Si rende noto che, ai sensi dell’art. 10, comma 4 del d.l. 24/2022, convertito dalla legge n.52/2022, a decorrere dal 1° luglio 2022, i candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle vigenti misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali cui sono interessati, non potranno più essere rinviati a sostenere le prove nell’ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure, ovvero differiti nell’ambito della medesima procedura concorsuale. Pertanto le istanze di rinvio/differimento prodotte ai sensi dell’art. 259 del d.l. 34/2020 saranno rigettate. Ciò posto, restano validi i rinvii/differimenti operanti anteriormente alla suddetta data del 1° luglio, nonché quelli riferiti alle singole prove concorsuali che hanno avuto inizio anteriormente alla data del 1° luglio e che, per meri motivi organizzativi, si protraggono oltre la medesima data.
Si conferma, inoltre, a scopo precauzionale, la necessità che i candidati ammessi alle prove concorsuali si presentino muniti di mascherina FFP2.
Si fa riserva di rendere noti gli eventuali aggiornamenti delle sopraindicate disposizioni.