o finanziere a quello di carabiniere o finanziere effettivo. Infatti, dopo sei mesi di corso, gli allievi conseguono la nomina a carabiniere o finanziere, previo superamento di un esame di idoneità, e continuano l’attività addestrativa di base, della durata complessiva di un anno, nella nuova veste giuridica(44). Al termine del corso di formazione i carabinieri o i finanzieri vengono immessi nel ruolo con l’anzianità assoluta corrispondente alla data della determinazione contenente la nomina e l’anzianità relativa determinata dalla graduatoria di merito stilata alla fine del corso(45).

Per i carabinieri ausiliari (non è prevista la categoria dei finanzieri ausiliari) il passaggio nel ruolo appuntati e carabinieri avviene, oltre che attraverso il superamento di un apposito concorso interno, previo superamento di uno specifico corso integrativo. In quest’ultimo caso l’anzianità assoluta è corrispondente alla data di nomina a carabiniere effettivo che viene conseguita dal giorno successivo al termine della ferma di leva, con contestuale immissione in ruolo, e l’anzianità relativa sarà determinata dall’ordine di graduatoria formato al termine del corso integrativo( 46). I corsi di formazione prevedono una serie di attività di istruzione ed addestramento stabilite dai rispettivi Comandi Generali. Una particolare previsione di favore è stabilita per il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli (e le sorelle), qualora unici superstiti del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all’ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di specifiche azioni criminose previste dalla legge(47). Inoltre, stessa previsione di favore è stabilita anche per il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli e le sorelle, qualora unici superstiti, del personale dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, con invalidità non inferiore all’ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative individuate con decreto dei rispettivi Ministri che comportino, in conseguenza dell’impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio(48).


(1) - La perdita dell’eventuale grado e delle qualifiche non comporta la perdita degli emolumenti fissi e continuativi in godimento già corrisposti, qualora gli stessi siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione di stato giuridico di allievo ufficiale. In questo caso viene attribuito agli interessati un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali, conseguenti alla progressione di carriera. Cfr.: art. 4, comma 9-bis, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 6, comma 5, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 5, comma 6, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza).
(2) - Attualmente le accademie militari sono: l’Accademia Militare di Modena (Esercito e momentaneamente Arma dei Carabinieri), l’Accademia Navale di Livorno, l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, l’Accademia della Guardia di finanza di Bergamo.
(3) - L’art. 6, comma 3, lett. a), d. lg. n. 69/2001, relativo al ciclo formativo degli ufficiali della Guardia di finanza, prescrive che l’ufficiale in servizio permanente del ruolo normale svolge un corso di Accademia, di durata triennale, da frequentare per due anni nella qualità di allievo ufficiale e per un anno con il grado di sottotenente. Stessa previsione si ha per gli ufficiali del ruolo aeronavale della Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 7, comma 3, d. lg. n. 69/2001. Cfr. anche: art. 26, comma 1, d. lg. n. 490/1997, relativamente agli ufficiali subalterni della Marina.
(4) - Cfr.: art. 7, comma 1, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 10, comma 1, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 11, comma 1, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza).
(5) - Cfr.: art. 4, comma 1, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 6, comma 1, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 6, comma 1, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza).
(6) - Cfr.: art. 6, commi 5, 6, 7 e 8, e art. 7, commi 5, 6, 7 e8, d. lg. n. 69/2001, relativamente agli ufficiali della Guardia di finanza, e art. 26, commi 2, 3 e 4, d. lg. n. 490/1997, relativamente agli ufficiali subalterni della Marina.
(7) - Cfr.: artt. 25, 26, comma 5, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate).
(8) - Cfr.: art. 5, comma 1, lett. a), numero 4), d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate).
(9) - L’art. 7, comma 2, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate), prevede che l’ufficiale debba contrarre una ferma di nove anni che, ai sensi del comma successivo, è elevata a dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata, a undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata e a quattordici per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell’Aeronautica. Ferme particolari, ai sensi dell’art. 7, comma 8, d. lg. n. 490/1997, sono previste per gli ufficiali delle Forze armate ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico-professionale o destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in ambito internazionale. L’art. 10, comma 1, d. lg. n. 298/2000, prevede per i sottotenenti dell’Arma dei Carabinieri una ferma di nove anni, con possibilità di ulteriori aumenti per il rinvio all’art. 7, comma 8, d. lg. n. 490/1997, operato dall’art. 10, comma 4, d. lg. n. 298/2000. L’art. 11, d. lg. n. 69/2001, prevede una ferma di dieci anni per i sottotenenti della Guardia di finanza, con possibilità di ulteriori aumenti per chi è chiamato a frequentare corsi di elevato livello tecnico-professionale.
(10) - Cfr.: art. 5, comma 1, lett. b), art. 27, comma 4, art. 28, comma 7, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 20, comma 2, lett. a), d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri).
(11) - Cfr.: art. 29, comma 1, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 20, comma 2, lett. c), d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri).
(12) - Cfr.: art. 28, comma 10, d. lg. n. 490/1997, relativamente ai sottotenenti dell’Aeronautica.
(13) - Cfr.: art. 4, commi 4 ss., d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 6, commi 2 ss., d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri).
(14) - Cfr.: art. 5, comma 5, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 7, comma 2, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 8, comma 3, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza).
(15) - Cfr.: art. 5, comma 6, lett. a), d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 7, comma 4, lett. a), d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri).
