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  • N.1 - Gennaio-Marzo
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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Corte di Cassazione

a cura di Giovanni Pioletti

Finanze e tributi - Reati tributari - Condotte di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti punite dall’art. 4, lett. d), d. l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516 - Perdurante rilievo penale a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Esclusione - Utilizzazione dei predetti documenti a supporto della dichiarazione annuale dei redditi - Continuità normativa d’illecito fra l’ipotesi di frode di cui all’art. 4, lett. f), d. l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516 e la nuova ipotesi di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Sussistenza.

(D. L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4 co. 1 lett. D, lett. F; L. 7 agosto 1982, n. 516; D. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2; Cod. pen. art. 2)

Sez. Un. 25 ottobre 2000, n. 27. Pres. Vessia, Rel. Canzio, P.M. Leo (parz. diff.), ric. Di Mauro

In tema di reati fiscali, in seguito all’introduzione della nuova ipotesi criminosa di dichiarazione fraudolenta ad opera dell’art. 2 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ed all’“abolitio criminis” disposta dal successivo art. 25, le condotte di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, già punite dall’art. 4, lett. d), d. l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516, in quanto meramente prodromiche o strumentali rispetto alla fraudolenta indicazione di elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non sono più, di per sé, penalmente rilevanti, non potendo in alcun modo essere ricondotte nella previsione della più recente disposizione incriminatrice che individua nella presentazione della dichiarazione annuale la condotta tipica della fattispecie ed il momento in cui si verifica la lesione dell’interesse erariale all’integrale riscossione delle imposte; tuttavia, qualora i dati delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti siano stati recepiti dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi, della quale costituiscano il supporto fraudolento per la mendace indicazione di componenti negativi in misura diversa da quella effettiva, tale condotta - già sanzionata dall’art. 4, lett. f), d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito il l. 7 agosto 1982, n. 516 - rimane interamente compresa nella nuova ipotesi criminosa e conserva, pertanto, rilievo penale, con l’ulteriore conseguenza che, in applicazione della disciplina sulla successione di leggi penali nel tempo di cui al terzo comma dell’art. 2 cod. pen., il trattamento sanzionatorio per i fatti anteriormente commessi deve essere individuato in quello più favorevole al reo. (Nell’occasione la Corte ha precisato che la previsione di cui all’art. 4, lett. f), d. l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516 si atteggia come “lex mitior” rispetto a quella di cui all’art. 2, comma 1, d. lgs. n. 74 del 2000 sotto il profilo dell’entità della sanzione e del termine prescrizionale, a meno che non ricorra l’ipotesi attenuata di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo).


Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sommarie informazioni - Dichiarazioni spontanee - Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sommarie informazioni - Dichiarazioni spontanee - Dichiarazioni spontanee rese dall’indagato informato di tale sua qualità - Utilizzazione ai fini cautelari anche nei confronti di terzi - Possibilità.

(Nuovo cod. proc. pen. artt. 63, 350 co. 7 e 503)

Sez. 2, 5 maggio 2000, n. 2539 cc. Pres. Zingale, Rel. Oddo, P.M. Passacantando (conf.), ric. Papa

Il dovere imposto all’autorità giudiziaria ed alla polizia giudiziaria dall’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., di non procedere all’esame quale testimone o persona informata sui fatti di colui che debba essere sentito fin dall’inizio in qualità di indagato o imputato, non trova applicazione nell’ipotesi in cui il soggetto sia stato avvertito di tale sua qualità e rilasci dichiarazioni spontanee, le quali, se assunte senza la presenza del difensore, rientrano nella disciplina di cui all’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. e dunque, pur non essendo utilizzabili ai fini del giudizio salvo quanto previsto dall’art. 503, comma 3, cod. proc. pen., possono essere utilizzate nella fase delle indagini preliminari ed apprezzate ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l’applicazione di una misura cautelare, anche nei confronti di terzi. (Fattispecie relativa a dichiarazioni spontanee rilasciate alla polizia giudiziaria dal soggetto passivo di un’estorsione immediatamente dopo la contestazione del reato di favoreggiamento degli estorsori e di invito a nominare un difensore di fiducia).


Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Pornografia minorile - Impiego di uno o più minori per produrre spettacoli o materiali pornografici - Concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico - Necessità - Ragioni - Accertamento del pericolo - Criteri - Indicazione.

