NORME A TUTELA DEI CONSUMATORI
INDICAZIONE DEI PRODOTTI - ARTT. 6-7-9-11 D.LGS. 206/2005 (CODICE DEL CONSUMO)

Contenuto minimo delle informazioni

I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
• alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
• al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
• al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
• all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
• ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
• alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Le indicazioni devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore.

Le indicazioni relative alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto devono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa (anche in formato digitale) che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

Indicazioni in lingua italiana

Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.

Qualora siano apposte in più lingue, dovranno esserlo anche in italiano e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.

Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

Divieti di commercializzazione

È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni destinate ai consumatori.

Divieto di pratiche commerciali scorrette

Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo.

È possibile la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.

In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali: ingannevoli, aggressive.

Le norme di riferimento per le pratiche commerciali ingannevoli sono gli artt. 21 – 22 – 22bis e 23, mentre per quelle aggressive gli artt. 24 – 25 e 26 del D.Lgs. 206/2005.

PARTICOLARI MODALITÀ DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA - ARTT. 28-32 D.LGS. 206/2005

Televendite

Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura. Non devono contenere scene di violenza fisica o morale o che offendano il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità, ripugnanza.

È vietata la televendita che:
• offenda la dignità umana;
• comporta discriminazioni di razza, sesso o nazionalità;
• offende convinzioni religiose e politiche;
• induce a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

È sempre vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.

Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, tramite omissioni, ambiguità o esagerazioni sulle caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l'identità delle persone rappresentate.

Tutela dei minori

La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
• non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
• non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
• non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
• non mostrare minorenni in situazioni pericolose.

In generale se si ritiene che un programma televisivo sia lesivo nei confronti dei minori, si può richiedere che il Comitato di controllo verifichi la sussistenza nel programma indicato di violazioni ai principi stabiliti dal Codice di Autoregolamentazione TV e Minori e richiedere che vengano adottati i provvedimenti conseguenti.

Le segnalazioni vanno inviate secondo una delle seguenti modalità:
• online tramite il modulo di segnalazione di infrazione;
• a mezzo lettera al Comitato Media e Minori presso Ministero dello Sviluppo Economico - Viale America, 201 - 00144 Roma;
• via pec: dgscerp.div01@pec.mise.gov.it;
• via e-mail al seguente indirizzo: comitato.minori@mise.gov.it;
• via fax al numero (+39) 06.5444.7515;
• telefonando ai numeri (+39) 06.5444.7513/14/16/17.

Diritto di recesso

Il diritto di recesso o di “ripensamento” è il diritto del consumatore di sciogliere unilateralmente il contratto di acquisto di un bene o di un servizio, concluso a distanza, o fuori dai locali dell’esercizio commerciale.
Tale diritto potrà essere esercitato, senza alcuna penalità e senza indicare una motivazione specifica, entro il termine di 14 giorni lavorativi. AI sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 206/2005 (codice del consumo):
• esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso;
• modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso.

Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo

La garanzia legale di conformità è prevista dal Codice del Consumo (articoli 128 e ss.) e tutela il consumatore in caso acquisto di prodotti difettosi, che funzionano male o non rispondono all’uso dichiarato dal venditore o al quale quel bene è generalmente destinato.

La garanzia legale di conformità permette al consumatore di potersi rivolgere direttamente al venditore del bene, anche se diverso dal produttore in caso di vizio di conformità del prodotto. Potrà, a sua scelta, ottenere la riparazione o la sostituzione del bene difettoso da parte del venditore, senza addebito di spese, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro. Se sostituzione o riparazione non sono possibili il consumatore ha comunque diritto alla riduzione del prezzo o ad avere indietro una somma, commisurata al valore del bene, a fronte della restituzione al venditore del prodotto difettoso.

La garanzia legale dura due anni dalla consegna del bene e deve essere fatta valere dal consumatore entro due mesi dalla scoperta del difetto. È necessario conservare sempre la prova di acquisto (ricevuta fiscale o scontrino).

Le clausole inserite da professionisti in contratti o condizioni generali di contratto con i consumatori che limitano la durata della garanzia legale o la escludono possono integrare clausole vessatorie ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera b), del Codice del Consumo.

Le garanzie convenzionali, gratuite o a pagamento, offerte dal produttore o dal rivenditore, non sostituiscono né limitano quella legale di conformità, rispetto alla quale possono avere invece diversa ampiezza e/o durata.