(16) - Cfr.: art. 5, comma 6, lett. b), d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 7, comma 4, lett. b), d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri).
(17) - Cfr.: art. 10, comma 3, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 11, comma 2, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza).
(18) - Cfr.: art. 8, comma 2, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 9, comma 2, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza).
(19) - Cfr.: art. 11, comma 1, lett. b), d. lg. n. 196/1995 (marescialli delle Forze armate); art. 23 e 24, d. lg. n. 198/1995 (marescialli dei Carabinieri); art. 46, d. lg. n. 199/1995 (marescialli della Finanza).
(20) - Cfr.: art. 11, comma 4, d. lg. n. 196/1995 (marescialli delle Forze armate); art. 44, comma 1, d. lg. n. 199/1995 (marescialli della Finanza).
(21) - Cfr.: art. 22, commi 1, d. lg. n. 198/1995 (marescialli dei Carabinieri);art. 44, comma 2, d. lg. n. 199/1995 (marescialli della Finanza).
(22) - Cfr.: art. 11, comma 4, d. lg. n. 196/1995 (marescialli delle Forze armate); art. 24, d. lg. n. 198/1995 (marescialli dei Carabinieri); art. 44, comma 3, d. lg. n. 199/1995 (marescialli della Finanza).
(23) - Cfr.: art. 11, comma 6, d. lg. n. 196/1995 (marescialli delle Forze armate); art. 21, d. lg. n. 198/1995 (marescialli dei Carabinieri); art. 49, comma 1, d. lg. n. 199/1995 (marescialli della Finanza).
(24) - Cfr.: art. 21, comma 1, lett. a), b) e c), d. lg. n. 198/1995 (marescialli dei Carabinieri); art. 49, comma 1, lett. b), c) d), d. lg. n. 199/1995 (marescialli della Finanza).
(25) - Cfr.: art. 21, comma 1, lett. d), d. lg. n. 198/1995 (marescialli dei Carabinieri).
(26) - Cfr.: art. 21, comma 2, d. lg. n. 198/1995 (marescialli dei Carabinieri); art. 49, comma 1, lett. a), d. lg. n. 199/1995 (marescialli della Finanza).
(27) - Cfr.: art. 11, comma 9, d. lg. n. 196/1995 (marescialli delle Forze armate).
(28) - Cfr.: art. 22, comma 4, d. lg. n. 198/1995 (marescialli dei Carabinieri);art. 45, d. lg. n. 199/1995 (marescialli della Finanza).
(29) - Cfr.: art. 22, comma 3, d. lg. n. 198/1995 (marescialli dei Carabinieri); art. 49, comma 13 e 14, d. lg. n. 199/1995 (marescialli della Finanza).
(30) - Cfr.: art. 10, d. lg. n. 196/1995 (sergenti delle Forze armate); art. 11, comma 6, d. lg. n. 198/1995 (sovrintendenti dei Carabinieri); art. 29, commi 1, d. lg. n. 199/1995 (sovrintendenti della Finanza).
(31) - Cfr.: art. 11, comma 7, lett. a), b), e) ed f ), d. lg. n. 198/1995 (sovrintendenti dei Carabinieri);art. 28, d. lg. n. 199/1995 (sovrintendenti della Finanza).
(32) - Cfr.: art. 11, comma 6, lett. c) e d), d. lg. n. 198/1995 (sovrintendenti dei Carabinieri);art. 29, comma 2, d. lg. n. 199/1995 (sovrintendenti della Finanza).
(33) - Cfr.: art. 11, comma 10, d. lg. n. 198/1995 (sovrintendenti dei Carabinieri); art. 30, comma 2, d. lg. n. 199/1995 (sovrintendenti della Finanza).
(34) - Cfr.: art. 9, comma 1, d. lg. n. 196/1995.
(35) - Cfr.: art. 9, comma 2, d. lg. n. 196/1995.
(36) - Cfr.: art.17, comma 1 e 2, d. lg. n. 215/2001.
(37) - Cfr.: art.17, comma 3, d. lg. n. 215/2001.
(38) - Cfr.: art.17, comma 4, d. lg. n. 215/2001.
(39) - Cfr.: art.17, comma 5, d. lg. n. 215/2001.
(40) - Cfr.: art.18, commi 1, 2 e 3, d. lg. n. 215/2001.
(41) - Cfr.: art.18, comma 4, d. lg. n. 215/2001.
(42) - Cfr.: art.18, comma 5, d. lg. n. 215/2001.
(43) - Cfr.: art.18, comma 6, d. lg. n. 215/2001.
(44) - Cfr.: art. 7, comma 1, lett. a), d. lg. n. 198/1995 (carabinieri); art. 8, comma 1, d. lg. n. 199/1995 (finanzieri). (45) - Cfr.: art. 7, comma 1, lett. a), d. lg. n. 198/1995 (carabinieri).
(46) - Cfr.: art. 7, comma 1, lett. b), d. lg. n. 198/1995 (carabinieri).
(47) - Cfr.: art. 7, comma 2, d. lg. n. 198/1995 (carabinieri); art. 6, comma 2, d. lg. n. 199/1995 (finanzieri). Le azioni criminose sono indicate ai sensi dell’art. 82, comma 1, della l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(48) - Cfr.: art. 7, comma 3, d. lg. n. 198/1995 (carabinieri); art. 6, comma 3, d. lg. n. 199/1995 (finanzieri).