La contabilità speciale e il funzionario delegato nell'Arma dei Carabinieri

Stefania Lasaponara (*)

1. Premessa

L’Arma dei Carabinieri, quale forza militare di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza, dipende:

  • gerarchicamente dal Capo di Stato Maggiore della Difesa tramite il Comandante Generale per quanto attiene ai compiti militari;
  • funzionalmente dal Ministero dell’Interno, per quanto riguarda i compiti di tutela dell’ordine e della pubblica sicurezza, nonché da altri dicasteri, organi o Autorità nazionali per l’assolvimento di specifici compiti.

Questa duplicità di funzioni ha risvolti a livello sia tecnico-amministrativo sia contabile.
Il Ministero della Difesa, infatti, è responsabile per quanto concerne il personale, l’amministrazione e le attività logistiche, mentre quello dell’Interno gestisce l’accasermamento e il casermaggio connessi con l’assolvimento dei compiti di polizia.
Tale preambolo si rende necessario al fine di comprendere al meglio la materia che a noi in particolare interessa, ovvero la somministrazione e la gestione delle risorse finanziarie affidate all’Arma dei Carabinieri.
Il Ministero della Difesa, infatti, si serve per lo più della contabilità speciale per le assegnazioni dei fondi di sua pertinenza, mentre il Ministero degli Interni, nonché gli altri dicasteri dai quali l’Arma dipende funzionalmente, si servono del funzionario delegato per somministrare i fondi necessari per il funzionamento della nostra istituzione.
Nei prossimi capitoli ho affrontato nel dettaglio i due istituti evidenziandone le peculiarità e l’importanza che rivestono per la stessa esistenza dell’Arma, servendo, per questo, del R.A.U., delle Istruzioni Amministrative e Contabili relative al R.A.U., di norme fondamentali quali sono la Legge di Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento nonché, per la parte afferente il funzionario delegato, del testo scritto da Luigi Papiano, “Il Funzionario Delegato”.

2. La contabilità speciale

La contabilità di Stato definita “ordinaria” è regolata principalmente dalla Legge di Contabilità di Stato n.2440/1923 e relativo Regolamento e può sommariamente definirsi come l’insieme di norme che disciplinano l’attività gestoria dei pubblici poteri. Diversa è, invece, la contabilità speciale, disciplinata dagli artt. 585 e seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, R.D. 23.05.1924 n. 827. Detta contabilità si contraddistingue da quella ordinaria per l’ampio decentramento da cui è caratterizzata. In particolare, per l’Amministrazione Militare, la necessità di servirsi della contabilità speciale nasce dalla esigenza di mobilità cui il personale ed i Reparti sono soggetti per motivi operativi ed addestrativi. Da qui la inevitabile necessità che i pagamenti possano essere effettuati a livello periferico anche dalla unità più elementare (come, ad esempio, la SAP, che è l’unità elementare amministrativa dell’Arma in sede di Comando Provinciale), necessità, questa, che non si sarebbe potuta realizzare qualora l’Arma si fosse servita della contabilità ordinaria contraddistinta dall’accentramento di spesa.

a. Previsione del fabbisogno

Affinché si possano effettuare le assegnazioni delle risorse finanziarie agli Enti periferici, gli stessi, l’anno precedente a quello di interesse, devono prevedere l’ammontare delle spese che presumono di dover sostenere nell’esercizio finanziario successivo. Ai sensi dell’art. 168 del R.A.U., infatti, gli Enti devono prevedere, sulla base dei programmi e di quant’altro possa influire sulle spese, entro il mese di settembre, e distintamente per capitolo di bilancio, il fabbisogno dei fondi necessari per poter sostenere le spese relative all’anno finanziario successivo. Ogni Ente comprende nella predetta previsione quella dei Distaccamenti che sono da esso dipendenti amministrativamente. Per fare questo gli Enti inviano, entro il 30 settembre, agli Uffici Gestori del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri competenti per capitoli, le previsioni dei fondi occorrenti per sostenere le spese per l’anno successivo, corredate da ogni elemento giustificativo della predetta previsione. Le previsioni debbono corrispondere agli effettivi bisogni degli Enti e comprendono solitamente anche le esigenze dei Distaccamenti dipendenti (I.A.C. - libro VI).

