La progressiva evoluzione e diffusione della tecnologia informatica ha introdotto nell'ambito del diritto nuovi elementi degni di tutela quali: il software, le banche dati e i dati in esse contenuti, le opere multimediali e i nomi di dominio. Infatti, l'attuale sviluppo tecnologico, che ha raggiunto tutti i settori strategici della società, ha comportato parallelamente una forte vulnerabilità della stessa e conseguentemente l'esigenza di una sua tutela a più vasto raggio che tenesse conto dei nuovi interessi da proteggere. [d]
Con il termine "computer crime" si intende un qualsiasi reato che per la sua attuazione necessita dell'ausilio di un computer. La collettività tende a considerare questa condotta più fra gli atteggiamenti immorali che tra quelli antinormativi e, diversamente dai reati tradizionali, l'agente, il cosiddetto "computer criminal", non riceve una reazione sociale marginalizzante o etichettante e quindi non è costretto a rimettere in discussione la propria immagine e il proprio comportamento. Le indagini criminologiche hanno delineato la figura del criminale informatico che risulta essere un soggetto giovane, nella maggior parte dei casi di sesso maschile, con una elevata specializzazione tecnica.
Le principali tipologie di attacco del "computer criminal" sono le seguenti:
- intrusioni informatiche con varie finalità;
- truffe a compagnie telefoniche;
- utilizzo della Rete per il traffico di pedofilia;
- duplicazione e traffico illecito di software;
- attentato alla Rete o a singoli sistemi tramite virus;
- installazione e/o utilizzo di strumenti per intercettare, registrare, impedire o modificare comunicazioni informatiche e telematiche.
I crimini informatici sono caratterizzati dalla dematerializzazione, dal superamento dell'idea di territorio nazionale e dall'elevato livello di tecnologia. La disciplina di questi reati è contenuta nella legge 547 del 1993 che ha operato delle modifiche nel codice penale, punendo penalmente le più diffuse condotte criminose nel settore informatico come l'accesso abusivo, il danneggiamento, la frode informatica, il falso informatico, lo spionaggio, l'attentato ad impianti di pubblica utilità, la detenzione e la diffusione abusiva di codici d'accesso e la violenza sui beni informatici.
La Legge n. 48 del 18 marzo 2008 ratifica la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica che ha rappresentato il primo accordo internazionale specifico su questa tematica. L'approvazione di questa nuova Legge ha rappresentato l'occasione per adeguare il Codice Penale in tema di reati informatici dopo i contributi forniti dalla Legge 547/1993 che rappresentò il primo intervento oragnico in materia.
Le leggi
- Decreto Legislativo 15 gennaio 1992 n. 50: "Attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali".
- Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n. 518: "Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore".
- Legge 23 dicembre 1993 n. 547: "Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica".
- Direttiva UE 95/46/CE del 24 ottobre 1995: relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. L'art. 32 della Direttiva ne prevede il recepimento da parte degli Stati membri "al più tardi alla scadenza del terzo anno successivo alla sua adozione" (23 ottobre 1998).
- Legge 31 dicembre 1996 n. 675: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali".
- Decreto Legislativo del 22 maggio 1999 n. 185: "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza".
- Legge 18 marzo 2008 n. 48: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".
- Artt. dal 1469-bis al 1469-sexies del Codice Civile riguardo alla normativa sulle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori.