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REGOLAMENTI GENERALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Attribuzioni dei Carabinieri - Regolamento del 15 ottobre 1816 In Prima cura di Vittorio Emanuele I, entrato in Torino il 20 maggio 1814 come re di Sardegna, fu, nel quadro dell'organizzazione dell'Esercito, quella di porre allo studio la costituzione di un corpo di truppe per garantire la sicurezza pubblica, resa precaria dagli avvenimenti succedutisi negli ultimi tempi.
A tale scopo, la Segreteria di Guerra affidò al capitano Reggente di Pinerolo Luigi Prunotti la compilazione di uno schema dal titolo "Progetto di istituzione di un corpo militare pel mantenimento del buon ordine", che venne da lui approntato nei primi giorni del giugno 1814.
Nel frattempo la tutela dell'ordine pubblico era stata provvisoriamente affidata, già dal 24 maggio, ai componenti piemontesi della disciolta Gendarmeria Francese rimasti in Piemonte.
Il progetto del Prunotti venne elaborato ed integrato da una commissione, che in data 16 giugno successivo presentò un "Progetto d'istruzione provvisoria per il corpo de' Carabinieri Reali" avente come sottotitolo "funzioni ordinarie dei Carabinieri Reali, servizio giornaliero delle Brigate a piedi, ed a cavallo in che egli consiste, come dev'essere comandato ed eseguito" e firmato, questa volta, da quel Francesco David, che il 2 agosto 1791 aveva formato, e comandato, il Corpo militare della polizia delle provincie di Novara, Vigevano e Lomellina su ordine di Vittorio Amedeo III.

A tale commissione va quindi attribuito il merito di proporre la denominazione di Carabinieri per i componenti il costituendo corpo, che il progetto Prunotti aveva indicato genericamente come "militari" o come "soldati". E' però da avvertire che il termine carabiniere esisteva già nelle milizie piemontesi nel senso etimologico di "portatore di carabina" prima di servire a designare esclusivamente i militari del nuovo corpo.
I principi fondamentali che ispiravano il progetto furono i seguenti:

  • specifica attribuzione al corpo del compito di perseguire malviventi, evasi, vagabondi e sospetti;

  • prerogativa del corpo che il suo servizio non potesse essere interrotto dai comandanti militari né dalle autorità di governo civile salvo che in caso di emergenza.

Detti principi furono ampiamente sviluppati nelle Regie Patenti del 13 luglio successivo, istitutive del Corpo dei Carabinieri e della direzione Generale di Buon Governo (v.) - specie di primordiale Ministero dell'Interno - alla dipendenza della quale il Corpo venne posto. Vanno a questo punto considerati:

  • il sollecito corso seguito dalla progettazione alla fondazione del Corpo (primi di giugno - 13 luglio 1814), da attribuire alla capacità ed alla diligenza dei preposti agli studi relativi, ispiratisi ai modelli istituzionali della Gendarmeria Francese transalpina e cisalpina - dotata di comune, collaudato ed efficiente ordinamento - ed alla più attenta valutazione delle esigenze delle province piemontesi;

  • la piena e conseguente rispondenza dei compiti del Corpo dei Carabinieri appena costituito alla situazione del Regno sardo-piemontese appena restaurato, rispondenza favorita dalla scelta accurata dei primi ufficiali - effettuata personalmente dal sovrano - e dalla severa selezione dei sottufficiali e della truppa;

  • la preminente caratteristica militare dello stesso Corpo affermata all'art. 12 delle Patenti istitutive ("(...) sarà considerato nell'armata per il primo fra gli altri dopo le Guardie nostre del Corpo") ed al successivo art. 13 ("Tanto i governatori, e Comandanti delle Piazze, quanto i comandanti delle truppe, e delle milizie (...) dovranno prestare ai Carabinieri Reali tutta la loro assistenza ed il braccio forte, di cui venissero richiesti").

Copertina del Regolamento Generale del Corpo dei Carabinieri Reali - 16 ottobre 1822Non sembri esistere contrasto tra le attribuzioni di polizia affidate dalle Patenti ai Carabinieri e la loro natura di primo Corpo dell'Esercito, perché l'assolutismo regio di quel tempo non poteva che affidare ad una milizia selezionata e sicura la tutela del bene essenziale dell'ordine e della sicurezza nei territori del Regno.
Le attribuzioni fissate per i Carabinieri dalle Patenti istitutive furono seguite in data 9 agosto - dopo circa un mese - dalla Determinazione sovrana relativa alla "formazione" dei Corpo (forza organica, trattamento economico, equipaggiamento e cavalli), cui succedettero le Patenti 18 gennaio 1815 che affidarono la Direzione Generale del Buon Governo al Corpo stesso, che venne così ad assommare in sè anche la piena funzionalità dispositiva nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, oltre che ad assumere le funzioni di alta polizia politica specifiche del Buon Governo.

In data 30 giugno 1815 il colonnello comandante del Corpo Carlo Lodi di Capriglio emanò un "Regolamento di disciplina e di servizio interno per il Corpo dei Carabinieri Reali" che: - nella prima parte, intitolata appunto Disciplina, suddivise le punizioni per i sottufficiali e carabinieri in arresti semplici, arresti di rigore, traduzione ad una commissione militare precisando i tipi di mancanza che a tali castighi potevano dar luogo; - nella seconda parte, Servizio interno, stabilì norme rigorose sull'uso e sulla cura dell'uniforme, sulla pulizia interna della caserma, sull'ordine interno, di ciò rendendo responsabile il comandante la Stazione; - nella terza parte, Vitto in comune detto "Ordinario" regolò tale materia nell'ambito della Stazione (v. Ordinario).

