I DISTINTIVI DI SPECIALIZZAZIONE
Desidererei sapere se un Capo equipaggio che ha prestato servizio presso un Nucleo radiomobile per sei anni possa fregiarsi dello scudetto di detto Nucleo.
G.L. - L’Aquila
L’incarico di Capo equipaggio di Nucleo radiomobile comporta una qualificazione che si acquisisce dopo la frequenza di un corso di due settimane svolto presso il proprio Comando di Corpo (vedi a pag. 27 della pubblicazione n. N-8, Norme per i corsi di specializzazione, qualificazione, etc., custodita fra quelle ordinarie in dotazione a tutti i Comandi dell’Arma). Con circolare dello Stato Maggiore dell’Esercito, diramata fino a livello Comando di Corpo dal Comando Generale dell’Arma, è stato, fra l’altro, precisato che «I distintivi di specializzazione hanno la funzione di indicare l’acquisizione di un particolare brevetto. Tali distintivi non sono contemplati in ambito Forza Armata e, pertanto, il loro uso è vietato».
AUTO DI SERVIZIO IN FAMIGLIA?
Potreste indicarmi la normativa che disciplina l’impiego delle autovetture di servizio e quando tale impiego può essere esteso ai familiari?
M.N. - Roma
Con il regio decreto 3 aprile 1926, n. 726 (Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 1926), fu approvato il regolamento sul servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato. L’articolo 1 di questo decreto sancisce che «Le vetture automobili assegnate dalle Amministrazioni dello Stato per determinate autorità debbono essere adoperate esclusivamente per ragioni di servizio. Questa norma non si applica per quanto riguarda la vettura automobile assegnata a ciascun Ministro e a ciascun Sottosegretario di Stato». Il successivo articolo 2, dopo aver indicato le autorità alle quali possono essere assegnate le vetture automobili, ribadisce: «In nessun caso è consentito l’impiego degli autoveicoli per ragioni personali». L’articolo 13, infine, prevede che «Chi contravvenga alle disposizioni del presente regolamento, insieme alla rifusione delle spese occasionate dal fatto proprio, è tenuto a rispondere innanzi all’autorità da cui dipende in linea disciplinare». L’uso delle autovetture di servizio dell’Amministrazione della Difesa, invece, è regolamentato dalla pubblicazione USG-G-007, edizione 1996, nella quale, fra l’altro, viene precisato che per l’impiego con la consorte è necessaria la preventiva autorizzazione dell’ufficio di gabinetto del Ministro. Vi sono comunque altri casi in cui l’uso del mezzo militare da parte di familiari, e comunque di personale civile, è consentito da uno stato di necessità.
La circolare n. 796/515-72-1958, datata 26 giugno 1997, dell’ufficio Ordinamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – diramata fino a livello Comando di Corpo – ha disciplinato l’assegnazione delle autovetture di servizio agli ufficiali ed ai marescialli, in relazione ai loro gradi ed incarichi attribuiti. In sostanza, detta circolare prevede che solo per i comandanti ed i responsabili di importanti uffici o direzioni è prevista l’autovettura di servizio. Da questo quadro normativo riteniamo che commette il delitto di peculato d’uso, di cui al 2° comma dell’articolo 314 del vigente Codice Penale, il pubblico ufficiale che usa l’auto di servizio con familiari a bordo per ragioni personali.
QUEL FUCILE IN EREDITÀ
Mio suocero deceduto due anni fa, aveva un regolare porto d’armi per legittima difesa. Ha lasciato un fucile a mia moglie, la quale vorrebbe tenerlo: l’arma, ben custodita, si trova ancora nella casa paterna. Si può trasferire il fucile ereditato dalla casa paterna alla nostra?
G.M. - Liscia (Ch)
Ci scusiamo per aver sintetizzato il contenuto della lettera, tuttavia riteniamo di aver colto i punti di interesse. La denuncia di detenzione di armi comuni da sparo è essenziale ed imprescindibile al fine dell’esercizio del controllo. Questo il motivo per cui l’obbligo della denuncia incombe sull’erede per le armi pervenutegli. La denuncia, ai sensi dell’articolo 38 del t.u.ll.p.s. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e degli articoli 57 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, va fatta immediatamente all’ufficio locale di Pubblica Sicurezza e, se questo manchi, al Comando Carabinieri. Si ricorda che la detenzione delle armi comuni da sparo, a differenza del porto d’armi, non è soggetta a divieti né richiede autorizzazioni. Circa il trasferimento del fucile dalla casa paterna a quella del lettore, occorre un’autorizzazione al trasporto che si ottiene facilmente, inoltrando domanda nel senso al Questore competente, tramite l’ufficio locale di Pubblica Sicurezza o il Comando Carabinieri.
