Non tutti sanno che...

RAPPORTI DELL'ARMA DEI CARABINIERI CON LE AUTORITA' DI GOVERNO

Da sempre tali rapporti sono stati regolati con norme precise. All'atto della sua fondazione, l'Arma dei Carabinieri (allora Corpo dei Carabinieri Reali) dipendeva dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni per il "mantenimento della pubblica tranquillità e del buon ordine" e dalla Segreteria di Stato di Guerra e Marina per ogni incombenza d'ordine militare.
Il Corpo dei Carabinieri era allora articolato in sei Divisioni, tante quante erano le Divisioni militari degli "Stati di terraferma" dei quali si componeva il Regno di Sardegna, e cioè: Torino, Savoia, Cuneo, Alessandria, Nizza e Novara, che con le Regie Determinazioni 15 dicembre 1815 divennero Governatorati (solo più tardi, il 9 novembre 1816 venne soppressa la Divisione di Nizza ed istituita in suo luogo quella di Genova).

Ad evitare che la dipendenza diretta dei Corpo dei Carabinieri dalle accennate Segreterie di Stato degli Interni e della Guerra creasse possibilità di malintesi o frizioni tra le Divisioni dei Carabinieri ed i Governatori, l'8 gennaio 1816 il Primo Segretario per gli Affari Esteri, marchese di San Marzano, fece pervenire ai Governatori una lettera d'istruzione, nella quale si diceva tra l'altro: " (...) I Governatori stanno mallevadori presso il Re della tranquillità ed ordine pubblico che dee mantenersi nella Divisione loro rispettivamente affidata. Il Presidente del Buon Governo [creato con le stesse Regie Patenti istitutive del Corpo dei Carabinieri con funzioni di sovraintendenza di polizia e quindi di comando del Corpo] ed il Corpo dei Carabinieri stanno mallevadori presso il Re della tranquillità ed ordine pubblico che deve mantenersi in tutto lo Stato (...).

(...) In dipendenza della obbligazione di sopra fissata al Presidente del Buon Governo, Comandante del Corpo Reale de' Carabinieri, e relativa alla conservazione della tranquillità ed ordine pubblico in tutto lo Stato, esso ha in tutta l'estensione dello Stato medesimo quegli stessi diritti che nella limitazione di ciascheduna Divisione al Governatore di essa s'appartengono. Ne' dalla identità dei diritti a codeste due Autorità spettanti, debbesi dedurre come necessaria conseguenza che nel loro esercizio s'urtino esse, e s'incaglino a vicenda... E estringendo qui, come ragione vuole, le osservazioni a quanto riflette i Governatori, essi debbono in primo luogo riconoscere, che S.M. avendo creduto cosa utile lo istituire la Presidenza del buon Governo, ed il Corpo Reale de' Carabinieri avrebbero necessariamente ad annientarsi le Regie intenzioni ed a rendersi di nissuna utilità le istituzioni suddette quando dalle particolari autorità divisionarie si paralizzasse l'esercizio d'una autorità, la quale deve agire sopra l'università dello Stato (...)".

Con Patenti 15 ottobre 1816 Vittorio Emanuele sostituì all'Ispezione Generale di Buon Governo, affidata al Comando del Corpo dei Carabinieri, il Ministero di Polizia, sottraendo così ai Carabinieri quelle alte funzioni di polizia politica che loro derivavano dai compiti istituzionali del Buon Governo. Tali funzioni vennero però loro riaffidate da re Carlo Felice con la soppressione del Ministero di Polizia e sancite nel Regolamento Generale dell'Arma emanato il 16 ottobre 1822.

Tale Regolamento rese ancor più dettagliate le "Relazioni del Corpo colle diverse autorità" prescrivendo al capitolo I:

"art. 111 - Il corpo de' Carabinieri Reali dipende dalla Regia Segreteria di Guerra e Marina per tutto ciò che riflette l'organizzazione, la forza, il personale, la disciplina, il materiale, la fissazione dei circondari dei diversi comandi, il collocamento, ed il movimento delle Stazioni.
Per questi ultimi oggetti la Segreteria di Guerra opera sempre di concerto col Ministero degli interni, e previene nei movimenti del personale i Governatori delle Divisioni.