La normativa concernente l'ordinamento, le prerogative ed il servizio d'istituto dei Corpo, distribuita sino al 1815 negli atti ufficiali sin qui riportati, venne ordinata nelle Regie Patenti del 15 ottobre 1816, che oggi possono essere valutate come primo esempio di abbinamento dei Regolamenti Organici (v.) e dei Regolamenti Generali che si susseguiranno nella vita dell'Arma.
Le Patenti stesse, tuttavia, compongono nella loro articolazione in otto Capi e 64 articoli la prima struttura portante dei Corpo dei Carabinieri, quale sarà poi ampliata, mutata, rafforzata e costantemente ammodernata nei Regolamenti emanati nel secolo scorso e nell'arco ormai quasi completo del secolo in cui viviamo. Il Capo I s'intitolò "Dell'istituzione del Corpo dei Carabinieri Reali" e stabilì - tra l'altro - l'essenza del loro servizio come "vigilanza attiva, non interrotta e repressiva";

Il Capo II, "Composizione del Corpo", affidò nell'art. 7 al Primo Segretario di Guerra (poi chiamato Ministro della Guerra) la competenza a disporre che il reclutamento dei Carabinieri venisse tratto anche dai militari "somministrati" dai Reggimenti di Fanteria e Cavalleria.
Il Capo III, "Ordine interno, e disciplina del Corpo" fissò la norma fondamentale - ancora oggi vigente - della sua duplice dipendenza: dalla Segreteria di Guerra per quanto avesse attinenza al materiale, al personale ed alla disciplina militare, dal Ministero di Polizia per quanto concernesse la polizia e la sicurezza pubblica.
L'art. 12 dispose che la residenza degli ufficiali dei Carabinieri - da sottotenente a capitano - dovesse essere cambiata ogni anno, salvo il caso di proroga per il bene del servizio.

Colonnello Giovanni Maria Cavasanti, al cui periodo di carica quale Comandante Generale si deve la stesura del primo Regolamento Generale.L'interesse storico impone anche di ricordare l'inizio dell'art. 15 "Il delitto di diserzione non è da supporsi nel Corpo dei Carabinieri (...)".
Il Capo IV, "Attribuzioni del colonnello", premise nell'art. 22 che "il Colonnello avrà, sotto l'autorità rispettivamente dei Primi Segretari di Guerra, e di Polizia, l'ispezione, e la direzione di tutto ciò che concerne il servizio dei Carabinieri Reali" trattando negli articoli seguenti i doveri delle sue relazioni informative sull'andamento del servizio interno e sull'operato di quello esterno del corpo verso i Primi Segretari suddetti nell'ambito delle rispettive loro competenze; l'obbligo di ogni comandante di Brigata (oggi Stazione) d'indirizzargli direttamente, entro le 24 ore, notizia degli avvenimenti straordinari, oltre che ogni informazione relativa alla sicurezza pubblica; l'obbligo analogo dei comandanti di Divisione (oggi Comando Provinciale) e dei capitani verso i comandanti di Divisione.
Appare saliente, in questo Capo, il testo dell'art. 32: "Il Colonnello, coll'assistenza di un Uffiziale di ogni grado, formerà un progetto di Regolamento per tutti i rami del servizio sia civile che militare... onde siano tutti uniformi (...)" con ciò preannunciando il primo Regolamento Generale dell'Arma, che però vedrà la luce solamente il 16 ottobre 1822.

L'art. 34 ricapitolò le incombenze per il Corpo dei Carabinieri, e cioè:

  1. Di far marce, giri, corse, e pattuglie su tutte le pubbliche strade, ed in tutti i luoghi abitati compresi nel distretto di ciascheduna Brigata, riportandone giornalmente l'opportuna giustificazione sul foglio del servizio dai Sindaci, consiglieri, ed altri Uffiziali pubblici, che si troveranno sul luogo, sotto pena di perdita della paga per cinque giorni.

  2. Di procurarsi, e raccogliere tutte le notizie possibili sopra i delitti, che si fossero commessi, e sopra i loro autori, comunicando il risultato delle loro ricerche alle autorità competenti.

  3. Di ricercare ed inseguire i malfattori, gli esposti alla pubblica vendetta, ed altri facinorosi.

  4. Di arrestare ogni persona sorpresa in flagrante delitto, od inseguita dalla pubblica voce, o trovata con armi insanguinate, o con altri indizi facienti presunto il delitto.

  5. di vegliare con esattezza all'esecuzione delle disposizioni contenute nell'Editto delli 10 giugno 1814 e particolarmente di quelle che riguardano le adunanze segrete, ed il porto delle armi proibite, procedendo alle perquisizioni necessarie, ed arrestandone i latori.

  6. D'arrestare coloro che tenessero giuochi d'azzardo od altri proibiti sulle strade, piazze, fiere, o sui mercati, ed altri luoghi pubblici, ed invigilare che non se ne tengano nelle case di privati, denunciandoli all'autorità competente.

  7. D'arrestare i devastatori dei boschi, e di qualunque raccolto delle campagne, come pure tutti coloro che fossero stati trovati a guastare le strade, gli alberi piantati lungo d'esse, siepi, fossi, e simili, e di assicurarsi nei loro giri, se le guardie campestri compiscano i loro doveri con la necessaria diligenza, facendone la relazione ai sindaci.

  8. Di arrestare i contrabbandieri, ed altri contravventori sulle gabelle presi in flagrante, e coloro che esercitassero delle violenze, o vie di fatto contro le persone, o la proprietà dei cittadini, e dello Stato.

  9. Di fare la pulizia delle pubbliche strade di mantenere le comunicazioni, ed i passaggi liberi obbligando i conduttori delle vetture e delle bestie di tenersi accanto ai loro cavalli, arrestando e conducendo avanti al giudice coloro che usassero della resistenza, per essere condannati, se vi è luogo, ad una multa non maggiore di dieci lire, come pure di arrestare sul campo coloro, che per imprudenza, negligenza, o per la velocità dei loro cavalli, od in ogni altro modo avessero cagionato delle ferite e contusioni altrui nelle piazze, o strade pubbliche.

  10. Di dissipare, prima con la persuasione, poi con la forza, ove d'uopo, ogni attruppamento sedizioso, e capace di turbare la pubblica tranquillità.

  11. Di Prestare manforte ai preposti all'esazione delle contribuzioni, ed agili esecutori delle leggi delle sentenze e degli ordini della giustizia.