b. Le Assegnazioni

I soldi stanziati nello Stato di previsione della Difesa non vengono assegnati direttamente ai singoli Enti periferici, in quanto le assegnazioni, essendo attività di comando, vengono fatte direttamente dal Comando Generale, il quale gestisce il bilancio dell’Arma. Qui il VI Reparto - Ufficio Bilancio, di concerto con gli “Uffici Gestori”, interessati alla gestione dei capitoli, provvedono alle assegnazioni dei fondi sulla base degli stanziamenti di bilancio e delle esigenze prospettate come detto al precedente sottoparagrafo. Le assegnazioni vengono comunicate alla Direzione di Amministrazione, la quale, a sua volta, ne dà comunicazione agli Enti, per le assegnazioni riguardanti gli stessi e i Distaccamenti dipendenti, ed ai Distaccamenti, con contemporanea comunicazione all’Ente, qualora le assegnazioni si riferiscano alle previsioni dei singoli Distaccamenti, comunicate distintamente da quelle dell’Ente. Tali assegnazioni costituiscono, per i suddetti Enti, il limite assolutamente insuperabile di spesa per ciascun capitolo. Tale limite può essere superato soltanto per motivi eccezionali e sulla base di un’autorizzazione ministeriale, altrimenti il superamento del predetto comporta responsabilità disciplinari ed amministrative a carico degli ordinatori delle spese e di chi si renda comunque responsabile della irregolarità. Entro il limite delle assegnazioni annuali per capitolo di spesa, l’Ente potrà richiedere mensilmente le anticipazioni e spenderle per le proprie necessità. L’assegnazione può anche essere definita come una “promessa di pagamento”, ma comunque la si voglia definire rimane il titolo giuridico che legittima la spesa. Prima della lettera di assegnazione vera e propria, l’Ufficio Gestore del Comando Generale invia un “preavviso di assegnazione” rispettivamente alla Diram, per competenza all’Ente interessato ai lavori e, per conoscenza, ai Comandi e Reparti interessati, specificando l’importo dell’assegnazione e il capitolo di bilancio. Successivamente la Direzione di Amministrazione - 3^ Sezione - invia lettera di assegnazione, a firma del Direttore, in riferimento al capitolo di spesa interessato, all’Ente cui saranno somministrati i fondi e, per conoscenza, all’Ufficio Gestore interessato.

c. Variazioni alle assegnazioni

Nonostante gli Enti comunichino il proprio preventivo di spesa annuale, può capitare che, nel corso dell’anno, le spese affrontate concretamente siano state superiori o inferiori a quelle preventivate e che quelle ancora da sostenere siano presumibilmente inferiori o superiori alla previsione iniziale. Per questo motivo è previsto che, ai sensi dell’art. 172 del R.A.U., entro la fine di agosto gli Enti comunichino agli Uffici Gestori le variazioni verificatesi e richiedano conseguentemente aumenti o diminuzioni di assegnazioni. Sia le assegnazioni iniziali sia quelle in aumento o in diminuzione vengono annotate, dagli Enti e dai Distaccamenti, nel “Registro delle assegnazioni, anticipazioni e spese”.

d. Anticipazioni di fondi

Il R.A.U. prevede che gli Enti, entro i limiti delle somme loro assegnate, inoltrino, entro il 20 di ogni mese, le richieste dei fondi necessari per il mese successivo, alla Direzione di Amministrazione. A loro volta i Distaccamenti dipendenti inoltreranno all’Ente, entro il 12 di ogni mese per il mese successivo, le loro richieste fondi. L’Ente, pervenuta la richiesta del Distaccamento, determina le somme da richiedere per sé e per il Distaccamento ed inoltra la richiesta alla Direzione di Amministrazione. (I.A.C. - Libro VI, istruz. Al titolo XI). Qualora il Distaccamento fosse dotato di due casse, esso potrà, su disposizione della Diram, inoltrare direttamente la richiesta fondi alla stessa alle medesime scadenze cui sono soggetti gli Enti. A sua volta la Direzione di Amministrazione provvederà ad anticipare detti fondi a mezzo della contabilità speciale il cui meccanismo verrà specificato nel prossimo sottoparagrafo. Le anticipazioni sono vere e proprie somministrazioni di fondi o, meglio, sono la conferma della promessa fatta con l’assegnazione. Le anticipazioni sono mensili e non rappresentano l’ammontare complessivo delle spese da sostenere per i vari capitoli, ma servono per far fronte alle spese che si presentano di volta in volta, da raffrontare, alla fine dell’esercizio, in sede di chiusura a pareggio (par. 29 Libro VI I.A.C. al R.A.U.), con l’importo delle spese effettivamente sostenute. Le anticipazioni mensili devono corrispondere ad un dodicesimo di quelle avute nell’esercizio precedente fino a quando non sono concesse le assegnazioni per il nuovo esercizio finanziario. Tale limite, tuttavia, può essere superato, per particolari motivi, sia per quanto concerne le spese discrezionali sia per quelle obbligatorie e indilazionabili, per le quali le anticipazioni debbono essere richieste secondo l’effettivo bisogno, cioè anche in misura superiore alle assegnazioni. Caratteristica peculiare della contabilità speciale, che la differenzia dalla contabilità ordinaria, è il fatto che, mentre le assegnazioni si riferiscono a un determinato capitolo di spesa, le anticipazioni rappresentano una somma generica di denaro senza individualità, cioè un’indicazione contabile dei singoli capitoli solo ai fini della registrazione nel registro delle assegnazioni, anticipazioni e spese secondo il modello 29 I.A.C. al R.A.U. L’anticipazione può essere impiegata per qualsiasi tipo di spesa occorrente, purché, però, per essa, vi sia a monte un’apposita assegnazione ed entro il limite invalicabile della stessa, essendo di fatto la contabilità speciale una gestione di “cassa”. Così, per esempio, se il mese di maggio un Ente riceve un’anticipazione per un determinato capitolo di spesa, ma quei soldi gli servono per un altro diverso capitolo, nel rispetto dell’assegnazione relativa, potrà spendere quei soldi per fronteggiare detta spesa, purché alla fine possa dare una giustificazione in sede di resa della contabilità. Questo meccanismo permette all’Amministrazione Militare una gestione contabile pratica e veloce, che, alla fine, si tradurrà nella chiusura a pareggio (anticipazioni uguali alle spese) di cui al citato par. 29 del libro VI delle I.A.C.

e. Somministrazione fondi a mezzo delle contabilità speciali

Ai sensi dell’art. 175 del R.A.U. la “Direzione di Amministrazione chiede alle competenti Direzioni Generali del Ministero le aperture di credito sui vari capitoli di bilancio per i fondi occorrenti agli Enti amministrativamente dipendenti”. L’importo delle aperture di credito è costituito dalle somme versate nella Sezione di Tesoreria Provinciale dal VI Reparto - Ufficio Bilancio del Comando Generale e dalla Direzione Generale Personale Militare. Sulla base di tali somme il Direttore di Amministrazione, titolare della contabilità speciale, emette gli ordinativi di pagamento a favore degli Enti periferici richiedenti. Gli ordini di accreditamento trimestrali sono emessi con formula di “commutazione in quietanza di entrata” a favore della contabilità speciale della Diram, aperta presso la Sezione di Tesoreria. Questo è il sistema della contabilità speciale, aperta tra la Diram e la Sezione Provinciale di Tesoreria, per mezzo della quale la Direzione soddisfa le richieste mensili di fondi fatte dagli Enti, mediante somministrazioni di fondi che costituiscono le “anticipazioni”. Il Direttore di Amministrazione, quale intermediario fra l’Amministrazione Centrale e gli Enti periferici, firma detti ordinativi di pagamento al momento della loro emissione. Per ogni Ente a cui provvede, la Direzione emette mensilmente distinti ordinativi: quelli per il pagamento di fornitori e di altri creditori, con accreditamento sul conto corrente postale dell’Ente; quelli per il pagamento degli emolumenti al personale, esigibili non prima di cinque giorni dalla corresponsione delle competenze. Tali ordinativi di pagamento, intestati agli Enti, sono esigibili con quietanza dagli agenti responsabili di cassa degli stessi Enti. Ogni volta che tali responsabili debbono recarsi presso la Tesoreria per la riscossione degli ordinativi, il capo gestione del denaro compila il cosiddetto “trittico”, documento composto da matrice, atto di riscossione o delegazione (qualora gli agenti responsabili deleghino altri alla riscossione) e avviso di riscossione. Gli Enti, riscossi i fondi concessi in conto anticipazioni, trasmettono alla Direzione di Amministrazione una “dichiarazione di ricevuta”, firmata dai responsabili della gestione amministrativa, contenente l’indicazione della somma globalmente ricevuta, suddivisa per capitoli di spesa, inviata dalla stessa Direzione insieme all’avviso di emissione dell’ordinativo.

