Non tutti sanno che...

VICE BRIGADIERI NUOVI PROMOSSI

Al fine di conseguire elementi di riscontro sulla completezza ed efficacia dei programmi di ammaestramento morale e professionale impartiti alla Scuola Allievi Sottufficiali dei Carabinieri (oggi Scuola Marescialli e Brigadieri) il Comando Generale, con circolare n. 1517/2 dei 19 marzo 1927 dettò le seguenti istruzioni, che fanno spicco nella normativa interna dell'Arma:

"La Scuola Allievi Sottufficiali CC. RR. di Firenze, dopo il rientro alle rispettive Legioni dei militari abilitati al grado di vice brigadiere, non ha - attualmente - alcuna possibilità di stabilire quale positivo riscontro trovino nella condotta morale e nelle attività varie dei militari stessi, le istruzioni e gli ammaestramenti appresi durante il corso frequentato presso l'istituto, mentre un controllo siffatto sarebbe indispensabile, per dar modo alla scuola medesima di conformare il più convenientemente possibile criteri di educazione e di addestramento alle pratiche ed effettive esigenze della futura vita professionale degli allievi.

Dato ciò questo Comando Generale prega gli enti cui la presento è diretta di trasmettere mensilmente al Comando del predetto istituto uno stralcio dell'elenco delle punizioni inflitte ai brigadieri e vice brigadieri dipendenti, con le relative motivazioni, in guisa che sia possibile desumere, dalle deficienze che più frequentemente si constatano nella condotta in genere dei giovani sottufficiali, Le norme di insegnamento più consone ad una accurata preparazione morale e tecnica degli allievi.

Data poi la necessità di integrare efficientemente l'istruzione Professionale - prevalentemente teorica - che i vice brigadieri dell'Arma nuovi promossi ricevono presso la Scuola, con un periodo di pratico esperimento in sott'ordine prima che essi siano adibiti a cariche di particolare responsabilità, ed avuti presenti gli inconvenienti cui la mancanza di tale esperimento ha frequentemente dato luogo, questo Comando Generale dispone che d'ora innanzi i sottufficiali in parola - salvo casi eccezionali, determinati da esigenze di servizio, le quali non consentano di provvedere altrimenti - non siano inviati a reggere provvisoriamente il comando di stazioni se non dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio presso quella cui appartengono, sotto la guida del comandante titolare.

Gli stessi non dovranno inoltre essere adibiti ad impieghi speciali se non dopo aver prestato almeno sei mesi di effettivo servizio d'Istituto
".