VICE PROCURATORI ONORARI: I REQUISITI
Quali sono i requisiti richiesti per la nomina a vice procuratore onorario presso i Tribunali ordinari e quali le sue competenze?
L.L. - Catanzaro
La normativa che riguarda il procedimento di nomina dei magistrati onorari in qualità di vice procuratori presso i Tribunali è contenuta nel decreto del Ministro della Giustizia 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18 luglio 2003. L’articolo 2 di questo decreto in particolare stabilisce che «Per conseguire la nomina a vice procuratore onorario è necessario che l’aspirante:
- sia cittadino italiano;
- abbia l’esercizio dei diritti civili e politici;
- abbia l’idoneità fisica e psichica;
- abbia un’età non inferiore a 25 anni e non superiore a 69;
- abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha la sede l’ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
- abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università della Repubblica o presso una università estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
- non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza».
Le competenze di questi magistrati onorari sono quelle indicate nell’articolo 72 dell’Ordinamento giudiziario, che stabilisce: «Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario» dai vice procuratori onorari nell’udienza dibattimentale, nell’udienza di convalida dell’arresto nel giudizio direttissimo, per la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, nei procedimenti in camera di consiglio di cui all’articolo 127 del Codice di Procedura Penale e nei procedimenti civili.
ORARIO DI LAVORO
Mi faccio portavoce di un quesito che io e molti colleghi ci siamo posti da quando il nostro orario di lavoro settimanale viene articolato in cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì. Il quesito è questo: nel caso in cui la giornata di sabato fosse festiva, quante ore settimanali di servizio devono essere svolte?
G.M. - @mail
La materia è chiaramente illustrata nell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, “Recepimento accordo sindacale per le Forze di Polizia”. Questa disposizione, in sintesi, prevede che al personale che presta servizio nel giorno destinato al riposo settimanale e nel festivo infrasettimanale, è corrisposta un’indennità di 5 euro. La durata dell’orario di lavoro, pertanto, rimane di 36 ore settimanali.
LA PROMOZIONE DEL MARESCIALLO
Desidererei sapere se corrisponde al vero la notizia secondo la quale i marescialli capi dovranno aspettare 14 anni per essere inclusi nell’aliquota di avanzamento a maresciallo A.s.UPS e se per entrarvi occorrono ancora tre valutazioni.
G.G. @mail
L’art. 38-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 – aggiunto dall’art. 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 – testualmente dispone:
«I marescialli capi giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento “a scelta” sono promossi al grado superiore nel limite dei posti disponibili e con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, nell’ordine del proprio ruolo. Il numero delle promozioni a maresciallo aiutante è fissato annualmente con decreto del Ministro della Difesa sino ad 1/30 del personale del ruolo ispettori, fermo restando il limite massimo del numero delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno nella dotazione organica del grado di maresciallo aiutante. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l’avanzamento al grado di maresciallo aiutante, avviene:
- almeno per il 70% delle promozioni disponibili, mediante il sistema “a scelta”, al quale sono ammessi i marescialli capi:
- che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado di cui alla tabella C1 (anni 8);
- iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire “a scelta”, con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti;
- fino al 30% delle promozioni disponibili, mediante il sistema “a scelta per esami”».
Da ricordare che ai sensi del precedente art. 38 del citato decreto 198/1995, il primo terzo viene promosso al grado di maresciallo aiutante con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di 8 anni di permanenza, i restanti marescialli capi sono sottoposti a seconda valutazione per l’avanzamento all’epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell’anno successivo. Di essi:
- la prima metà viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di 8 anni di permanenza, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo dei marescialli capi da promuovere nello stesso anno;
- la seconda metà, previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo rispetto agli 8 anni di permanenza previsti, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capi da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno. In tale quadro riteniamo che la notizia dei 14 anni di permanenza sia infondata.
ANCORA SUL RUOLO D’ONORE
Esiste ancora la legge che consente ai sottufficiali iscritti nel ruolo d’onore di acquisire il grado di sottotenente? Soggiungo di avere tutti i requisiti e di aver svolto 43 anni di servizio.
A.V. - @mail
La risposta, purtroppo, è negativa, atteso che per effetto della legge 6 novembre 1990, n. 325, come modificata dalla legge 23 dicembre 1993, n. 577, la promozione al grado superiore a titolo onorifico può essere attribuita nella posizione di congedo o quiescenza ai cittadini italiani che abbiano partecipato in qualità di ufficiali, sottufficiali, graduati o semplici militari, ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti, ovvero possano comunque ritenersi applicabili, i benefici recati dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti e sempre che gli interessati non abbiano in precedenza usufruito di altre promozioni a titolo onorifico. Tuttavia, qualora il lettore avesse fra i propri “titoli” quello di equiparato agli ex combattenti, il medesimo potrà inoltrare domanda nel senso al Distretto o al Comando militare di appartenenza.