Non tutti sanno che...

RELATORE

Nella terminologia militare attuale all'ufficiale superiore relatore esistente nei comandi di Corpo - di Regione per l'Arma dei Carabinieri - spettano il governo e la direzione di tutto quanto riguarda l'azienda economica del Corpo stesso.
Per quanto attiene specificamente ai Carabinieri, l'esercizio della funzione amministrativa oggi esercitata dai relatori si può fare rimontare al 9 novembre 1816 allorché venne disposta l'istituzione del "Consiglio di amministrazione" nel Corpo dei Carabinieri [che sino allora era stato amministrato dall'Uffizio Generale del Soldo] con la conseguente assegnazione di 2 Quartier-mastri al comando del Corpo stesso, stabilita dal Regolamento Generale del 1822.

Con Regio Viglietto 17 marzo 1832 venne creata la carica di Direttore dei conti, il quale ebbe le funzioni di relatore del Consiglio di Amministrazione del Corpo. Ma con Rescritto Sovrano del 9 novembre 1835 tale carica fu soppressa per dar luogo a quella di maggiore relatore.
La denominazione di "relatore" si estese ai Comandi di Legione nel Regolamento Generale del 1892, che all'art. 335 dispose: "L'Ufficio di 2^ divisione [di ogni comando di Legione] tratta quanto riguarda la contabilità, la matricola ed il casermaggio della Legione. E' diretto dal relatore del Consiglio di Amministrazione, coordinato dagli ufficiali contabili e dal maresciallo d'alloggio capo".

Il citato ufficio legionale di 2^ Divisione divenne "ufficio amministrativo" nel Regolamento Generale del 1953 ed il relatore - che aveva come diretto collaboratore un vice relatore, cui facevano capo il direttore dei conti, l'ufficiale di matricola e l'ufficiale consegnatario dei materiali - assolveva all'occorrenza le funzioni di vice comandante di Legione, quando la sua carica non fosse abbinata a quest'ultima.
Le disposizioni vigenti stabiliscono per il relatore:
"Le sue particolari attribuzioni e la costituzione dell'ufficio di Amministrazione che ha alla propria dipendenza, sono stabilite dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari".
Le funzioni amministrative non lo dispensano dalle altre attribuzioni ordinarie o dagli incarichi speciali di cui è investito. Egli dovrà perciò essere tenuto al corrente di quanto riflette l'andamento generale del rispettivo comando in guisa da poter sostituire efficacemente il titolare durante le sue assenze.