f. La rendicontazione

Ai sensi dell’art. 257 e seguenti del R.A.U., gli Enti periferici rendono il conto, alla fine di ogni trimestre, alla Direzione di Amministrazione, dimostrando, con apposita documentazione, le spese sostenute e i fondi ricevuti con le anticipazioni su ciascun capitolo di bilancio. In particolare, ogni Ente deve presentare i seguenti documenti contabili: - il modello 31, concernente la situazione di tutti i conti riguardanti la gestione del fondo scorta e del conto transitorio, in triplice copia; - il modello 29, cioè il riepilogo delle assegnazioni, anticipazioni e delle spese, in triplice copia; - il modello 30, cioè il registro riparto per capitoli; - il modello DE 3421, cioè l’estratto del registro giornale; - il modello 36 A.c.g., in triplice copia; - il modello 32, cioè una dimostrazione riassuntiva dei proventi riscossi e versati in Tesoreria nel trimestre; - i titoli di pagamento giustificativi delle spese. La suddetta documentazione contabile deve essere inviata alla Diram entro 40 giorni dalla fine del trimestre cui si riferisce. La Diram, a sua volta, effettua la revisione della documentazione di spesa per conto della Corte dei Conti e per delega della Ragioneria Centrale, ora Ufficio Centrale del Bilancio. Successivamente la Direzione invia i documenti ai medesimi organi, ai sensi degli artt. 393 e seguenti del R.A.U. I titoli di spesa vengono conservati per dieci anni presso un archivio della Direzione di Amministrazione, a disposizione della Corte dei Conti per eventuali controlli a campione. I Distaccamenti, invece, rendono il conto ogni mese all’Ente dal quale dipendono amministrativamente, inviandolo non oltre il dodicesimo giorno successivo al mese cui si riferisce. L’Ente, ricevuti i suddetti rendiconti con i relativi documenti giustificativi, procede al loro controllo formale e contabile e li inserisce nella propria contabilità. La Direzione di Amministrazione, in sede di chiusura annuale, riepiloga, per ciascun capitolo, l’ammontare complessivo delle assegnazioni, degli accreditamenti ricevuti dall’Ufficio Bilancio e da Persomil e l’ammontare complessivo delle spese effettuate dagli Enti dipendenti ed effettua, con la Direzione di Amministrazione Interforze, la “chiusura a pareggio”, ai sensi dell’art. 395 del R.A.U. e dell’art. 6 della Legge n.30 del 1981. Successivamente la Direzione di Amministrazione effettua, con gli Enti, la “chiusura a pareggio” del bilancio ai sensi del par. 29 del libro VI delle I.A.C. In particolare, va detto che gli Enti compilano, ai sensi del combinato disposto dell’art. 61 L.C.G.S. e dell’art. 264 del R.A.U., il 5° rendiconto, altrimenti detto rendiconto suppletivo, che decorre dal 1° gennaio e si chiude inderogabilmente il 31 marzo. Tale rendiconto suppletivo nasce dall’esigenza di far fronte a spese impegnate entro il 31 dicembre ma non sostenute entro lo stesso termine e per le operazioni di liquidazione a pareggio dei conti di bilancio. Tale rendiconto va presentato inderogabilmente entro il 31 marzo, anche se, dal canto loro, gli Enti hanno l’obbligo di comunicare alla Direzione di Amministrazione i dati definitivi di spesa entro il 28 febbraio. Le operazioni relative alla chiusura a pareggio devono essere effettuate dopo la presentazione del 5° rendiconto, cioè dopo il 31 marzo, ma non oltre il 31 maggio, data, prevista dal par. 15 - Libro VIII delle I.A.C. al R.A.U., entro cui la Diram deve effettuare la chiusura a pareggio con gli Enti dipendenti.