  12. Di proteggere il commercio interno, prestando assistenza ai negozianti, agli artieri, ed a tutti i viaggiatori, e di assicurare la libera circolazione interna, arrestando tutti coloro, che vi si opponessero colla forza, o di vegliare con ispeciale esattezza ala esecuzione delle leggi, e dei regolamenti in materia d'annona, specialmente allo scoprimento dei monopolisti in questo genere.

  13. Di sorvegliare i medicanti, gli oziosi, i vagabondi, e le persone senza sussistenza, di prendere a loro riguardo le precauzioni di sicurezza prescritte dai regolamenti, che sono, e saranno su ciò emanati, per la qual cosa i sindaci, e le altre autorità dovranno dare ai Carabinieri Reali comunicazioni delle liste delle persone poste sotto la loro speciale sorveglianza.

  14. Di vegliare all'esecuzione delle leggi relative al porto delle lettere in contravvenzione agli ordini sulla Posta.

  15. Di stendere i processi verbali dello stato dei cadaveri ritrovati sulle pubbliche strade, o nelle campagne, o ritirati dalle acque, dagli incendi, delle rotture, ferite, e di tutti i delitti, che lasciano dopo di loro qualche traccia, come pure delle denunzie, e delle dichiarazioni di coloro, che potessero dare qualche indizio sulla natura, e gravità dei delitti e sopra i loro autori.

  16. Di tradurre i prigionieri al luogo della loro destinazione, prendendo tutte le precauzioni per evitarne la evasione.

  17. Di arrestare i disertori, ed i militari non muniti di permissione in regola.

  18. Di obbligare i militari assenti dal loro corpo a recarvisi alla spirazione delle permissioni ad essi accordate. Al quale effetto ogni militare, che s'assenterà dal suo corpo dovrà far vedere la detta permissione ai Carabinieri Reali, ogni qualvolta ne venga richiesto.

  19. Di vegliare attentamente all'esecuzione delle leggi sovra i passaporti, sia per portarsi all'estero sia per introdursi nei nostri Stati, arrestando coloro che ne fossero sprovvisti, e conducendoli prontamente avanti al giudice più vicino, perlocché niun viaggiatore potrà rifiutare l'esibizione dei suoi passaporti ai Carabinieri Reali, quando questi si presentino a chiederla vestiti del loro uniforme, ed annunziandosi come tali.

  20. Di visitare gli alberghi, osterie, i caffè, i ridotti, ed altri luoghi pubblici, anche di nottetempo fino all'ora in cui sono aperti, per mantenervi il buon ordine, per sorvegliarvi i forestieri o far ricerca delle persone colpevoli, e sospetto che fossero indicate trovarvisi. Gli albergatori saranno perciò obbligati di comunicare ai Carabinieri Reali i registri tenuti in forza dei regolamenti.

  21. Di assistere alle grandi riunioni di popolo, come nelle feste, nelle fiere, nei mercati, negli spettacoli, ed altre occasioni di simil fatta per mantenervi il buon ordine, prevenirvi i furti ed ogni turbolenza.

Il Capo VI, "Relazioni dei Carabinieri colle diverse autorità" all'art. 45 stabilì fra l'altro: "Le autorità giudiziarie, economiche (scorta al denaro dell'Erario o dei convogli di "effetti" demaniali, manforte agli esattori d'imposte dirette o di altre contribuzioni dovute al governo) politiche e militari, che si troveranno nella circostanza di richiedere l'assistenza dei Carabinieri Reali... non potranno farlo altrimenti che per iscritto". Tra gli articoli successivi, riguardanti soprattutto le modalità di esecuzione delle suddette richieste, risalta per interesse il testo dell'art.50, che così disponeva: "I comandanti dei Carabinieri Reali sono tenuti a comunicare indilatamente ai Magistrati, Governatori, Ispettori, sottoIspettori, a commissari di Polizia, giudici e sindaci tutte le notizie che loro fossero pervenute sovra oggetti atti ad intorbidire la pubblica tranquillità, ed a portare qualche disordine, e sovratutti i delitti che sapessero essersi commessi nel loro distretto (...)".

Il Capo VII riguardava "Gratificazioni ed indennità".
Il Capo VIII relativo alle "Disposizioni generali" all'art. 60 sancì la pena dell'ergastolo (allora "galera perpetua») estensibile sino alla pena di morte, secondo la gravità dei casi, per gli autori di percosse o ferite in danno di Carabinieri.
In quel tempo le Patenti e le Determinazioni sovrane si susseguirono con una frequenza che testimonia l'estrema cura con la quale veniva seguita e disciplinata la formazione del nuovo corpo. E' del 9 novembre 1816, infatti - a distanza di tre settimane dalle RR.PP. sinora trattate - l'atto ufficiale che porta il titolo "Determinazioni di S.M. relative all'organizzazione e regolamento per il Corpo dei Carabinieri Reali" e la firma del Ministro di Stato e Primo Segretario di Guerra e Marina Di S. Marzano. Questo documento ebbe precipuamente lo scopo di fissare per la prima volta l'ordinamento e lo scompartimento del Corpo 6 divisioni, 19 Compagnie, 28 Luogotenenze e 355 Stazioni - di modificare le tabelle graduali e numeriche delle forza e lo stato delle paghe; di fissare i criteri delle "reviste" concernenti la forza effettiva presente nel corpo in uomini e cavalli, le norme relative alle paghe, indennità, foraggi e caserme, l'arredamento delle caserme (v.) confermando brevemente al Capo VI le disposizioni relative alle corrispondenze (v,), alle riviste d'ispezione (v.) ed al giornale di servizio (v.).
Infine, il 27 novembre 1819, il nuovo Primo Segretario di Guerra e Marina Di Robilant emanò, d'ordine dei Re, il Regolamento di amministrazione e contabilità del Corpo dei Carabinieri, istitutivo del consiglio di amministrazione del Corpo e dei Consigli divisionari di amministrazione e delle masse (v.)

