Modidiche apportate nel 1884 alla bardatura per brigadieri e carabinieri

Carabiniere a cavallo portaordini durante una grande manovra militare.

La legge sull'ordinamento Ferrero prevedeva, in caso di mobilitazione, la costituzione di un reggimento carabinieri a cavallo. In ottemperanza alle disposizioni del Ministro venivano apportate modifiche alla bardatura derivanti anche dall'adeguamento ai Corpi di cavalleria dell'armamento individuale. I cambiamenti introdotti nella bardatura furono:
A) la valigia (zaino del soldato montato) è sostituita dalle capaci bisacce contenenti la dotazione di vestiario, viveri e munizioni di campagna;
B) scomparsa della borsa porta-ferri, rimaneva il mantello ripiegato dietro la paletta del seggio;
C) sostituzione delle staffe nella bardatura per brigadieri e carabinieri; veniva adottato il modello da cavalleria, che consentiva l'applicazione del bicchierino porta-lancia necessario ai militari che avevano il guidone della rispettiva grande unità. I marescialli conservavano le vecchie staffe da ufficiale.





MODIFICAZIONI ALLA BARDATURA, ALL'ARMAMENTO
E BUFFETTERIE DEI CARABINIERI REALI
(Dal Giornale Militare Ufficiale del 19 settembre 1884)

Il Ministero ha approvato, dietro i favorevoli risultati di appositi esperimenti, le qui descritte modificazioni alla bardatura per cavalli dei carabinieri reali, all'armamento e buffetteria dei carabinieri a cavallo.


Immagine raffigurante varie bardature per carabiniere a piedi e a cavallo
Bardatura.
1. Adozione di un modello di sella simile a quello in uso pei cavalli dello squadrone carabinieri guardie del Re.
2. Allargamento del taglio circolare delle gualdrappe per maresciallo d'alloggio e di quelle per brigadiere e carabiniere, e diverso modo di fissarle alla parte posteriore della sella per impedire che l'orlatura della pelle di montone venga a trovarsi sotto le palette della sella e possa così esser causa di lesioni.
3. Soppressione delle due cuciture longitudinali che restringono la superficie della falda del cappelletto, onde permettere a quella di coprire tutta la taschina alla quale è sovrapposta, ed aggiunta di un occhiello nel cappelletto sinistro e di quattro occhielli nella rispettiva falda per dar passaggio alle corregge reggigavetta.
4. Adozione pei cavalli dei carabinieri reali della copertina sottosella in uso presso la cavalleria, da distribuirsi a spese delle masse individuali.

Armamento.
5. Soppressione, nelle sciabole M° 1860 per carabinieri a cavallo, della fascetta inferiore, come è prescritto per quelle d'artiglieria dall'Atto N. 36 del corrente anno.


Bardature da cavallo con relative buffetterie
Buffetterie.
6. Adozione, pei carabinieri a cavallo, del cordone per pistola a rotazione M° 1874, in uso presso la cavalleria, da distribuirsi a spese delle masse individuali.
7. Adozione di una borsa porta-dispacci, da distribuirsi ai carabinieri a cavallo soltanto in caso di mobilitazione, imputandone l'importo, all'atto della distribuzione, alle masse individuali.

Il Ministero determina inoltre che la modificazione di cui al N° 5 sia limitata alle sciabole M° 1860 in distribuzione, o da distribuirsi ai brigadieri, vice brigadieri e carabinieri a cavallo provveduti della sella di antico modello ridotta a palette, o di quella di nuovo modello; e così pure che i cinturini di bufalo attualmente in distribuzione ai sottufficiali e carabinieri suddetti vengano ridotti al modello approvato con l'Atto N° 95 dell'11 maggio 1883, modificato, per quanto riguarda la lunghezza del gancetto, da quello N° 36 del 24 febbraio corrente anno.

Pel conteggio e rimborso della spesa di riduzione dei cinturini di cui sopra, si osserveranno le norme date coll'Atto N° 36 succitato. Per quanto riguarda alla riduzione delle sciabole, le legioni tuttora provviste del proprio armaiuolo, la faranno eseguire dal medesimo, attenendosi per il conteggio e rimborso delle spese alle norme pure stabilite per la detta riduzione dal predetto Atto N° 36.