3. Il Funzionario delegato

Come accennato all’inizio del lavoro, l’Arma dei Carabinieri dipende funzionalmente da altri diversi Ministeri (quale, ad esempio, quello dell’Interno) i quali forniscono alla stessa i mezzi finanziari per l’assolvimento dei propri compiti tramite il funzionario delegato.
Il funzionario delegato è un funzionario periferico, dipendente dell’Amministrazione dello Stato, al quale vengono accreditate delle somme di denaro, che lo stesso è delegato ad erogare per il pagamento delle spese dello Stato (ex art. 54 L.C.G.S.).
Egli agirebbe, pertanto, in virtù di una delega, che gli conferirebbe una attribuzione di competenza che istituzionalmente non gli appartiene e che svolge in genere una funzione di decentramento amministrativo.
Il R.A.U. prevede questa figura all’art. 273, in base al quale, per determinati tipi di spese, l’Amministrazione Centrale può disporre “aperture di credito”, presso la competente Tesoreria Provinciale, a favore del capo del servizio amministrativo dell’Ente incaricato delle spese relative.
L’apertura di credito consiste in una concessione di fondi al funzionario delegato da parte dell’Autorità Centrale, attraverso l’emissione di appositi titoli di spesa, detti ordini di accreditamento, tratti sulle Sezioni di Tesoreria Provinciale o Centrale.
L’art. 57 L.C.G.S., infatti, prevede che le aperture di credito siano disposte mediante ordini di accreditamento, i quali, dopo i controlli di rito, giungono alla Sezione di Tesoreria del capoluogo di Provincia.
L’ordine di accreditamento, come tutti i titoli di spesa emessi a favore di un pubblico ufficiale per pagare le spese dello Stato, vengono intestati alla qualifica del funzionario e non alla persona dello stesso (ex art. 293 del Regolamento Contabilità Generale dello Stato).
Ciascun ordine di accreditamento, inoltre, viene emesso distintamente per capitolo di spesa e deve contenere le seguenti indicazioni: Ministero ed ufficio emittente, l’esercizio finanziario a cui si riferisce l’ordine, data e numero progressivo, imputazione ai residui o alla competenza, sede dell’istituto bancario che deve eseguire l’accreditamento, oggetto delle spese da effettuarsi dal funzionario, qualità di quest’ultimo, ammontare del credito aperto e indicazione della parte di importo che può essere prelevata in contanti, oltre alla data di emissione.
Qualora la somma già utilizzata di ogni accreditamento superi la metà dell’importo accreditato, l’Amministrazione può disporre, sullo stesso capitolo, più aperture di credito a favore del funzionario delegato, anche se i funzionari hanno l’obbligo di utilizzare per intero i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi e buoni sulle successive aperture di credito.
I predetti ordini di accreditamento vengono richiesti, dal funzionario delegato, direttamente all’Amministrazione Centrale competente alla gestione dei capitoli mediante un modulo conforme al modello allegato n.45 del libro VI delle I.A.C. al R.A.U.
Ricevuto l’avviso di concessione dell’apertura di credito dalla Sezione di Tesoreria Provinciale, il funzionario delegato la annota su un apposito registro, Mod. 26 C.G.

