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Giustizia Amministrativa

a cura di Fulvio Salvatori

1. - Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Atti secretati - Art. 24 L. n. 241 del 1990 - Interpretazione. 2. - Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Atti secretati - Valenza del segreto - Criterio interpretativo.  3. - Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Atti professionali di consulenza - Esclusione.  4. - Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Atti professionali di consulenza - Parere giuridico a valenza endoprocedimentale - È accessibile. 5. - Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Atti professionali di consulenza - Parere giuridico relativo a strategia processuale - Esclusione. 6. - Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Atti professionali di consulenza - Parere giuridico finalizzato a strategie difensive - Esclusione. 7. - Comune e Provincia - Consigliere comunale - Diritto di accesso agli atti connessi alla funzione - Segreto professionale - Rilevanza - Criterio - Art. 43 comma 2 T.U. n. 267 del 2000 - Interpretazione.
8. - Comune e Provincia - Consigliere comunale - Diritto di accesso agli atti connessi alla funzione - Parere dell’Avvocatura - Differimento all’esito del contenzioso - Legittimità.

Consiglio di Stato - V Sez. - 2 aprile 2001 - Pres. Iannotta, Est. Lipari - C.P. (avv. Stoppani) c. Comune di Limone Piemonte (n.c.) - (Conferma T.A.R. Piemonte, I Sez., 27 luglio 2000 n. 873, in TAR 2001, I, 4374).

1. - Il precetto contenuto nell’art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241, che stabilisce i casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti, equivale a ridimensionare la portata sistematica del segreto amministrativo, il quale non esprime più un principio generale dell’agire dei pubblici poteri, ma rappresenta un’eccezione al canone della trasparenza rigorosamente circoscritta ai soli casi in cui viene in evidenza la necessità obiettiva di tutelare particolari e delicati settori dell’Amministrazione; tuttavia, il diritto di accesso non può riguardare tutte le ipotesi di segreti previsti dall’ordinamento, finalizzati a tutelare interessi specifici diversi da quello riconducibile alla mera protezione dell’esercizio della funzione amministrativa, e dunque in tali casi i documenti non sono suscettibili di divulgazione perché il principio di trasparenza cede a fronte dell’esigenza di salvaguardare l’interesse protetto dalla normativa speciale sul segreto.

2. - In tema di documenti sottratti all’accesso per ragioni di segreto, la relativa disciplina, dopo l’entrata in vigore della L. 7 agosto 1990 n. 241, va interpretata nel senso che, da un lato, il segreto non deve costituire la mera riaffermazione del tramontato principio di assoluta riservatezza dell’azione amministrativa e, dall’altro, che il segreto fatto salvo dalla L. n. 241 cit. deve riferirsi esclusivamente ad ipotesi in cui esso mira a salvaguardare interessi di natura e consistenza diversi da quelli genericamente amministrativi.

3. - Nell’ambito dei segreti sottratti all’accesso ai documenti rientrano gli atti redatti dai legali e dai professionisti in relazione a specifici rapporti di consulenza con l’Amministrazione; si tratta, infatti, di un segreto che gode di una tutela qualificata, dimostrata dalla specifica previsione degli artt. 622 Cod. pen. e 200 Cod. proc. pen.

4. - Nel caso in cui l’Amministrazione, in sede istruttoria, si avvale di una consulenza giuridica esterna, il parere che è richiesto al professionista e da lui reso ha valenza endoprocedimentale ed è poi richiamato nella motivazione dell’atto finale; pertanto, in tal caso il parere stesso, pur traendo origine da un rapporto privatistico normalmente caratterizzato dalla riservatezza della relazione tra professionista e cliente, è comunque soggetto all’accesso perché oggettivamente correlato ad un procedimento amministrativo.

5. - Nel caso in cui l’Amministrazione richiede ad un legale di fiducia di esprimere un parere al fine di definire la propria strategia difensiva una volta insorto un determinato contenzioso, il parere stesso non è destinato a sfociare in una determinazione amministrativa finale ma mira a fornire all’Ente tutti gli elementi tecnico-giuridici utili per tutelare i propri interessi; pertanto, in tal caso, la consulenza resta caratterizzata da riservatezza ed è sottratta all’accesso, posto che l’Amministrazione deve poter fruire, nel procedimento giurisdizionale che ha reso opportuna l’acquisizione del parere, di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento.

6. - Nel caso in cui l’Amministrazione decide di avvalersi della consulenza di un legale di fiducia allo scopo di verificare la fondatezza o meno delle pretese avanzate da un privato all’esito di un procedimento amministrativo con minaccia di avvio di un contenzioso, il parere reso dal professionista è sottratto all’accesso, in quanto rivolto a delineare la futura condotta processuale più conveniente per l’Amministrazione, anche nella prospettiva eventuale di una ipotetica transazione.

7. - L’art. 43 comma 2 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, il quale stabilisce che i consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, intende ribadire la regola secondo cui, lecitamente acquisite le informazioni e le notizie utili all’espletamento del mandato, il consigliere è di regola autorizzato a divulgarle, atteso che un divieto di comunicazione a terzi deve derivare da apposita disposizione normativa, ma non può essere interpretato sino al punto da consentire al consigliere stesso di accedere a tutti i documenti, anche segreti, dell’Amministrazione, assumendo solo l’obbligo di non divulgare le relative notizie.

8. - È legittimo il provvedimento col quale si differisce l’accesso ad un parere reso dall’Avvocatura richiesto da un consiglio comunale in relazione ad un procedimento giudiziario non ancora conclusosi, tenuto conto che si tratta di una decisione conforme all’assetto normativo che tutela il segreto professionale. (Nella specie, il differimento era stato disposto fino alla definizione della lite).


