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  • N.4 - Ottobre-Dicembre
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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Corte di Cassazione

a cura di Giovanni Pioletti

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Minaccia - Violenza utilizzata per impedire la richiesta di pagamento di una prestazione avente causa illecita - Configurabilità - Fattispecie.

(Cod. pen. artt. 612 co. 2 e 629 co. 2)

Sez. 2, 17 gennaio 2001, n. 9348. Pres. Zingale, Rel. Cultrera, P.M. Febbraro (diff.), ric. P.M. in proc. Vegliante

Integra il reato di minaccia aggravata dall’uso delle armi (art. 612, comma secondo, cod. pen.) e non quello di estorsione aggravata (art. 629, comma secondo, cod. pen.), la condotta di colui il quale, dopo aver avuto un rapporto sessuale con una prostituta, usi minaccia alla donna per impedirle di richiedere il pagamento della somma pattuita, atteso che quest’ultima non può mai formare oggetto di un credito esigibile ma solo di una obbligazione naturale nascente da un contratto nullo, perché avente causa illecita.


Reati contro la persona - Delitti contro l’onore - Diffamazione - Col mezzo della stampa - Limite della continenza - Nozione - Fattispecie.

(Cod. pen. art. 595; L. 8 febbraio 1948, n. 47)

Sez. 5, 21 dicembre 2000, n.6925. Pres. Marrone, Rel. Ferrua, P.M. Favalli (conf.), ric. Arcomanno.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il limite della continenza, entro il quale deve svolgersi un corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, viene superato quando le informazioni, pur vere, si risolvano per il lessico impiegato, per l’uso strumentale delle medesime, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono: quando cioè, al di là della offensività della notizia e della negativa sua valutazione (che sono scriminate se veritiere e di interesse sociale) si realizzi una lesione del bene tutelato, attraverso il modo stesso in cui la cronaca e la critica vengono attuate. (Fattispecie in cui, nell’articolo giornalistico, era riportata la notizia che il vicepresidente dell’unione distributori italiani aveva detenuto “una montagna di cassette pirata”; la Corte, ritenendo che la espressione, sia pure iperbolica, dovesse essere intesa nel senso che le cassette in possesso del soggetto fossero in numero tale da escludere errori o sviste, ha affermato che non e’ stato superato il limite della continenza ed ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna).


    Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - dei privati - Abusivo esercizio di una professione - Attività di redazione di denunce a fini fiscali - Attribuzione in via esclusiva o riservata a categorie professionali - Attribuzione in via esclusiva o riservata a categorie professionali (ragionieri e dottori commercialisti) - Esclusione.

(Cod. pen. art. 348; L. 28 dicembre 1952, n. 3060, art. 1 lett. a.; D.P.R. 27 ottobre 1953, n.1067, art.1)

Sez. 6, 14 dicembre 2001, n.13124. Pres. Pisanti, Rel. Colla, P.M. Galasso (diff.), ric. Meloni.

Non integra l’elemento oggettivo del reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), la compilazione delle denunce dei redditi e dell’IVA, atteso che queste attività non rientrano tra quelle riservate ai dottori commercialisti, e ai ragionieri, ai sensi dell’art. 1, lett. “a”, legge 28 dicembre 1952, n.3060 e dell’art. 1 d.P.R. 27 ottobre 1953, n.1067, dovendo considerarsi vietate solo quelle che, in deroga al principio costituzionale della libera esplicazione del lavoro, sono riservate da un’apposita norma alla professione considerata.


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico - Blocco ferroviario - Depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 507 del 1999 - Estensione alla ipotesi di interruzione di un servizio pubblico determinata dall’ostruzione - Esclusione -Fondamento.

(Cod. pen. art. 340; D. lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, art. 1; D. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 17; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9)

Sez. 6, 13 ottobre 2000, n.2203. Pres. Trojano, Rel. De Roberto, P.M. Febbraro (diff.), ric. Patierno ed altri.

