Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro disponibilità, all'autorità di P.S. (Ufficio locale di P.S. o in mancanza, Comando Carabinieri). L'obbligo della denuncia vige anche nel caso di locazione e comodato (solo armi sportive o da caccia), a seguito di cessione gratuita, e per gli eredi da successione per mortis causa. Poichè la denuncia deve essere immediata , il ritardo può equivalere alla sua mancanza. Vedi art. 38 T.U.L.P.S. - art. 22 Legge n. 110/75 - sent. Cass. sez I 29.04 1992 e 13.10.1981. La detenzione, il porto e l'acquisto di armi da guerra, parti di esse nonchè il relativo munizionamento è sempre vietato.