Diporto nautico

Patenti nautiche

Il Ministero provvede al rilascio delle patenti nautiche per la conduzione di imbarcazioni e navi da diporto, conseguite a seguito di esami sostenuti presso gli Uffici Motorizzazione civile o le Capitanerie di Porto, a seconda del tipo di abilitazione.

Il Ministero è anche responsabile dell’adeguamento della normativa nazionale alle direttive europee che riguardano il settore (es. distanza dalla costa, tipologia di esame, ecc.).

E’ attivo lo Sportello Telematico del Diportista (STED) che consente di poter effettuare le nuove immatricolazioni delle unità da diporto nell’Archivio telematico centrale (ATCN).

Conseguimento patente nautica

Per poter condurre alcuni tipi di natanti e imbarcazioni o navi da diporto, è necessario conseguire la patente nautica da diporto che è obbligatoria per:
• la navigazione con natante e imbarcazioni nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo sia installato un motore con potenza superiore a 30 kW (pari a 40.8 Cv) e, comunque, con cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo, o se a iniezione diretta; o a 1300 cc, se a carburazione a 4 tempi entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel; ciò vuol dire che se la potenza massima rientra nella norma, cioè è uguale o inferiore a 40.8 Cv, ma la cilindrata supera quelle indicate sopra scatta l'obbligo della patente, e viceversa;
• tutte le unità in navigazione oltre le sei miglia dalla costa, indipendentemente dalla motorizzazione;
• la condotta delle moto d'acqua, senza tener conto della potenza del motore;
• esercitare lo sci nautico, indipendentemente dalla potenza del propulsore.

Per conseguire la patente nautica è necessario aver compiuto i 18 anni, mentre per le unità conducibili senza patente le età minime sono le seguenti:
• 14 anni per natanti senza motore, a vela con superficie velica superiore a 4 mq nonchè unità a remi, che navigano entro un miglio dalla costa;
• 16 anni per i natanti a motore, per i natanti a vela con motore ausiliario e i motovelieri con motori di potenza inferiore ai 30 KW (pari a 40.8 HP) e relative cilindrate;
• 18 anni per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario, motovelieri e per quelle a motore di potenza inferiore ai 30 KW e relative cilindrate che navigano fino a sei miglia dalla costa, nonchè per gli acquascooter o moto d'acqua. Per condurre questi ultimi mezzi la patente è sempre obbligatoria;
• per le navi non è richiesta un'età minima ma bisogna possedere la patente nautica senza limiti (a vela e a motore) da almeno tre anni.

La domanda per conseguire le patenti per il comando di navi da diporto va presentata alla Capitaneria di Porto del luogo di residenza.

Per acquisire le patenti nautiche entro le 12 miglia dalla costa, la domanda può essere presentata alle Capitanerie di Porto, agli Uffici Circondariali Marittimi e agli Uffici Provinciali della Motorizzazione.

Per ottenere le patenti senza alcun limite, invece, la competenza è soltanto delle Capitanerie di Porto e degli Uffici Circondariali Marittimi.

Numero massimo di persone trasportabili

Per le navi e le imbarcazioni da diporto, il numero massimo delle persone trasportabili è annotato sulla licenza di navigazione sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.

I natanti non marcati CE, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Ministeriale 146/08, e pertanto privi di certificato di omologazione possono trasportare:
• 3 persone fino a 3,50 m di lunghezza
• 4 persone da 3,51 a 4,50 m
• 5 persone da 4,51 a 6,00 m
• 6 persone da 6,01 a 7,50 m
• 7 persone da 7,51 a 8,50 m
• 9 persone oltre 8,50 m

Informazioni varie sulla navigazione da diporto

Le dotazioni di sicurezza/mezzi di salvataggio, individuali/collettivi che le unità da diporto devono avere a bordo, variano in base alla distanza dalla costa. Devono comunque essere in numero sufficiente in relazione alle persone presenti a bordo durante la navigazione, indipendentemente dal numero massimo di persone trasportabili dall’unità stessa.

I natanti da diporto (unità di lunghezza pari o inferiore ai 10 metri di lunghezza) marcati CE o non marcati, non avendo obbligo di iscrizione nei pubblici registri, non conseguono il diritto ad inalberare la bandiera italiana e non sono di conseguenza legittimati a navigare oltre il limite del mare territoriale (12 miglia dalla costa), pur essendone tecnicamente idonei.

Approfondimenti

https://www.mit.gov.it/temi/patenti-mezzi-abilitazioni/patenti-nautiche pagina del sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
• sito della Guardia Costiera al link https://www.guardiacostiera.gov.it/diportisti.