La depenalizzazione, operata dal D.Lgs. n. 507 del 1999, del reato di ingombro o ostruzione di una strada ferrata non si estende anche all’ipotesi criminosa configurabile nella condotta di chi, attraverso quell’ostruzione, causi l’interruzione di un servizio pubblico, fattispecie quest’ultima iscrivibile nella previsione dell’art. 340 cod. pen., atteso che la stessa norma di depenalizzazione, prevedendo la clausola “se il fatto non costituisce reato”, ipotizza che il fatto, nel suo concreto atteggiarsi, possa rientrare nell’ambito di realizzazione dell’illecito penale anziché amministrativo, senza che, perciò, possa venire in discussione l’applicazione del principio di specialità tra i due tipi di illecito.


      Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Peculato - Uso del telefono della P.A. da parte del dipendente - Peculato d’uso- Configurabilità - Esclusione - Reato di peculato - Configurabilità - Esclusione - Condizioni.

(Cod. pen. art. 314; D.M. 31 marzo 1994, art. 10; D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, art. 58, lett. b)

Sez. 6, 6 febbraio 2001, n. 9277 cc. Pres. Pisanti, Rel. Deriu, P.M. Meloni (diff.), ric. P.M. in proc. Menotti.

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, nell’ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio disponendo dell’utenza telefonica intestata all’amministrazione la utilizzi per effettuare chiamate di interesse personale, il fatto lesivo si sostanzia non nell’uso dell’apparecchio telefonico quale oggetto fisico, bensì nell’appropriazione (conseguita attraverso tale uso) delle energie (entrate a far parte della sfera di disponibilità della P.A.) occorrenti per le conversazioni telefoniche, con la conseguenza che l’ipotesi delittuosa e’ inquadrabile astrattamente nel “ peculato-ordinario” (art. 314 comma 1 cod. pen.), giacche’ le energie utilizzate non sono “immediatamente restituibili dopo l’uso” (e lo stesso eventuale rimborso delle somme corrispondenti all’entità dell’utilizzo non potrebbe valere che come mero ristoro del danno arrecato). Tuttavia, nel concreto assetto dell’organizzazione della P.A., si verificano situazioni eccezionali previste e regolamentate dal Decreto del Ministro per la Funzione pubblica 31 marzo 1994 in cui il pubblico dipendente e’ autorizzato ad usare il telefono dell’ufficio per comunicazioni private, al fine di evitare che si determini un disagio ancora maggiore per l’organizzazione del lavoro qualora il soggetto dovesse, per far fronte alla necessità di comunicare durante l’espletamento del servizio, interromperlo o abbandonarlo; in tali situazioni eccezionali, di carattere sporadico ed episodico, l’utilizzo del telefono della P.A. per l’effettuazione di chiamate personali non può considerarsi esulante del tutto dai fini istituzionali, e pertanto non può ritenersi realizzato l’evento appropriativo di cui al reato.


Reati contro la pubblica amministrazione - Nozione di persona incaricata di un pubblico servizio -Revisione dei veicoli - Operatore della motorizzazione - Natura meramente materiale dell’attività svolta - Esclusione - Qualifica di incaricato di pubblico servizio - Sussistenza.

(Cod. pen. artt. 322 e 358)

Sez. 6, 9 gennaio 2001, n.2233. Pres. Pisanti, Rel. Serpico, P.M. Ciani (Conf.), ric. Bruni.

Ai fini della configurabilità del reato di istigazione alla corruzione, è persona incaricata di pubblico servizio l’operatore motoristico e meccanico dell’ufficio provinciale della motorizzazione, la cui attività, volta alle certificazioni pubblicistiche derivanti dalla revisione dei veicoli, non si esplica in termini di mera manualità, ma esprime e richiede altresì competenze tecniche ed intellettuali.


Reati contro l’amministrazione della giustizia - Delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie - Evasione - Evasione dalla detenzione domiciliare prevista dall’art. 47 “ter” L. n. 354/1975 -Fattispecie autonoma di reato - Sostituzione della pena ai sensi dell’art. 60 legge n. 689/1981 - Ammissibilità.