Art. 114 - Per tutto ciò che riguarda la sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico, la tranquillità interna, e la polizia civile e giudiziaria, il Corpo dipende dalla Regia Segreteria di Stato (Interni) dalla quale emanano i relativi ordini, ed a cui si deve render conto mensuale del servizio giornaliero ed ordinario delle Brigate; di quello fatto dietro richiesta delle autorità, od in esecuzione delle leggi di pubblica amministrazione; di tutti gli arresti e catture; delle condotte di brigata in brigata di prigionieri inquisiti o condannati; delle scorte di danaro spettante al Regio Erario, o di corrieri delle Regie poste; della vigilanza sui mendicanti, oziosi, vagabondi, persone senza sussistenza, e poste sotto la special vigilanza delle autorità; di tutti gli attentati commessi contro la sicurezza delle persone o delle Autorità, e finalmente della vigilanza all'eseguimento delle sentenze dei tribunali".
Dopo avere regolato nel Capitolo II le "Relazioni colle autorità giudiziarie, politiche e amministrative", il citato Regolamento Generale del 1822 prescrisse al Capitolo III le "Relazioni del Corpo colle autorità militari" stabilendo all'art. 133: "Gli Uffiziali del Corpo dipendono dai Governatori e Comandanti Generali le Divisioni, come pure dei Comandanti Militari fissi, per tutto ciò che interessa l'ordine pubblico, e le incumbenze di polizia loro affidate". ... precisando all'art. 140 per i Comandanti le Divisioni dei Carabinieri: "Devono essi pure informare i Governatori degli avvenimenti straordinari, che possono motivare disposizioni particolari di servizio
".

Per quanto si riferiva all'Autorità giudiziaria, nel Regolamento in parola si menzionavano, genericamente, le relazioni dei comandi dei Carabinieri con le autorità giudiziarie, politiche ed amministrative, stabilendo che l'azione di tali autorità verso il Corpo non poteva "esercitarsi altrimenti che in forma di richiesta", e dettero norme specifiche solo in merito all'esecuzione dei mandati di cattura ed all'escussione dei militari del Corpo come testimoni da parte dei giudici.

Il Regolamento Organico dell'Arma emanato il 1° maggio 1892, a distanza di settant'anni dal Regolamento Generale di cui sopra, senza innovare le norme relative alla dipendenza dell'Arma dai Ministeri della Guerra e dell'Interno, introdusse uno specifico rapporto con il Ministero della Marina (scisso dal precedente dicastero di Guerra e Marina) e precisò i rapporti con l'Autorità giudiziaria, come risulta dagli articoli che seguono:

"Art. 31 - L'Arma dei Carabinieri Reali dipende dal Ministero della guerra per tutto ciò che riguarda il suo ordinamento, la disciplina, l'amministrazione e per tutto quanto ha tratto al servizio militare, nonché pel suo riparto territoriale.
Per quest'ultimo oggetto e per la destinazione degli ufficiali, il Ministero della guerra opera sempre previo concerto col Ministero dell'interno.

Art. 32 - L'Arma dipende altresì dal Ministero della guerra per tutto ciò che concerne il suo concorso alle operazioni della leva, alla diramazione dei manifesti di chiamata, la vigilanza sui militari in congedo ed in licenza e le ricerche dei mancanti alla chiamata, dei renitenti, dei disertori, ed evasi dagli stabilimenti militari di pena.

Art. 33 - Per tutto quanto riguarda il suo speciale servizio d'istituzione l'Arma dipende dal Ministero dell'Interno.
In caso di bisogni straordinari il Ministero dall'interno può ordinare concentramenti di forza e riunione di stazioni.

Art. 34 - Per il servizio di vigilanza che presta negli arsenali marittimi, per la sorveglianza sui militari in congedo e per la ricerca dei renitenti e disertori dell'Armata, l'Arma dipende dal Ministero della Marina.