(Cod. pen. art. 600 ter)

Sez. Un., 31 maggio 2000, n. 13 cc. Pres. Vessia, Rel. Onorato, P.M. Galgano (parz. diff.), ric. P.M. in proc. Bove.

Poiché il delitto di pornografia minorile di cui al primo comma dell’art. 600 ter cod. pen. - mediante il quale l’ordinamento appresta una tutela penale anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici che, anche se non necessariamente a fine di lucro, ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del suo corpo e l’immissione nel circuito perverso della pedofilia - ha natura di reato di pericolo concreto, la condotta di chi impieghi uno o più minori per produrre spettacoli o materiali pornografici è punibile, salvo l’ipotizzabilità di altri reati, quando abbia una consistenza tale da implicare concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto. (Nell’occasione la Corte ha altresì precisato che è compito del giudice accertare di volta in volta la configurabilità del predetto pericolo, facendo ricorso ad elementi sintomatici della condotta quali l’esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale atta a corrispondere alle esigenze di mercato dei pedofili, il collegamento dell’agente con soggetti pedofili potenziali destinatari del materiale pornografico, la disponibilità materiale di strumenti tecnici di riproduzione e/o trasmissione, anche telematica, idonei a diffondere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari, l’utilizzo contemporaneo o differito nel tempo di più minori per la produzione del materiale pornografico - dovendosi considerare la pluralità di minori impiegati non elemento costitutivo del reato ma indice sintomatico della pericolosità concreta della condotta -, i precedenti penali, la condotta antecedente e le qualità soggettive del reo, quando siano connotati dalla diffusione commerciale di pornografia minorile nonché gli altri indizi significativi suggeriti dall’esperienza; ed ha di conseguenza escluso la ricorrenza del concreto pericolo di diffusione del materiale in un’ipotesi in cui l’agente aveva realizzato e detenuto alcune fotografie pornografiche che ritraevano un minorenne, consenziente, per uso puramente “affettivo”, anche se perverso).


Reati contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio - Delitti contro l’industria e il commercio - Frode nell’esercizio del commercio - Offerta al pubblico di prodotti con etichetta recante la data di scadenza alterata o sostituita - Tentativo - Configurabilità - Fondamento.

(Nuovo cod. proc. pen. artt. 56 e 515)

Sez. Un., 25 ottobre 2000, n. 28. Pres. Vessia, Rel. Sirena, P.M. Leo (parz. diff.), ric. Morici.

Integra il tentativo di frode in commercio, perché idonea e diretta in modo non equivoco alla vendita della merce ai potenziali acquirenti, la condotta dell’esercente che esponga sui banchi o comunque offra al pubblico prodotti alimentari scaduti sulle cui confezioni sia stata alterata o sostituita l’originale indicazione del termine minimo di conservazione. (Nell’affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che il tentativo non è viceversa configurabile, per l’assenza del requisito dell’univocità degli atti, ove i prodotti con etichetta alterata o sostituita siano semplicemente detenuti all’interno dell’esercizio o in un deposito senza essere esposti o in qualche modo offerti al pubblico).


Reati contro l’ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - Di tipo mafioso - Scambio elettorale politico-mafioso (art 416 ter cod. pen.) - Differenza con la ipotesi di cui al terzo comma dell’art. 416 bis cod. pen. - Concorso esterno - Possibilità.

(Cod. pen. artt. 416 ter e 416 bis, co.3°)

Sez. 5, 16 marzo 2000, n. 4893. Pres. Marrone, Rel. Fumo, P.M. Martusciello (conf.), ric. PG in proc. Frasca.

Mentre nel reato di scambio elettorale politico-mafioso (art 416 ter cod. pen.) non è necessario, ed anzi è improbabile, che il politico aderisca, quale componente o concorrente esterno, alla struttura malavitosa (essendo semplicemente previsto che egli abbia ottenuto promessa di appoggio elettorale, contro effettivo versamento di denaro), nella ipotesi in cui la associazione mafiosa si impegni per ostacolare il libero esercizio del diritto di voto o per procurare voti ad un determinato candidato (art. 416 bis comma terzo, ultima parte cod. pen.), quest’ultimo o sarà un aderente, a pieno titolo, alla suddetta associazione, ovvero, in quanto uomo politico estraneo alla associazione, ma disponibile al soddisfacimento delle esigenze della stessa, potrà eventualmente rivestire, in ragione del suo concreto comportamento, il ruolo di concorrente esterno; ciò in quanto, anche se non “intraneus” alla “societas sceleris”, potrà allacciare con la stessa un rapporto collaborativo ed una relazione di reciproca utilità.