(Cod. pen. art. 385; nuovo cod. proc. pen. art. 444; L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, co.8; L. 24 novembre 1981, n.689, art. 60)

Sez. 6, 15 dicembre 2000, n. 22. Pres. Trojano, Rel. Serpico, P.M. Mura (diff.), ric. PG in proc. Berton.

Il delitto di cui all’art. 47 ter co. 8 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 (evasione dalla detenzione domiciliare) costituisce figura autonoma di reato, equiparata a quella di cui all’art. 385 cod. pen. (evasione) solo “quoad poenam”, con la conseguenza che, stante il divieto di estensione analogica in materia penale, non ne e’ preclusa la sostituzione della pena ai sensi dell’art. 60 Legge 24 novembre 1981 n. 689, il quale si riferisce solo al delitto di cui all’art. 385 cod. pen. (fattispecie relativa a pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen).


Reati contro l’amministrazione della giustizia - Delitti contro l’attività giudiziaria - Favoreggiamento - Reale - Intermediazione nel sequestro di persona a scopo di estorsione - Concorso in sequestro a scopo di estorsione - Differenze.

(Cod. pen. art. 379; D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 1, co. 4; L. 15 marzo 1991, n. 82)

Sez. 1, 5 dicembre 2000, n.7671. Pres. Teresi, Rel. Gemelli, P.M. (conf.), ric. Patteri e altri

Ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa di intermediazione nel sequestro di persona a scopo di estorsione, prevista dall’art. 1, comma 4, D.L. n. 8 del 1991, convertito in legge n. 82 del 1991, é sufficiente qualsiasi comportamento dei soggetti, non prossimi congiunti della vittima, che, al di fuori del concorso nel sequestro e dell’ipotesi di operazioni controllate di pagamento del riscatto, si adoperino al fine di farne conseguire l’illecito prezzo all’autore del reato, senza che sia richiesto né che quest’ultimo sappia dell’attività dell’intermediario, né che venga effettivamente agevolato il passaggio di danaro o di beni economicamente valutabili. Tale reato differisce più in particolare dal “favoreggiamento reale” (del quale si applica la sanzione), perché solo quest’ultimo presuppone il già conseguito profitto del reato sottostante, e dal concorso (successivo) nel sequestro di persona a scopo di estorsione, sotto il profilo soggettivo del dolo che, nel caso dell’”intermediazione”, esclude ogni concerto con i sequestratori, e perciò ogni c.d. “animus socii”, e si indirizza all’esclusivo fine di agevolare il mero fatto in sé del pagamento, il quale fattore viene inteso, dal legislatore, come intralcio all’attività investigativa.


Reati contro l’amministrazione della giustizia - Tutela arbitraria delle proprie ragioni - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Con violenza sulle cose - Dolo - Buona fede del soggetto attivo del reato - Idoneità ad escludere l’elemento soggettivo del delitto - Esclusione.

(Cod. pen. art. 392)

Sez. 6, 6 febbraio 2001, n. 13115. Pres. Pisanti, Rel. Milo, P.M. Veneziano (conf.), ric. P.M. in proc. Scalise

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 cod. pen.) richiede, oltre il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di farsi ragione da sé pur potendo ricorrere al giudice, anche quello specifico, rappresentato dall’intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità; esso, tuttavia, con va confuso con la buona fede dell’agente che, lungi dall’essere inconciliabile con il dolo, costituisce un presupposto necessario del reato. (In applicazione di questo principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello che aveva assolto l’imputato dal delitto di ragion fattasi, per aver spostato la linea di confine tra il proprio terreno e quello del vicino abbattendo 32 alberi insistenti sulla porzione in contestazione, nell’erronea convinzione - ritenuta idonea a escludere l’elemento soggettivo del reato - di versare in una situazione di possesso).


Reati contro l’ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere in genere - Associazione di stampo mafioso - Circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Applicabilità agli associati in ordine dei reati-fine - Sussistenza.

(Cod. pen. artt. 15, 84, 416 bis; D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7; L. 12 luglio 1991, n. 203)

Sez. Un., 28 marzo 2001, n.10. Pres. Vessia, Rel. Ferrua, P.M. Galgano (conf.), ric. Cinalli e altri

La circostanza aggravante, prevista dall’art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, nelle due differenti forme dell’impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l’attività dell’associazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso.