Le Patenti regie del 15 ottobre 1816. relative al "modo di istituzione del Corpo dei Carabinieri Reali" sopperirono per oltre un lustro al servizio ed alla vita interna del Corpo stesso. In data 16 ottobre 1822 esse furono sostituite dal primo vero e proprio Regolamento Generale, emanato in pari data da Carlo Felice, che, in conseguenza dell'estensione del servizio dei Carabinieri all'isola di Sardegna, istituì al vertice dei Corpo l'Ispezione Generale affidandola ad un ufficiale generale Ispettore Generale, avente presso di sè un maggiore generale o colonnello sottoispettore. La direzione del Corpo rimase ad un colonnello, direttamente dipendente dall'Ispettore Generale.

1. IL REGOLAMENTO GENERALE DEL 1822
Il Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri emanato il 16 ottobre 1822 risultò così completo in ogni sua parte da durare per oltre settant'anni, essendo stato sostituito dal Regolamento Organico e dal Regolamento d'Istruzione e di Servizio approvati il 1° maggio 1892. Esso era suddiviso in quattro parti: parte prima: organizzazione, prerogative, personale;
parte seconda: relazione del Corpo con le diverse autorità; parte terza: servizio dell'Arma;
parte quarta: ordine interno e disciplina, contenenti 631 articoli, seguiti dai seguenti allegati: stato della forza, tabella delle paghe, tabella degli effetti di vestiario (uniformi), piccolo arredo, armamento e bardature, formula del giuramento e da 16 modelli di processi verbali.

Nei quattro capitoli della sua Parte Prima (comprendenti 110 articoli), il Regolamento Generale, nel riportare la formula caratteristica dell'Istituzione ("Una vigilanza attiva, non interrotta, e repressiva costituisce l'essenza del suo servizio"), confermò le precedenti distinzioni accordate al Corpo, attribuendo ai brigadieri e carabinieri il rango del grado immediatamente superiore e determinando che il maresciallo d'alloggio, da nominare con Regio brevetto, godesse del "privilegio di precedenza a tutti i Bass'Uffiziali dell'Armata"; riaffermando agli artt. 6 e seguenti la spettanza ai Carabinieri delle scorte d'onore ai sovrani ed alla famiglia reale, della custodia all'interno del Palazzo, degli onori ai ministri e governatori.
Importanti innovazioni furono quelle dell'art. 39 relative all'istituzione della categoria Allievi Carabinieri (v.), della disciplina del grado di appointé (v. appuntato) dal quale venivano tratti principalmente i brigadieri, della istituzione delle Suddivisìoni (v.) e delle modalità concernenti i cambiamenti di residenza, che tra l'altro eliminarono la prescrizione del limite normale di un anno della permanenza dei capitani e luogotenenti nella stessa sede. La corresponsione delle paghe (art. 83 e segg.) ricevette una precisa normativa, allo stesso modo delle ricompense, intese come premi e delle indennità.

La Parte seconda del Regolamento (quattro capitoli - articoli dal 111 al 166) trattò nel capitolo 2° delle Dipendenze e doveri del Corpo verso i Ministri, senza innovare sensibilmente quelli antecedentemente stabiliti verso la Segreteria di Guerra, mentre nei riguardi della Segreteria di Stato-Interni, le attribuzioni dei Corpo dei Carabinieri riguardarono in primo luogo la sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico, la tranquillità interna, la polizia civile e giudiziaria.
I rapporti periodici ed ordinari con i due Ministeri, della Guerra e degli Interni, dovevano essere tenuti dall'Ispettore Generale senza però escludere la corrispondenza diretta ed immediata da parte degli altri ufficiali dell'Arma "in caso di avvenimenti straordinari" suddivisi dall'art. 117 in 14 casi, tra i quali le "macchinazioni contro il Governo", la provocazione alla ribellione, subordinazione delle truppe, spionaggio, "attruppamenti sediziosi" fabbricazione e spaccio di monete false e depositi d'armi.

Confermata la prescrizione della richiesta scritta da parte delle autorità giudiziarie, politiche ed amministrative interessate all'impegno dei Carabinieri (richiesta da compilare senza "termini imperativi, come a ragione d'esempio mandiamo, ordiniamo e simili") il Regolamento precisò i rapporti dell'Arma con le autorità suddette, cui venne riconosciuta la facoltà in caso d'urgenza di chiedere agli ufficiali dell'Arma il concentramento di più Brigate (Stazioni) in deroga al principio di non allontanarle dal loro territorio.
Il cap. 3° - articoli dal 133 al 142 - trattò principalmente delle Relazioni del Corpo con le Autorità militari, soffermandosi tra le "Avvertenze conclusive" sugli arresti su mandato dell'autorità giudiziaria. (I Sindaci, e le altre Autorità locali devono aderire a tutte le richieste, che loro vengono fatte dai Carabinieri Reali in forza delle Regie Patenti, e del regolamento generale per il Corpo).
Il capitolo 4° mantenne pressoché inalterata - sotto il titolo "Reviste mensili" - quella speciale forma di controllo della forza effettiva presente, in uomini e cavalli già articolata nel capo III delle Determinazioni Sovrane del 9 novembre 1816.
Le "Reviste mensili" non furono in seguito esplicitamente abrogate per legge - così com'erano state disposte - ma sostituite, nel diverso ordinamento assunto dall'Arma con il R.D. 24 gennaio 1861, dalle visite ordinarie e di sorpresa effettuate dai comandanti diretti delle Stazioni, capitani e luogotenenti, come vedremo più avanti a proposito del Regolamento dei Corpo dei Carabinieri emanato nel 1867.