a. Pagamenti eseguibili con le aperture di credito

I pagamenti da eseguire con le aperture di credito riguardano diversi capitoli di spesa gestiti dai vari Ministeri.
Così, ad esempio, il Ministero dell’Interno - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, con circolare n. 600.EQP.2751/95 del 30 gennaio 1995, ha indicato le spese riguardanti il capitolo 2751 in gestione al funzionario delegato.
In particolare, su questo capitolo del casermaggio gravano, in linea di massima, le ordinarie spese per l’arredamento delle caserme e per le attrezzature di cucine e mense, relativamente ai reparti in gestione diretta.
Oltre a ciò, vale la pena ricordare alcune delle altre spese, quali il consumo di energia elettrica, gli oneri relativi ai materiali di rapido consumo inerenti al servizio di casermaggio o le spese per l’allacciamento dei contatori idrici e del gas per le caserme dei Carabinieri.
Per l’acquisto di beni il funzionario delegato è tenuto ad osservare le istruzioni delle Amministrazioni dalle quali dipende, con particolare riguardo alle norme contenute nei Regolamenti per i servizi in economia (D.P.R. 5 dicembre 1983 n.939).
Anche il Ministero della Difesa, per quanto utilizzi quasi sempre l’istituto della contabilità speciale, per alcuni capitoli di spesa si serve del funzionario delegato.
Si veda, per esempio, il capitolo n. 2686 relativo alle spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dall’Amministrazione, oppure il capitolo n. 3888 relativo alle ritenute IRPEF ed IRAP e alla gestione dei gettoni di presenza.

b. Utilizzazione dei fondi da parte del funzionario delegato

I fondi messi a disposizione del funzionario delegato vengono utilizzati dallo stesso mediante emissione, sulla Tesoreria presso cui sono accreditati, di:
- ordinativi mod. 31 C.G. intestati direttamente ai creditori;
- buoni mod. 31-bis C.G. per il prelievo diretto dei fondi da erogarsi esclusivamente in contanti, qualora ciò sia previsto sull’ordine di accreditamento.
Prima di emettere i seguenti titoli, il funzionario ha l’obbligo di comunicare alla Tesoreria Provinciale la propria firma autografa e quella del funzionario incaricato di sottoscrivere a scopo di riscontro i titoli stessi.
Emessi i suddetti documenti, essi sono trasmessi alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale per il pagamento, la quale controllerà la disponibilità di fondi sull’apertura di credito.
L’ordinativo Mod. 31 C.G. è il modo ordinario di utilizzare l’apertura di credito e può essere utilizzato per l’intero ammontare accreditato, compresa la parte per la quale è previsto il prelevamento in contanti. L’ordinativo deve essere intestato direttamente al creditore ed è previsto che il funzionario possa emettere tali tipi di ordinativi anche a favore di se stesso per “assegni fissi, retribuzioni, competenze, indennità e compensi che gli spettano a titolo personale”.
I prelevamenti per contanti, invece, possono essere effettuati solo in determinati casi, rappresentando un mezzo sussidiario di spesa rispetto ai pagamenti effettuati a mezzo ordinativi. I casi in cui il funzionario delegato può compiere i prelevamenti in contanti sono i seguenti:
- corresponsione e se stesso di retribuzioni, indennità e assegni;
- pagamento minute spese d’ufficio;
- pagamenti per i quali non sia possibile l’ordinazione con l’emissione di ordinativi Mod. 31 C.G. intestati direttamente al creditore.
Qualora non vengano erogati completamente i prelevamenti effettuati con buoni, la differenza costituisce fondo di cassa presso il funzionario delegato.
Per quanto concerne il loro pagamento, esso è diverso in relazione al tipo di documento che il funzionario presenta presso la Tesoreria.
Infatti, qualora si presentino i buoni, essi sono estinti mediante riscossione diretta da parte del funzionario, mentre gli ordinativi sono riscuotibili mediante pagamento in contanti al creditore, oppure accreditamento sul conto corrente postale dello stesso, o emissione di vaglia cambiario della Banca d’Italia o giroconto su c.c. bancario, entrambi a favore del creditore.