Reati contro l’ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso - Caratteri distintivi - Conseguenze - Programma diretto alla commissione di uno o più delitti già previamente individuati - Incompatibilità con la configurabilità del reato associativo - Esclusione - Fondamento.

(Cod. pen. artt. 416, 416 bis)

Sez. 1, 11 dicembre 2000, n.5405 cc. Pres. Gemelli, Rel. Dubolino, P.M. Di Zenzo (conf.), ric. Fanara

L’associazione di tipo mafioso si distingue dalla comune associazione per delinquere, come può rilevarsi dal semplice raffronto testuale fra le due norme incriminatrici (a cominciare dalle rispettive rubriche, la prima delle quali é priva, non a caso, a differenza della seconda, dell’inciso “per delinquere”), anche per il fatto che essa non è necessariamente diretta alla commissione di delitti pur potendo questi, ovviamente, rappresentare (come, di fatto, normalmente rappresentano) lo strumento mediante il quale gli associati puntano a conseguire i loro scopi ma può anche essere diretta a realizzare, sempre con l’avvalersi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicati dall’art. 416 bis, cod. pen., fra i quali anche quello, assai generico, costituito dalla realizzazione, di “profitti o vantaggi ingiusti per se’ o per altri”. Ne deriva che mentre non può parlarsi di associazione per delinquere ordinaria quando gli associati abbiano come scopo esclusivo la commissione non di un numero indeterminato di delitti, ma solo di uno o più delitti previamente individuati, nulla vieta la configurabilità, invece, del reato di associazione di tipo mafioso quando gli associati, pur essendosi dati un programma che, quanto a fatti specificamente delittuosi, presenti le stesse limitazioni dianzi accennate, siano tuttavia mossi da altre concorrenti finalità comprese fra quelle previste dalla norma incriminatrice e comunque adottino, per la realizzazione di quel programma e delle altre eventuali finalità, i particolari metodi descritti dalla stessa norma.)


Reati contro l’ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - Possibilità di trarre la prova del reato dalla commissione e dalle modalità di esecuzione dei reati fine - Sussistenza.

(Cod. pen. artt. 416, 416 bis; Nuovo cod. proc. pen. artt. 192)

Sez. Un, 28 marzo 2001, n.10. Pres. Vessia, Rel. Ferrua, P.M. Galgano (conf.), ric. Cinalli e altri

In tema di associazione per delinquere (nella specie, di stampo mafioso) é consentito al giudice, pur nell’autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione medesima.


Sicurezza pubblica - Stranieri - Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina - Confisca dei mezzi di trasporto - Obbligatorietà - Appartenenza dei mezzi a terzi estranei al reato - Irrilevanza.

(D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, co. 4; D. lgs. 13 aprile 1999, n. 113, art. 2, co. 1; Cod. pen. artt. 240)

Sez. 1, 29 gennaio 2001, n. 15028 cc. Pres. Gemelli, Rel. Santacroce, P.M. (conf.), Ric. Boskovic

L’art. 12, comma 4, del T.U. sull’immigrazione approvato con D.L.G. 25 luglio 1998 n.286, nel prevedere la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto usati per commettere i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cui ai precedenti commi 1 e 3, non fa più salva (nella nuova formulazione introdotta dall’art. 2, comma 1, del D.L.G. 13 aprile 1999 n.113), l’eventualità che detti mezzi appartengano a persona estranea al reato. Tale estraneità, quindi, non può, attualmente, costituire ostacolo all’applicazione della confisca non potendosi, al riguardo, neppure invocare la regola di cui all’art. 240, comma III, cod.pen. (ove si prevede la inapplicabilità delle disposizioni della prima parte e del numero 1 del precedente capoverso se la cosa che sarebbe soggetta a confisca in base a dette disposizioni appartiene a persona estranea al reato), dal momento che detta regola, per il suo carattere generale, può essere applicata solo quando non sia derogata - come si verifica invece nel caso in esame - da norme speciali.