COSA FARE IN CASO DI ACQUISTO DI BENI D'INTERESSE CULTURALE?
- Diffidate dei "facili acquisti": un prezzo non congruo può essere indice di una provenienza
sospetta o di dubbia autenticità. Inoltre l'acquisto di oggetti compiuto in modo troppo "disinvolto" può configurare il reato previsto e punito dall'articolo 712 del Codice Penale ("Acquisto di cose di sospetta provenienza"). [d] - Una volta individuata l'opera d'interesse, consultate possibilmente gli archivi dell'autore per rendervi conto delle quotazioni di mercato.
- Pretendete, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 - "Nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", il rilascio da parte del venditore della copia fotografica dell'opera o dell'oggetto, con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma.
- Valutate l'opportunità di adottare idonee misure di sicurezza nel luogo ove vengono custoditi i beni.
- Custodite le riproduzioni fotografiche in luogo diverso dalle opere.
- Compilate il "Documento dell'opera d'arte - Object ID". E' un modulo concepito dall'UNESCO ed elaborato in collaborazione con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, nel quale si devono riportare i dati identificativi essenziali di qualsiasi bene d'arte (oggetto, autore, epoca, tecnica e materiale, dimensioni, titolo e descrizione, fotografia). Con esso il possessore di oggetti d'arte può costituirsi un proprio "archivio fotografico - descrittivo". E' bene che sia custodito in luogo sicuro perché in caso di furto può essere d'ausilio alle Forze dell'Ordine per il suo successivo recupero.
- Effettuate il pagamento servendovi possibilmente dei servizi bancari (come bonifico o assegno circolare non trasferibile) e non a mezzo di denaro contante, per conservare documentazione della transazione effettuata.
COME EVITARE DI ACQUISTARE BENI D'INTERESSE CULTURALE FALSIFICATI?
Il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 - "Nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" sanziona indistintamente la contraffazione, l'alterazione e la riproduzione di un bene culturale.
Nello specifico:d]
- la contraffazione consiste nell'imitare pedissequamente un opera d'arte dandole caratteri di autenticità non propri (esempio: la firma dell'artista);
- l'alterazione consiste nel modificare l'essenza di un'opera originale intervenendo su di essa;
- la riproduzione consiste nella moltiplicazione meccanica o nella copia manuale il più fedele possibile all'originale. Si distingue dalla contraffazione per la dicitura esposta sul retro ( o sul documento che l'accompagna ) che si tratta di opera copia dall'originale dell'artista.
La norma non punisce solamente il falsario, ma anche chi pone in commercio o detiene per farne commercio o introduce nel territorio dello Stato come autentiche, opere contraffatte, alterate o riprodotte, nonché chi, pur conoscendone la falsità, le autentica.
Dopo gli anni '60, contestualmente al fenomeno di una sempre più diffusa mercificazione dell'arte, per soddisfare la pressante domanda di mercato dei "nuovi ricchi", si è percepito un aumento esponenziale del fenomeno delittuoso concernente la falsificazione delle opere d'arte ed in particolare delle grafiche di Autori contemporanei.
Occorre quindi prestare particolare attenzione quando si decide di acquistare beni culturali.
COSA FARE IN CASO DI FURTO?
- Procuratevi riproduzioni fotografiche di quanto asportato consultando anche gli album di famiglia, ove potrebbe essere stato fotografato, anche se non in primo piano, l'oggetto rubato.
- Recatevi presso la Stazione dei Carabinieri più vicina o presso l'Ufficio di altra forza di Polizia per denunciare l'accaduto, portando con voi i "Documenti dell'opera d'arte - Object ID", compilati a suo tempo per ogni bene, ed ogni altro materiale utile per una accurata descrizione degli stessi.
La documentazione verrà subito informatizzata nella "Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti" in modo da favorire la costante comparazione con quanto giornalmente è oggetto di controllo.
COSA FARE SE SI VIENE A CONOSCENZA DI UNO SCAVO CLANDESTINO?
Nel “Nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004) è prevista un’intera sezione per disciplinare le ricerche e i rinvenimenti fortuiti di beni archeologici nell’ambito del territorio nazionale. Ciò dimostra l’attenzione sempre costante da parte del legislatore verso la tutela del patrimonio archeologico, che è sentito come parte integrante ed elemento costituente della nostra storia e della nostra identità nazionale. Infatti, poiché tutto ciò che viene rinvenuto nel sottosuolo è proprietà dello Stato, nessuno può effettuare ricerche archeologiche senza l’autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Qualora vengano effettuati scavi illeciti, ciò che viene ritrovato, per legge, è considerato provento di furto in danno dello Stato ed il responsabile subisce le pene previste per quel tipo di reato. Se si viene a conoscenza di scavi archeologici clandestini è opportuno informare prontamente il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale oppure le Forze dell’Ordine presenti sul territorio per impedire la continuazione del reato.
COSA FARE SE SI RINVIENE FORTUITAMENTE UN BENE ARCHEOLOGICO?[d]