La Parte terza del Regolamento in esame - "Servizio dell'Arma" - trattò delle attribuzioni dell'Ispettore Generale dell'Arma (art. 167 e segg.), nuova denominazione assunta dal Comandante dei Carabinieri per volere di Carlo Felice.
Poiché per la prima volta dalla fondazione del Corpo le attribuzioni del Comandante dell'Arma - ora come Ispettore Generale - furono organicamente e compiutamente trattate, ne riportiamo dei passi, a motivo del palese interesse storico che rivestono:
"art. 167 - L'Ispettore Generale dell'Arma ha la direzione superiore su tutto ciò che riflette il servizio, e la sorveglianza sulla disciplina, e l'amministrazione del Corpo (...).
art. 168 - All'Ispettore Generale devono essere direttamente spediti, ed indilatamente dal Comandante dell'Arma nel distretto della Stazione ove succedono, gli stessi rapporti di tutti gli avvenimenti straordinari, che devono essere riferiti ai Ministeri, non che quelli dei gravi mancamenti, che potessero essere stati commessi dai Militari dell'Arma (...)".
art. 169 - Cade specialmente nelle attribuzioni dell'Ispettore Generale di ordinare ed autorizzare le misure straordinarie, che possono occorrere per il disimpegno del servizio dell'Arma, come riunioni di brigate, perlustrazioni, missioni speciali, e simili, e d'invigilare acciocché i Carabinieri Reali non vengano mai distolti dalle giornaliere loro funzioni, che non s'introducano abusi pregiudizievoli al servizio, e che si mantengano costantemente illesi il decoro, e gli attributi del Corpo
" (Il termine "Arma" appare già in questi primi anni di vita dell'Istituzione nel senso generico di "milizia".
Diventerà ufficiale ed antonomastico con il R.D. del 24 gennaio 1861).
art. 173 - durante l'assenza dell'Ispettore Generale dalla Capitale, il sott'Ispettore ne riempie Le funzioni per gli affari correnti, sottoponendo alla di lui decisione le cose di maggior irriportanza".
Seguivano, all'art. 174, le attribuzioni del Colonnello, così tratteggiate: "Esercisce l'inerente di lui autorità su tutto ciò che concerne la disciplina, ed il personale; dirige tuni i rami del servizio, e d'amministrazione. Esso rassegna all'Ispettore Generale quanto può concorrere di rimarchevole su questi oggetti, sottoponendogli le misure che avrà prese, e quelle relative proposizioni che giudicherà avvantaggiose".
Le attribuzioni fissate per i comandanti di Divisione appartenevano alla sfera delle responsabilità direttive del servizio, della disciplina e dell'amministrazione nell'ambito della loro giurisdizione, come quelle dei comandanti di Compagnia, considerati nell'art. 180 come "i punti centrali, dai quali si ricavano i risultati generali del servizio e la situazione caratteristica individuale del Corpo" e dei comandanti di Luogotenenza, cui spettava in particolare, come ai comandanti di Compagnia aventi Stazioni dirette, di recarsi "sulla faccia del luogo" in caso di avvenimenti rimarchevoli e di firmare il foglio di servizio dei Carabinieri in corrispondenza (v.)
Nel Regolamento Generale dei 1822 vennero ampiamente trattate le norme relative alle girate d'ispezione (v.)
Le modalità di queste girate, poi divenute visite periodiche, istituto fondamentale per la disciplina e lo stimolo di rendimento dei militari dell'Arma, sono riportate sotto la voce Visite ai comandi dipendenti (v.).

Nella Parte terza - capitolo III - del Regolamento in esame seguiva la distinzione tra servizio ordinario delle brigate - che sintetizzava, senza variarle nella sostanza, le già citate incombenze di cui alle Regie Patenti 15 ottobre 1816 - e servizio straordinario, ripartito in esecuzione di mandati di cattura, inseguimento straordinario di malfattori e perquisizioni, ecc.
Il capitolo IV enumerava le regole generali da seguire nel servizio ordinario e straordinario, in gran parte antecedentemente fissate, tra le quali: foglio di servizio custodito nel portafoglio (v.); nessun servizio da eseguire con meno di due carabinieri, ad eccezione di quello di ordinanza, libero accesso degli ufficiali e dei sottufficiali nei teatri del distretto del loro comando (art. 232) ecc.
Due pagine del'Regolamento Generale del Corpo dei Carabinieri Reali'; approvato il 16 ottobre 1822, primo e fondamentale testo sull'ordinamento, sulla disciplina, sulle attribuzioni e i doveri dell'Istituzione. Anche il capitolo V - "Doveri dei Carabinieri Reali nell'esecuzione del servizio ordinario e straordinario" costituiva un complesso di norme già ripartite nel Regolamento, ma precedute da una norma generale (art. 233 e segg.) che di per sè impone d'essere riportata: "I Carabinieri Reali, comandati o non comandati, devono stimarsi in servizio perpetuo in qualunque circostanza, ed a tutte ore, e non mai riputarsi dispensati da quella non interrotta vigilanza, che forma lo scopo principale di un Corpo, che sempre deve ricercare la conoscenza dei fatti, dei disegni, che puonno interessare la sicurezza del Trono, turbare la tranquillità pubblica o privata".
Il processo verbale (art. 275 e segg.) definito dal Regolamento "rapporto, ossia esposizione genuina, dettagliata, e non prolissa, di quanto si è eseguito, riconosciuto e raccolto" si riferiva alle normali operazioni di servizio d'istituto indicate nei ben sedici formulari posti in appendice al Regolamento stesso, che ne uniformavano la stesura (v. Processo verbale).
Le corrispondenze (v.) servivano alla traduzione dei detenuti, al trasporto di pieghi e carte di servizio, alla reciproca comunicazione degli ordini o delle notizie che potevano interessare in primo luogo la "sicurezza del Trono e la pubblica tranquillità" e rafforzare il numero dei militari dell'Arma nel caso che ciò fosse richiesto da qualche operazione. Le corrispondenze venivano anche chiamate punti di riunione (v.).
Fra i compiti del servizio d'istituto dei Carabinieri era annoverato quello delle traduzioni dei detenuti. Tale servizio fu nel Regolamento disciplinato in ben 50 artt., dal 292 al 342 (v. Traduzioni).
Anche la mano-forte - cioè quella pronta assistenza che prestavano i Carabinieri a tutte le autorità ed impiegati per conto del Governo e che ricevono a vicenda - trovò completa trattazione negli artt. dal 343 al 353 (v. Mano-forte) anche per il caso di assistenza a distaccamenti di truppa o militari isolati.

