Non tutti sanno che...

SCORTE D'ONORE

La scorta d'onore dei Carabinieri alla delegazione italiana dopo la firma dei Patti Lateranensi (11 febbraio 1929). "Al servizio delle scorte d'onore è preposta tradizionalmente ed esclusivamente l'Arma dei Carabinieri".
Questa norma dei vigente Regolamento Generale si riallaccia al dettato delle stesse Patenti istitutive del Corpo dei Carabinieri (1814), le quali stabilirono all'art. 12:
"Il Corpo dei Carabinieri Reali sarà considerato nell'Armata per il primo fra gli altri dopo le Guardie nostre del Corpo. Godrà perciò in ogni incontro di tutte le prerogative, che in tale qualità gli spettano, ed all'occasione sarà preferito per l'accompagnamento delle Persone Reali".
L' "Istruzione provvisoria elementare per il Corpo dei Carabinieri" (1820) stabilì le norme esecutive delle scorte d'onore eseguite dai Carabinieri per le "LL.MM. ed AA.RR. e quegli altri Personaggi ai quali piacesse a S.M. di concederle", norme che non furono sostanzialmente modificate dal Regolamento Generale del 1822, nel quale venne però prevista la scorta d'onore dei Carabinieri anche "nelle pubbliche funzioni ordinate dal Governo ai Consigli di Giustizia, oltre ai Governatori, e Senati dopo prelevata quella del baldacchino", nonché per i Ministri di Stato o qualunque altro superiore funzionario decorato dell'Ordine Supremo dell'Annunziata all'arrivo sul luogo della loro missione.

I Regolamenti Generali successivi mantennero ferma la premessa della competenza esclusiva dell'Arma dei Carabinieri ad eseguire le scorte d'onore e la prescrizione di massima che "il comandante della scorta prende sempre gli ordini dalla persona o dal capo della rappresentanza presso cui la scorta è comandata, salvo che si tratti delle LL.MM. e dei RR. Principi, nel qual caso gli ordini e le istruzioni debbono essere prese dal Primo Aiutante di Campo Generale od altro funzionario del seguito" (art. 284 del Regolamento Generale 1892 e art. 364 dei Regolamento Generale 1953).
E' da ricordare a questo punto che sin dal 1868 era stato costituito in Firenze, proprio per l'esigenza di una speciale scorta d'onore, lo Squadrone "Carabinieri Guardie dei Re" (v. Corazzieri), che nel 1871 si trasferì a Roma, al seguito della Casa Reale, assumendo il ruolo di scorta d'onore ai membri della casa regnante.
Nei citati Regolamenti Generali venne inoltre mantenuta ferma la norma della scorta d'onore dovuta alla Corte di Cassazione, alle Corti di Appello ed ai Tribunali "quando intervengono in corpo alle funzioni". Si stabilì inoltre (art. 365 del Regolamento Generale 1953) la facoltà di concedere servizi d'onore e di scorta in grande uniforme in occasione di processioni esterne e di funzioni in chiesa secondo le consuetudini locali.
Pressoché immutate sono le norme vigenti in materia.