Corpo della Guardia di finanza - Procedimento e provvedimento disciplinari - Rimozione - Per uso stupefacenti - Legittimità.

Consiglio di Stato - IV Sez. - 12 aprile 2001 - Pres. Trotta, Est. La Medica - T.A. (avv. Discepolo) c. Ministero finanze ed altro (Avv.ra gen. Stato) - (Conferma T.A.R. Marche 28 luglio 2000, n. 1231, in TAR 2000, I, 4471).

E' legittima la sanzione della perdita del grado per rimozione irrogata ad un appartenente al Corpo della Guardia di finanza che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti, atteso che tale uso altera l’equilibrio psichico, inficia l’esemplarità della condotta, si pone in contrasto con i doveri attinenti allo stato di militare e al grado rivestito, influisce negativamente sulla formazione militare e lede il prestigio del Corpo.


1. - Militare e militarizzato - Servizio di leva - Servizio civile sostitutivo - Domanda Termine - Art. 1 commi 1 e 2 D.L.vo n. 504 del 1997 - Individuazione. 2. - Militare e militarizzato - Servizio di leva Servizio civile sostitutivo - Domanda - Termine - Art. 1 commi 1 e 2 D.L.vo n. 504 del 1997 - Applicabilità - Solo domande presentate dopo 1 gennaio 2000. 3. - Militare e militarizzato - Servizio di leva - Servizio civile sostitutivo - Domanda - Termine - Art. 1 commi 1 e 2 D.L.vo n. 504 del 1997 - Ambito di applicazione - Contrasto con artt. 3, 4, 13, 23 e 52 Cost. - Manifesta infondatezza.

Consiglio di Stato - IV Sez.- 11 aprile 2001 - Pres. Paleologo, Est. Poli - Presidenza Consiglio dei ministri ed altri (avv. St. Greco) c. N.F. (avv.ti Sanino e Marchese) - (Annulla T.A.R. Pescara 30 dicembre 2000 n. 863)

1. - In materia di avviamento al servizio civile sostitutivo di quello militare di leva, in virtù dell’art. 1 commi 1 e 2 D.L.vo 30 dicembre 1997 n. 504, debbono tenersi distinti due termini di decadenza fissati dal Legislatore: quello stabilito per la fase transitoria, relativo ad un anno decorrente dall’accoglimento espresso o tacito della domanda di obiezione di coscienza proposta entro il 31 dicembre 1999 e quello previsto a regime, relativo a nove mesi decorrenti dalla data di accoglimento espresso o tacito della domanda avanzata dopo l’entrata in vigore del D.L.vo n. 504 del 1997 cit. (1 gennaio 2000).

2. - I termini previsti per l’avviamento al servizio civile sostitutivo di quello militare di leva dall’art. 1 commi 1 e 2 D.L.vo 30 dicembre 1997 n. 504 concernenti la chiamata alla leva, l’arruolamento e la successiva incorporazione, disciplinano una fattispecie procedimentale unitaria e si riferiscono esclusivamente ai coscritti chiamati alla leva in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso (1 gennaio 2000).

3. - È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 comma 1, 4 comma 1, 23, 52, comma 2 e 13 Cost., la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 1 commi 1 e 2 D.L.vo 30 dicembre 1997 n. 504, perché rientra nella discrezionalità del Legislatore fissare termini procedimentali, a regime e transitori, espressione di un ragionevole contemperamento delle opposte esigenze delle Forze armate con quelle del cittadino arruolato o ammesso al servizio civile, al fine di evitare che il periodo di attesa dell’effettivo impiego si protragga sine die.


1. - Polizia di Stato - Allievo agente - Reclutamento - Requisiti attitudinali -Diversità dai requisiti psicofisici - Art. 3 D.P.R. n. 904 del 1983. 2. - Polizia di Stato - Allievo agente - Reclutamento - Requisiti attitudinali -Accertamento - Test e colloquio - Legittimità. 3. - Polizia di Stato - Allievo agente - Reclutamento - Requisiti attitudinali -Accertamento - Insindacabilità..

Consiglio di Stato - IV Sez.- 3 aprile 2001 - Pres. Venturini, Est. De Francisco - Ministero interno (avv. St. Vessichelli) c. G.G. (avv. Misciagna) - (Annulla T.A.R. Lazio, I Sez., n. 8291 del 2000).

1. - I requisiti psicofisici di cui deve essere in possesso l’aspirante all’ammissione nei ruoli della Polizia di Stato sono distinti dai requisiti attitudinali previsti dall’art. 3 D.P.R. 23 dicembre 1983 n. 904, i quali non riguardano lo stato di salute del candidato ma il possesso di una personalità sufficientemente matura, con stabilità del tono dell’umore, della capacità di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e d’autocritica ed al livello di autostima.

2. - Ai fini dell’accertamento dei requisiti attitudinali richiesti per il reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato legittimamente al candidato è proposta una serie di test integrati da un colloquio con un membro della Commissione in quanto tale modalità di accertamento non lede la collegialità della decisione finale della Commissione.

3. - Le valutazioni compiute dalla Commissione dei selettori istituita per l’accertamento dei requisiti attitudinali dell’aspirante all’immissione nei ruoli della Polizia di Stato devono essere qualificate come apprezzamento tecnico-discrezionale rispetto al quale, almeno nell’attuale stadio di sviluppo delle scienze psicologiche non è possibile la ripetizione dell’esame con carattere di neutralità e cioè con assoluta indifferenza dei risultati rispetto a differenti apprezzamenti compiuti in momenti e con modalità differenti.