Non tutti sanno che...

RUOLO SPECIALIZZATO DEI CARABINIERI

Con questa denominazione il Regio Decreto n. 1680 del 31 dicembre 1922 istituì nella forza organica dell'Arma dei Carabinieri (75.000 uomini) un ruolo a parte di 12.000 unità "specializzato per i servizi tecnici, di vigilanza e di indagini in abito civile". Nello stesso provvedimento di legge venne premesso che " (...)l'Arma dei Carabinieri costituisce l'unica forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza ed esercita in tutto il territorio del Regno, alle dipendenze del Ministero dell'Interno, le attribuzioni di polizia e di pubblica sicurezza ad essa devolute dagli attuali ordinamenti (...)".

In tale premessa si richiamarono e confermarono le disposizioni dell'art.1 del Regio Decreto 2 ottobre 1919, che così stabiliva:
"I Carabinieri Reali fanno parte dell'esercito, di cui sono la prima Arma con le speciali loro prerogative ed in caso di guerra concorrono con Le altre truppe alle operazioni militari (...). l'Arma dei Carabinieri dipende dal Ministero della Guerra per tutto ciò che riguarda il suo reclutamento, l'ordinamento, la disciplina, l'amministrazione, il governo dei quadri, l'equipaggiamento, l'armamento, la rimonta e per quanto ha tratto al servizio militare".

I militari dell'Arma del nuovo Ruolo specializzato dovevano essere abilitati al suo speciale servizio frequentando una Scuola tecnica di polizia, della quale era prevista l'istituzione nello stesso decreto. Questo dispose altresì che essi dovessero essere reclutati:

  1. dai carabinieri, appuntati e vice brigadieri che, ammessi previo esame alla Scuola tecnica di polizia dopo un anno di servizio nell'Arma, avessero superato gli esperimenti finali;

  2. dagli appuntati e carabinieri che avessero prestato nell'Arma non meno di sei mesi e non più di dodici anni di lodevole servizio e che fossero in possesso dei requisiti speciali determinati dal Ministero dell'Interno.

Nell'art. 10 del provvedimento venne stabilito che potessero essere ammessi a domanda quali "comandanti del ruolo dei Carabinieri specializzato (...) con funzioni assimilate a quelle degli ufficiali dei Carabinieri del ruolo stesso" gli ufficiali della (disciolta) R. Guardia per la P.S. provenienti dal Corpo delle Guardie di città, mentre l'art. 15 prescrisse testualmente: "I sottufficiali e militari di truppa della R. Guardia per la P.S. che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri potranno, a loro domanda, essere ammessi nel ruolo dei Carabinieri specializzati per il servizio in abito civile, sempre che siano anche in possesso dei requisiti che per l'ammissione nel ruolo stesso verranno stabiliti dal Ministero dell'Interno".
L'art. 20 stabilì infine che del ruolo specializzato dei Carabinieri potessero far parte a domanda anche "gli ispettori, sottoispettori ed agenti del soppresso Corpo di investigazione in possesso dei requisiti per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri (...)" .
Con Regio Decreto legge n. 382 del 2 aprile 1925 il Ruolo specializzato e la Scuola tecnica di polizia cessarono di far parte dell'Arma e passarono alla diretta dipendenza dei Ministero dell'Interno per la costituzione del Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza. All'art. 3 di quel decreto venne disposto che "gli ufficiali del ruolo generale dell'Arma dei Carabinieri Reali, attualmente impiegati per inquadrare i militari del ruolo specializzato dell'Arma stessa, ritorneranno a prestare servizio nel ruolo generale di cui fanno parte".