L'Arma dei Carabinieri
Compiti, funzioni e dipendenze

Origini
La costituzione dei Carabinieri risale alle Regie Patenti del 13 luglio 1814, che hanno attribuito al “Corpo dei Carabinieri Reali” la duplice funzione di difesa dello Stato e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Considerati sin dalle origini primo Corpo dell’Armata di terra e definiti dal 1922 “Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza”, i Carabinieri hanno mantenuto tale duplice funzione anche nell’ambito dell’Esercito del Regno d’Italia.

Quadro normativo di riferimento
Nel 2000, con i Decreti Legislativi n.297, “Norme in materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri”, e n.298, “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli Ufficiali dei Carabinieri”, l’Arma dei Carabinieri era stata elevata al rango di Forza armata, con collocazione autonoma nell’ambito del Ministero della Difesa, accanto all’Esercito (del quale prima faceva parte come “prima Arma”), alla Marina e all’Aeronautica.

Successivamente, il Decreto Legislativo n.66 del 2010, “Codice dell’Ordinamento Militare”(1), confermandone la collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della Difesa con il rango di Forza armata, ne ha tracciato l’attuale fisionomia organizzativa (caratteristiche, dipendenze e compiti).

Più recentemente, il Decreto Legislativo n.177 del 2016, “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato”, ha istituito l’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

Funzioni
Di fatto, con i provvedimenti del 2000 e del 2010 sono state consolidate in atti normativi le funzioni storicamente svolte dall’Arma (difesa, polizia di sicurezza, polizia giudiziaria, protezione civile)(2).

L’Arma:

  • quale Forza armata assicura lo svolgimento di una pluralità di compiti: dal concorso alla difesa della Patria, alla partecipazione alle missioni di mantenimento e ripristino della pace e della sicurezza internazionale, alla vigilanza e sicurezza di tutte le sedi diplomatiche e consolari italiane all’estero;
  • quale Forza di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, invece, è impegnata nello svolgimento di tutte le attività a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica: dal controllo del territorio, ai servizi di ordine pubblico, alla tutela degli interessi diffusi della collettività, cui sono dedicati reparti specializzati.

In casi di pubbliche calamità, inoltre, l’Arma provvede ad assicurare la continuità del servizio d’istituto e concorre alla tutela del bene della collettività (l’Arma è struttura operativa nazionale di protezione civile)(3).

Tra i suoi compiti militari figurano anche l’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare e, in via esclusiva, di polizia militare per le forze armate italiane.

Le organizzazioni funzionali
Le attività istituzionali dell’Arma sono ripartite tra le diverse organizzazioni funzionali(4): centrale (il Comando Generale), addestrativa, territoriale, mobile e speciale, per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, oltre agli assetti costituiti per esigenze specifiche.

Dipendenze
I Carabinieri dipendono:

  • quale Forza armata, tramite il Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal Ministro della Difesa per l’assolvimento dei compiti militari (tra i quali rientrano quelli esclusivi di polizia militare e sicurezza a favore di tutte le Forze armate, la partecipazione alle operazioni fuori dal territorio nazionale e la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero);
  • quale Forza di polizia, funzionalmente dal Ministro dell’Interno per i compiti di ordine e sicurezza pubblica.

I comandi/reparti costituiti per la difesa di taluni interessi/beni collettivi dipendono funzionalmente dai titolari dei Dicasteri di riferimento (Lavoro e Politiche Sociali; Salute; Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Beni e le Attività Culturali;  Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo; Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).

I comandi/reparti costituiti per la difesa di taluni interessi/beni collettivi dipendono funzionalmente dai titolari dei Dicasteri di riferimento (Lavoro e Politiche Sociali; Salute; Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare; Beni e Attività Culturali;  Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo; Affari Esteri e Cooperazione Internazionale).

Altri reparti operano per l’assolvimento di compiti specifici alle dipendenze funzionali di titolari di Organi o Autorità nazionali (Presidenza della Repubblica, Senato, Camera dei Deputati, Corte Costituzionale, Corte dei Conti, Consiglio di Stato)(5).

Per l’espletamento delle attività di polizia giudiziaria, infine, i Carabinieri dipendono funzionalmente dall’Autorità Giudiziaria, secondo le norme di procedura penale.


(1) Che ha abrogato i due decreti legislativi, ad eccezione degli art. 3, co. 1, 3 e 5, e 16 del D.Lgs. 297/2000.
(2) Articoli 89, 90, 155 – 161, 176 del Codice dell’ordinamento Militare (“Compiti e attribuzioni dell’Arma dei carabinieri”).
(3) Ai sensi della L. 24/02/1992, n. 225, “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”.
(4) Art. 169 del Codice dell’Ordinamento Militare (“Articolazione dell’Arma dei Carabinieri”).
(5) Altri Carabinieri, inoltre, operano presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.