La parte terza del Regolamento riguardava le ordinanze (v.), le scorte di sicurezza, il servizio di leva,  la tenuta degli uffici, il carteggio e il servizio in guerra.
Poiché per la prima volta vennero chiaramente regolamentati i compiti dell'Arma in tempo di guerra, si riporta integralmente l'art. 436, basilare per la funzione dei Carabinieri in guerra:
"I Carabinieri Reali chiamati in tempo di guerra presso le armate, possono essere destinati al servizio di polizia militare, come quello puramente di linea; nell'uno e nell'altro caso, devono essi distinguersi sopra le altre truppe per disciplina, attività, intelligenza e coraggio, talmenteché, mentre per una parte sono destinati più particolarmente al mantenimento dell'ordine nei campi dal Generale in capo, da cui dipendono, offrano per l'altra un'efficace cooperazione nei fatti importanti e decisivi, mai perdendo di vista l'obbligo stretto, che incumbe ai militari scelti ed anziani, del primo corpo del Regio esercito" .

La Parte quarta del Regolamento "Ordine interno e disciplina" trattò nell'ordine: caserme (v.); doveri religiosi (v. Religione - v. Assistenza spirituale); ordinario (v.); prodotti eventuali; matrimoni (v.); ammalati; tenuta (v. Uniforme); disciplina: mezzi di punizione; consiglio di disciplina; mancamenti di disciplina ed applicazione delle punizioni (v. Mancanze caratteristiche); circolare periodica mensile (v.).

Il Regolamento Generale del 1822 ha rappresentato un complesso di norme così completo da guidare per 70 anni la condotta dell'Arma, sia nel corso dei grandi eventi che si succedettero in tale periodo di tempo, sia nelle variazioni del suo ordinamento e nello svolgimento della sua vita interna.
Esso venne infatti sostanzialmente modificato solo dal "Regolamento d'Istruzione e di servizio" emanato con R.D. del 1° maggio 1892, poiché il Regolamento emanato nel 1867 non fece che adottare le varianti contenute nel R.D. 24 gennaio 1861 sulla "Riorganizzazione del Corpo dei Reali Carabinieri" emanato in occasione del riordinamento dell'Esercito disposto sotto la stessa data.

2. REGOLAMENTO SULLA "RIORGANIZZAZIONE DEL CORPO DEI CARABINIERI - 1861"
Tale Regolamento introdusse:

  • la costituzione del Comitato (v.) in luogo dei Comando del Corpo;

  • l'istituzione delle Legioni (v. Ordinamento - v. Legione - v. Scuola Allievi) con la composizione dello Stato Maggiore di ciascuna, cioè un relatore, capitano o maggiore; un aiutante maggiore, luogotenente o sottotenente; un ufficiale pagatore, capitano od ufficiale subalterno; un ufficiale d'amministrazione, subalterno; un ufficiale subalterno addetto; un medico di Battaglione (medico di Reggimento per la Legione Allievi e la Legione di Cagliari);

  • l'istituzione delle Sezioni in luogo delle Suddivisioni.

Per il resto, la materia, sempre ripartita in quattro Parti, rimase pressoché inalterata, meno il capitolo IV della Parte seconda del Regolamento 1822, relativo alle "Reviste mensili", che venne soppresso, evidentemente perché il nuovo ordinamento territoriale assunto dall'Arma trasferiva naturalmente agli ufficiali diretti il controllo prima demandato alle autorità che all'Arma erano estranee.

3. REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO PER L'ARMA DEI CARABINIERI - 1892
Questo nuovo Regolamento Generale presentò in linea generale le seguenti sostanziali innovazioni rispetto a quello del 1822:

  • fu preceduto da una nota preliminare (contenente direttive d'ordine pratico o morale per i comandanti di Legione), che mancava nel Regolamento 1822, il che si spiega con l'istituzione delle Legioni avvenuta nel frattempo;

  • lo stesso nuovo Regolamento Generale, chiamato "d'Istruzione e di servizio" fu accompagnato sotto la stessa data del 1° maggio 1892 da un "Regolamento Organico per l'Arma dei Carabinieri" - il primo della serie (v. Regolamenti Organici) sommariamente indicativo delle nonne sulla istituzione e prerogative dell'Arma, sulle attribuzioni degli ufficiali e dei sottufficiali che nel 1822 erano state incorporate nel testo del Regolamento Generale;

  • le quattro Parti in cui era suddiviso il Regolamento Generale 1822 divennero nel nuovo Regolamento sette Libri, così intitolati: libro I, dell'Istruzione; libro II, Servizio d'istituto; libro III, Servizio interno; libro IV, Visite periodiche ed ispezioni; libro V, cambi di residenza; libro VI, Disciplina; libro VII, Assegni speciali, seguiti da tre allegati: a) elenco dei delitti di azione privata; b) contravvenzioni; e) delitti punibili colla reclusione o detenzione sino ai tre mesi.

Un nuovo Regolamento Generale venne approvato con R.D. del 24 dicembre 1911, poco innovativo rispetto a quello precedente. Esso ebbe nel 1933 una ristampa preceduta dalla seguente nota:
"Per quanto tutte le aggiunte e varianti dal 1912 in poi, siano state di mano in mano sancite e comunicate dagli organi competenti, si ritiene opportuno riprodurre qui di seguito l'attuale ordinamento dell'Arma:
a)    un Comando Generale;
b)    6 Ispettorati di Zona;
c)    una Scuola Centrale;
d)    20 Legioni territoriali;
e)    una Legione Allievi.
Alle dipendenze della legione territoriale di Roma sono:
a)    1 Squadrone Carabinieri Guardie del Re;
b)    2 Battaglioni Carabinieri Reali;
c)    1 Gruppo Squadroni Carabinieri Reali.
Alle dipendenze della Legione Territoriale di Palermo: un Battaglione Carabinieri Reali
".
E' da tener presente che con R.D. 16 luglio 1936 n. 1594 vennero istituite le Divisioni Carabinieri 1^ "Pastrengo" con sede a Milano, e 2^ "Podgora", con sede a Roma. Con la loro istituzione ogni Divisione territoriale assunse la denominazione di "Gruppo" (oggi Comando Provinciale). Con dispaccio del Ministero della Guerra del 24 gennaio 1939 venne costituita la 3^ Divisione "Ogaden" con sede a Napoli.