Reati contro l’ordine pubblico - In genere - Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina - Elemento oggettivo - Attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione della legge - Nozione.

(D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12.)

Sez. 1, 19 maggio 2000, n. 7045. Pres. La Gioia, Rel. Vancheri, P.M. Matera (conf.), ric. Carrozzo.

In tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per “attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione della legge” non devono intendersi soltanto quelle condotte specificamente mirate a consentire l’arrivo e lo sbarco degli stranieri, ma anche quelle, immediatamente successive a tale ingresso, intese a garantire la buona riuscita dell’operazione, la sottrazione ai controlli della polizia e l’avvio dei clandestini verso località lontane dallo sbarco e, in genere, tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione con le attività direttamente e in senso stretto collegabili all’ingresso dei clandestini.


Reati Militari - Diffamazione militare - Elemento oggettivo - Offesa arrecata a un militare o a un corpo militare individuati - Necessità - Fattispecie.

(Cod. pen. mil. Pace art. 227)

Sez. 1, 8 maggio 2000, n. 6676. Pres. Fazzioli, Rel. Chieffi, P.M. Garino (diff.), ric. D’Agostino ed altro.

Per la sussistenza del reato di diffamazione militare è necessario che l’offesa sia arrecata alla reputazione di un militare o a un corpo militare ben individuati, non essendo sufficiente che l’offesa sia rivolta in modo generico a soggetti o corpi non indicati in modo specifico. (Fattispecie relativa a un volantino diffuso su un quotidiano, nel quale era, tra l’altro, contenuta l’affermazione che la “lotta andava fatta ... alle caste militari privilegiate da un potere ingiustamente concessogli”, ritenuta non diffamatoria dalla S.C.).


Reati Militari - Impossessamento, da parte di militare, di cartucce ricevute per l’addestramento - Reato configurabile - Indicazione.

(Cod. pen. mil. Pace artt. 165, 166 e 230)

Sez. 1, 16 marzo 2000, n. 5982. Pres. La Gioia, Rel. Silvestri, P.M. Gentile (diff.), ric. Lupi.

Integra il reato di ritenzione di cose militari, previsto dall’art. 166 cod. pen. mil. pace, e non quello di furto militare ex art. 230 stesso codice, il fatto del militare che trattenga parte delle cartucce a salve consegnategli per l’addestramento.


Sicurezza Pubblica - Stranieri - Ingresso clandestino nel territorio dello Stato - Favoreggiamento - Trasporto di stranieri sprovvisti del visto di ingresso delle autorità italiane - Configurabilità del reato - Condizioni.

(D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 4 e 12; L. 30 settembre 1993, n. 388; Tratt. Internaz. 14 giugno 1985 artt. 5, 12 e 15)

Sez. 1, 7 aprile 2000, n. 2680 cc. Pres. Fazzioli, Rel. Campo, P.M. Palombarini (parz. diff.), ric. Trifan.

Integra il reato di favoreggiamento dell’ingresso clandestino di stranieri, previsto dall’art. 12, commi primo e terzo, d. lgs. n. 286 del 1998, il fatto dell’autotrasportatore che accompagni in Italia cittadini stranieri sprovvisti del visto di ingresso delle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato di origine, a nulla rilevando il possesso, da parte loro, di visto del Paese di primo ingresso, una volta individuato con certezza il nostro Stato come Paese di destinazione principale. (Nell’occasione la S.C. ha anche escluso, in considerazione dell’esperienza professionale del soggetto attivo, la configurabilità, nel fatto, dell’illecito amministrativo previsto dal comma sesto dello stesso articolo e consistente nel mancato accertamento del vettore circa il possesso, da parte dello straniero, della documentazione richiesta per il suo ingresso nel territorio dello Stato o, alternativamente, nell’omissione di comunicazione alla polizia di frontiera della presenza a bordo del mezzo di trasporto di stranieri in posizione irregolare, traendo, anzi, da tale circostanza motivo per ritenere corretta la qualificazione come dolosa della condotta, eseguita dai giudici di merito).