c. Rendicontazione

Ai sensi dell’art. 60 L.C.G.S. i funzionari delegati devono trasmettere, ogni sei mesi e, in ogni caso alla fine dell’esercizio, alla competente Amministrazione Centrale, il conto delle somme spese con i relativi documenti giustificativi.
Il rendiconto, con il quale il funzionario delegato dimostra la gestione dei fondi a lui accreditati, è un conto amministrativo delle spese e serve a poter operare il controllo sull’attività di spesa esercitata dall’agente.
Esso viene trasmesso entro il venticinquesimo giorno successivo alla chiusura del semestre sul Mod. 27 C.G., corredato dalla documentazione giustificativa.
Questo modello, contraddistinto dal numero di codice del singolo funzionario, è predisposto per una facile dimostrazione della gestione in tutti i suoi aspetti, permettendo di evidenziare l’importo dell’apertura concessa, la parte utilizzata e quella residua.
Per ogni capitolo di bilancio su cui vengono disposti accreditamenti deve essere approntato un apposito rendiconto.
Esso è firmato dal capo gestione del denaro, nonché dal capo servizio amministrativo, cioè il funzionario delegato stesso.
Il funzionario delegato di ogni Ente deve inviare il proprio rendiconto amministrativo alla Direzione di Amministrazione, alla competente Ragioneria, nonché, copia a ricalco del frontespizio, direttamente alla Corte dei Conti: (circolare n.5191/210/99/2.75 in data 13 dicembre 1999 del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti).
L’organo di Ragioneria effettua i controlli di competenza afferenti alla legittimità generale e al merito finanziario, mentre la Corte dei Conti esegue un controllo di mera legittimità, con in più la facoltà di chiedere alle Amministrazioni e agli agenti competenti informazioni, documenti e tutte le notizie utili per l’espletamento delle sue attribuzioni.
La Direzione di Amministrazione, a sua volta, ricevuti i rendiconti, provvede a revisionarli ed eventualmente a rettificarli.
Conclusa la revisione, essa invia i predetti rendiconti alla Corte dei Conti - Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato - per i controlli di competenza, i quali possono portare alla formulazione di rilievi sulla gestione.

d. La chiusura dell’esercizio

Alla fine dell’esercizio finanziario, che si chiude il 31 dicembre, si rendono necessarie operazioni contabili anche per le gestioni del funzionario delegato.
Anzitutto meritano un cenno le operazioni di riduzione (all’importo effettivamente pagato) o di annullamento degli ordinativi, qualora gli stessi, alla fine dell’esercizio, non siano stati completamente estinti, o siano stati completamente inutilizzati.
Ulteriore incombenza a carico del funzionario delegato è quella da espletare, entro il mese di gennaio, per la richiesta di ordini di accreditamento per il pagamento dei residui.
I residui sono quelle spese che, pur essendo state impegnate entro il 31 dicembre, non hanno potuto essere pagate entro tale data, ma potranno esserlo nel corso del successivo esercizio finanziario con imputazione ai conti residui.
La richiesta di questi ulteriori accreditamenti si rende necessaria in quanto i fondi necessari per il pagamento dei residui non sono più disponibili in Tesoreria, dal momento che gli ordini di accreditamento relativi sono stati inviati agli uffici di controllo della Corte dei Conti per la riduzione agli importi effettivamente pagati (decreti di riduzione o annullamento).
La richiesta di ulteriori fondi per il pagamento dei residui va inoltrata alla Ragioneria Centrale o Provinciale a mezzo dei Mod. 62 C.G.