In data 1° settembre 1953 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, a firma dei Comandante Generale generale di C.A. Alberto Mannerini, emanò la ristampa aggiornata del Regolamento Generale del 24 dicembre 1911. Si trattò in pratica di un vero e proprio nuovo Regolamento.
La premessa a quest'ultimo non fece che ribadire nella sostanza, in sei distinti paragrafi, i concetti e le direttive della "Nota preliminare" del Regolamento del 1911, ma la materia trattata - pur senza discostarsi di molto dalla precedente articolazione - accolse ed ordinò tutti i principi innovatori impostisi nel frattempo sul piano morale, ordinativo ed operativo.
Il nuovo Regolamento venne suddiviso in otto parti, rispettivamente così intitolate: prima Addestramento;
seconda Servizio istituzionale;
terza Ordinamento degli uffici e delle caserme;
quarta Organizzazione del servizio di caserma;
quinta Visite ai comandi dipendenti;
sesta Trasferimenti e destinazioni;
settima Disciplina;
Ottava Assegni speciali.

L'antecedente capitolo generale "Istruzione" s'intitolò "Addestramento" nella parte prima del nuovo Regolamento e fu preceduto dalle seguenti "generalità":
"L'addestramento abbraccia il complesso delle attività dirette alla formazione del carattere e della preparazione militare e Professionale dei militari dell'Arma.
L'addestramento pertanto comprende:

  1. l'educazione morale, che costituisce il presupposto basilare dell'attività singola e collettiva. Essa è volta a creare ed alimentare: amor di patria, sentimento del dovere e dell'onor militare, spirito di sacrificio e di disciplina, amore di responsabilità, attaccamento all'Arma;

  2. l'affinamento delle facoltà intellettuali, teso particolarmente allo sviluppo delle capacità di ragionamento e dello spirito di iniziativa;

  3. l'educazione fisica, intesa come educazione del corpo e dello spirito e tendente al miglioramento delle qualità fisiche individuali per elevare il livello medio della massa;

  4. l'istruzione militare e tecnico-professionale, diretta a fare acquisire ad ogni militare dell'Arma le nozioni specifiche individuali necessarie a ciascuno per ben disimpegnare i compiti relativi al suo grado ed alle sue speciali funzioni;

  5. l'istruzione collettiva, che tende a far sì che i reparti dei carabinieri sappiano operare nei servizi d'istituto ed in campo tattico, inquadrati in unità superiori, anche se di altre Armi;

  6. il miglioramento della cultura generale dei militari di ogni grado e dei quadri in particolare".

Di conseguenza, le norme relative all'addestramento degli ufficiali vennero così variate:
"L'elevatezza e la complessità della missione affidata all'ufficiale dei Carabinieri, rendono necessaria una cultura generale vasta e completa, tale da conferirgli ampiezza di vedute e dargli la possibilità di seguire consapevolmente la vita nazionale, nelle sue multiformi manifestazioni politiche, sociali, economiche e culturali e di riferire sulla situazione nella sua giurisdizione con cognizione di causa e con spirito di assoluta indipendenza. Oltre a ciò, una vasta cultura gli conferirà prestigio presso le autorità e presso la popolazione con le quali deve mantenere contatti nonché presso i dipendenti, ai quali riuscirà più accetta ed efficace la sua azione di comando.

Da quanto è detto sopra, emerge in modo chiaro come nell'ufficiale debbono fondersi armonicamente il vigore fisico, il carattere e le qualità intellettuali.
Egli deve possedere una cultura generale e tecnico-professionale adeguata alle esigenze del suo grado ed in modo particolare la capacità di istruire, comandare e guidare il reparto di sua spettanza, sia in pace sia in guerra ( .. )
".
La cura posta nel nuovo Regolamento sul tema dell'istruzione e dell'addestramento si pose in evidenza anche nelle norme del successivo cap. 15: "qualsiasi istruzione richiede una preparazione: essa deve perciò essere preordinata in modo che l'istruttore posa ottenere il massimo rendimento con la maggiore economia di tempo, di sforzi e di mezzi (...)".
Nella Parte seconda (Servizio istituzionale) si stabilì innanzitutto al capitolo I la distinzione tra:

  • stazioni capoluogo, nella stessa caserma sede di comando d'ufficiale;

  • stazioni urbane, dislocate nello stesso centro dove ha sede un comando d'ufficiale;

  • stazioni distaccate, tutte le altre. Era competenza del Comando Generale istituire stazioni temporanee e posti fissi su proposta dei comandi di Legione.

Venne inoltre sancita l'istituzione di appositi nuclei per la vigilanza nell'interno degli scali ferroviari, per l'assistenza ai dibattimenti e per le traduzioni dei detenuti. Per integrare l'attività dei comandi territoriali vennero istituiti i Battaglioni mobili e i Nuclei autocarrati a disposizione dei comandanti di Legione o di Gruppo. Soppressa la distinzione del servizio dei Carabinieri in ordinario ed eventuale, tutti i compiti dei militari dell'Arma furono compresi nel servizio istituzionale.

Le "norme per l'esecuzione del servizio" - titolo che sostituì quello di "contegno e doveri generali del servizio" - furono precedute questa volta da norme generali, iniziate al n. 59 dalla formula (già allora secolare ed ancora oggi vigente).
"I militari dell'Arma devono tener presente che una non interrotta ed attiva vigilanza e l'azione repressiva costituiscono l'essenza della loro missione", formula che usò più propriamente il termine "missione" in luogo di "servizio".
Venne ripristinato il principio che "i militari dell'Arma debbono sempre considerarsi in servizio anche quando non vi siano stati espressamente comandati" ed introdotto quello che "ogni servizio ha inizio dalla caserma e ha termine in essa", diretto soprattutto ai militari ammogliati aventi alloggio fuori caserma.

