Adozione e affido di minori
Affidamento familiare

L'affidamento familiare (o temporaneo) è stato introdotto dalla legge n. 184 del 1983 che ha disciplinato anche l'attuale adozione. La sostanza di questo istituto si può rintracciare nell'art. 2 della legge che così recita: "il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia".

La legge n. 149 del 2001 ha in parte modificato ed in parte sostituito le norme della legislazione precedente, disponendo degli interventi di aiuto e di sostegno da parte dello Stato e degli enti locali alle famiglie che versano in condizioni di indigenza, ma moralmente valide. In sostanza la nuova normativa ha ribadito il diritto del minore alla propria famiglia prevedendo l'affidamento solo quando gli interventi dello Stato non sono stati sufficienti a risolvere la situazione di disagio.

L'affido è un servizio in favore dei minori di una famiglia che si trova in temporanea difficoltà economica o di altro tipo. Attraverso l'affidamento il bambino incontra una famiglia che, accogliendolo presso di sé, si impegna ad assicurargli una adeguata risposta ai suoi bisogni affettivi ed educativi. I genitori conservano la potestà, ma l'esercizio di questa, così come il dovere di mantenere, istruire, educare il minore compete agli affidatari che devono agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori al fine di favorirne il rientro nella famiglia d'origine.

Le caratteristiche principali sono: la temporaneità, il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine, la previsione di rientro nella famiglia d'origine. L'affidamento può essere progettato per periodi diversi in base alle esigenze del bambino, alle relazioni con la famiglia d'origine e alle motivazioni all'affidamento che non può comunque superare i tre anni.

E' anche possibile che i Servizi Sociali, nell'ambito delle attività di aiuto alle famiglie, affidino il minore, senza nessuna formalizzazione giuridica, per alcune ore della giornata, per il fine settimana o per brevi periodi anche di vacanza.

Esistono due tipi di affido:

  • consensuale, quando i genitori sono concordi con il provvedimento. Viene effettuato attraverso i Servizi Sociali ed è convalidato dal Giudice tutelare;
  • giudiziale, quando non vi è consenso dei genitori e l'affido è decretato dal Tribunale per i Minorenni. In attesa delle decisioni definitive del Tribunale il minore potrebbe essere affidato ad una famiglia già dichiarata idonea all'eventuale successiva adozione.

Il minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, è affidato, secondo l'ordine di preferenza stabilito dalla legge n. 149 del 2001:

  • ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno;
  • ove non sia possibile, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare;
  • oppure, in assenza, in un istituto di assistenza, pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare. In tutti i casi il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento familiare oppure in seconda alternativa mediante inserimento in comunità di tipo familiare cioè caratterizzate da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.