e. Responsabilità del funzionario delegato

Sul funzionario delegato incombe una serie di responsabilità circa la regolare gestione dei fondi accreditatigli, che vanno dalla responsabilità penale, a quella disciplinare e patrimoniale nei suoi triplici aspetti di responsabilità amministrativa, contabile e civile verso terzi.
È previsto, infatti, al par. 4 del Libro II delle I.A.C. al R.A.U., che il funzionario delegato incorra in responsabilità amministrativa per irregolarità nell’ordinazione e pagamento delle spese e in responsabilità contabile nell’ipotesi di prelevamenti di somme sulle aperture di credito disposte a suo favore, per pagamenti che deve eseguire personalmente.
A tal proposito, l’art. 346 del R.C.G.S. statuisce la personale responsabilità dei funzionari delegati per le somme prelevate in proprio sulle aperture di credito disposte a loro favore e, in particolare, il terzo comma del medesimo articolo impone loro di non fare, delle somme prelevate, un uso diverso da quello per cui sono stati autorizzati a compiere il prelevamento, assoggettandoli agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili.
Tali responsabilità non cessano per l’applicazione del visto o per la registrazione della Corte dei Conti sugli atti di impegno e sui titoli di spesa (art. 81 L.C.G.S.).
Qualora fosse riscontrata a suo carico una responsabilità di tipo amministrativo, competente a giudicare è la Corte dei Conti, per le altre responsabilità è, invece, competente il giudice ordinario, mentre per quella disciplinare è competente il Ministro da cui il funzionario delegato dipende.

f. La contabilità speciale e il funzionario delegato

La trattazione congiunta dei due succitati istituti obbliga ad un esame comparato degli stessi, onde evidenziarne pregi, difetti e differenze fondamentali.
In particolare, gli ordini di accreditamento che le Direzioni Generali emettono a favore del Direttore di Amministrazione sono liquidi ed esigibili nel momento della loro commutazione in quietanza d’entrata a favore delle contabilità speciali.
In seguito a tale commutazione essi si estinguono, impegnando il bilancio per il loro ammontare che è considerato interamente speso.
Il Direttore di Amministrazione, a questo punto, può soddisfare le esigenze che i vari Enti gli prospettano, emettendo ordinativi di pagamento a favore degli stessi. Questa “mobilità” dei fondi si aggiunge alla uguaglianza fra competenza e cassa, che deve risultare alla fine dell’esercizio finanziario.
Alla fine dell’esercizio avviene un “assestamento” di fatto delle spese per mezzo della compensazione delle stesse in sede di riepilogo generale effettuato dalla Diram.
La stessa operazione avviene anche a livello interforze fra la Diraminter, incaricata di eseguire la chiusura a pareggio, e le altre Direzioni di Forza Armata per gli stessi capitoli gestiti.
Questa tecnica di chiusura a pareggio conferisce al sistema delle contabilità speciali grande elasticità, in quanto per ogni capitolo si forma un unico saldo a livello nazionale, con notevoli economie di bilancio.
Queste caratteristiche di snellezza, mobilità, economicità e immediatezza proprie delle contabilità speciali non si riscontrano, invece, nel sistema delle aperture di credito a favore di funzionari delegati.
Qui, infatti, l’esecuzione dei pagamenti tramite la Tesoreria, la limitata somma che i funzionari possono prelevare dalle aperture di credito, la riduzione o l’annullamento degli accreditamenti a fine esercizio, il trasferimento delle rimanenze impegnate e non pagate entro il 31 dicembre al nuovo esercizio, che comporta l’obbligo per i funzionari delegati di tenere due contabilità, una in conto competenze ed una in conto residui, sono tutti aspetti che rendono la disciplina del sistema troppo rigida e pesante.
In più ogni funzionario delegato, chiudendo i conti con le Direzioni Generali dei vari Dicasteri per i singoli capitoli, non può compensare le proprie minori spese con le maggiori esigenze di un altro funzionario, che rimangono talora insoddisfatte per mancanza di disponibilità.
Da questa comparazione si evince chiaramente che il sistema delle contabilità speciali sia il più funzionale e, quindi, il più adatto a soddisfare le particolari esigenze degli Enti, Distaccamenti e Reparti dell’Amministrazione della Difesa ed, in particolare, quelli in ambito Arma dei Carabinieri in considerazione della loro peculiarità e capillarità sul territorio nazionale.

Approfondimenti:

(*) - Tenente dei Carabinieri, in servizio presso il Raggruppamento T.L.A. “Podgora”;