La Parte terza introduceva un titolo nuovo, l'Ordinamento degli uffici e delle caserme, trattando diffusamente sulla loro condizione e tenuta, mentre la Parte quarta trattava dell'Organizzazione del servizio di caserma e conteneva una serie di norme innovative.
Altro elemento innovativo fu l'enumerazione degli incarichi di carattere tecnico e relativi doveri:

  • servizio radio: un ufficiale capo centro trasmissioni al Comando Generale e un sottufficiale capo centro presso i comandi di Legione, affiancati da un sottufficiale radiomontatore; un capo stazione radio presso i Battaglioni mobili e i Nuclei autocarrati;

  • servizio automobilistico: sottufficiale capo officina legionale, capo officina di Battaglione mobile; sottufficiale capo dell'Autodrappello presso le Legioni e le Scuole oppure addetto alla manutenzione e riparazione degli automezzi presso i comandi di Gruppo;

  • telefonista di servizio, autisti e motociclisti di servizio, ciclisti di servizio, piantone alle autorimesse aventi più di cinque automezzi.

Le visite ai comandi dipendenti erano trattate nella Parte quinta. Vi veniva mantenuto il principio della visita periodica che poteva essere inattesa, usando il termine di non preavvisata, ma in questa materia taluni principi antecedenti vennero mutati o diversamente formulati. Per esempio:

  • "Le visite costituiscono non un compito occasionale, ma una funzione di comando fra le più importanti e complete, in quanto pongono ufficiali e comandanti di Sezione a diretto contatto con i propri dipendenti e perciò nelle condizioni migliori per svolgere una più immediata ed efficace azione direttiva e di controllo.

  • Massima importanza assume la visita periodica alla Stazione che, quale reparto essenzialmente operante, richiede, più degli altri l'assidua opera direttiva e sostenitrice dei superiori.

  • Le visite, di massima, non sono preavvisate e devono sempre essere effettuate senza alcuna forma di fiscalismo, per svolgersi, invece, con carattere di accostamento del superiore all'inferiore, in modo che questi ravvisi e senta essenzialmente nel corso della visita il premuroso interessamento, l'azione di guida e di sostegno del superiore".

Le prescrizioni relative ai trasferimenti e destinazioni vennero trattate nella Parte sesta e si uniformarono al diverso ordinamento assunto dall'Arma, introducendo taluni criteri dapprima non specificati.

Per quanto attiene alla Disciplina, trattata nella Parte settima, quasi immutate furono le norme di carattere generale premesse a così importante argomento, segno di quanto si mantenessero saldi nell'Arma i principi dell'attaccamento al dovere, della consapevole responsabilità e del leale comportamento.
Si avvertì però la necessità, certamente suggerita dall'accresciuto livello intellettuale e culturale delle nuove generazioni dei Carabinieri, di far seguire a tali principi alcune specifiche direttive in merito all'amministrazione della disciplina:
"Nel governo disciplinare del personale, il superiore non può prescindere dal fatto che l'Arma è costituita di elementi volontari nei quali sono sviluppati l'amor proprio e, specialmente nei giovani, il senso di emulazione, l'aspirazione a migliorare professionalmente e a progredire nella carriera. Sul loro avvenire le punizioni possono, a seconda della gravità, avere ripercussioni dannose anche a lunga scadenza di tempo. Il superiore, pertanto, pur senza discostarsi dai principi sanciti dal regolamento di disciplina, accentua, nel governo disciplinare del personale, quel tatto e quel carattere di ponderazione e di comprensione che valgono a conferire alla sua azione un senso di coscienziosa e serena equità, diretta a ben graduare e dosare tutti i provvedimenti adottati (...)".
Si ebbe cura, inoltre, di precisare due criteri fondamentali:

"(n. 625) - (...) Non si praticano verifiche sulla base di ricorsi anonimi che debbono essere cestinati a meno che i fatti in essi rappresentati non si presentino sotto l'aspetto di reato. Per i ricorsi firmati si accerti e si riconosca anzitutto il firmatario astenendosi da ogni altra indagine ove i ricorsi stessi risultino a firma apocrifa.

(n. 626) - Nel limite delle facoltà ad essi attribuite (...) e quando la necessità di tal misura risulti palese, possono gli ufficiali accrescere o diminuire le punizioni inflitte dai loro subordinati, ma tale intervento deve essere limitato ai soli casi in cui si tratti di mettere riparo ad atti di debolezza e di eccessivo rigore, di parzialità e di ingiustizia che per avventura fossero stati commessi".

Compare per la prima volta in un Regolamento la voce "mancanze contro l'apoliticità", così redatta (n. 668): "Dato il carattere di assoluta apoliticità dell'Arma, a nessun componente di essa è consentito di dimostrare, con parole e con atti, predilezioni ovvero avversioni verso qualsiasi partito, corrente, movimento politico e verso esponenti di esso. Chiunque commette azioni in contrasto con tale norma, deve essere adeguatamente punito".
Nella Parte ottava (Assegni speciali) la normativa venne completamente rimaneggiata, abolendo l'enumerazione dei soprassoldi e delle indennità, quella dei premi-arresti, dei premi e quote contravvenzionali, sopprimendo anche la voce gratificazioni.

4. REGOLAMENTO GENERALE VIGENTE PER L'ARMA DEI CARABINIERI
Poiché il vigente Regolamento Generale è la ristampa aggiornata di quello emanato in data 1° dicembre 1963, esso costituisce, senza soluzione di continuità, il testo conclusivo della serie dei Regolamenti Generali dell'Arma. Mantenendo inalterata la suddivisione in otto parti e la loro denominazione, ha trasferito nella sua Appendice la materia delle traduzioni, degli accompagnamenti e della scorta a corpi di reato, antecedentemente trattata nella parte seconda (servizio istituzionale). Anche la Premessa è rimasta sostanzialmente invariata, perché radicata ormai nella tradizione e nei princìpi. Le poche varianti che vi si possono riscontrare rispondono più che altro ad esigenze di stile.
Solo negli anni più recenti sono state introdotte normative innovatrici, alcune addirittura in fase sperimentale, per cui si è ritenuto di non attualizzare la trattazione dell'argomento, ma di limitarla ai suoi aspetti storici.