Art. 35 - L'arma dei Carabinieri Reali riceve direttamente i mandati dall'Autorità giudiziaria e trasmette direttamente all'autorità medesima i verbali degli arresti e di ogni altro suo atto, eseguito tanto in esecuzione di tali mandati, come in dipendenza degli obblighi che il Codice di Procedura Penale fa agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 47 - I comandanti dell'Arma adempiono verso l'Autorità giudiziaria gli obblighi che loro incombono come ufficiali di polizia giudiziaria e forniscono alle autorità stesse tutte le informazioni che loro venissero chieste nell'interesse della giustizia.
Inoltre, se richiesti, i comandanti di divisione riferiscono ai procuratori generali i reati che avvengono nel territorio del loro comando.
Lo stesso, se richiesti, praticano i comandanti di compagnia e di tenenza pel loro territorio, verso i procuratori dei Re".

In data più vicina ai giorni nostri, il 14 giugno 1934, con Regio Decreto n. 1169 venne promulgato un nuovo Regolamento Organico per l'Arma, nel quale le dipendenze dell'Istituzione vennero così stabilite:

Art. 52 - L'Arma dei Carabinieri dipende dal Ministero della Guerra per tutto ciò che riguarda il suo reclutamento, l'ordinamento, la disciplina, l'amministrazione, il governo dei quadri, l'equipaggiamento, l'armamento, la rimonta, il materiale ciclistico ed automobilistico e relativo equipaggiamento occorrente per tutti i servizi pei quali non provvede il Ministero dell'Interno in conformità dell'art. 54.
L'Arma dipende anche dal Ministero della Guerra per quanto ha tratto al servizio militare nonché al suo riparto territoriale.
Per quest'ultimo oggetto e per la destinazione degli ufficiali il Ministero della Guerra opera sempre di concerto con quello dell'Interno.

Art. 54 - L'arma dei Carabinieri dipende invece dal Ministero dell'Interno per quanto ha tratto al servizio d'istituto, d'ordine e di sicurezza pubblica, all'accasermamento ed al casermaggio, nonché per tutto ciò che riguarda il materiale ciclistico ed automobilistico e relativo equipaggiamento necessario per il servizio di polizia.
Il Ministero dell'Interno può ordinare concentramenti di forza ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Art. 55 - L'Arma dei Carabinieri dipende inoltre dal Ministero della Marina e da quello dell'Aeronautica per tutti i servizi.. che essa disimpegna per conto di detti Ministeri.
In merito all'Autorità giudiziaria, il Regolamento - senza far cenno esplicito di dipendenza come per i Ministeri della Guerra e dell'Interno - prescrisse: "L'arma dei Carabinieri riceve, direttamente, dall'autorità giudiziaria i mandati di cattura, di arresto e di accompagnamento, gli ordini di cattura e di arresto e trasmette all'Autorità medesima direttamente i verbali degli arresti e di ogni altro suo atto, tanto in esecuzione di tali mandati ed ordini quanto in dipendenza degli obblighi che il Codice di Procedura Penale fa agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
".
In questi obblighi, dilatatisi nel tempo di pari passo con l'espandersi ed il variare degli aspetti della criminalità, si spiega la strettissima cooperazione attuale dell'Arma con gli organi della Magistratura.

Il vigente Regolamento Organico dell'Arma non si discosta nella sostanza dalle norme di cui sopra, alle quali aggiunge per i comandanti di Legione (oggi Regione) il compito di trasmettere ai vari Ministeri "i lavori periodici che venissero richiesti" e di informarli "dei fatti di particolare importanza che possano interessarli sempre che per gli stessi non siano già state fatte le prescritte segnalazioni dai dipendenti comandi", prescrivendo altresì ai comandanti di Legione (oggi Regione) di corrispondere "direttamente con i Ministeri stessi per quegli altri affari regolati da speciali disposizioni".

Dal tempo della fondazione dell'Arma sono dunque profondamente mutate le sue relazioni "colle diverse autorità". 16 Governatori del Regno di Sardegna sono diventati gli oltre 100 Prefetti della Repubblica, ai quali si affiancano, per i quotidiani prescritti contatti, altrettanti Questori.
Molteplici e complessi sono i rapporti che i comandi dell'Arma intrattengono con i Dicasteri, con taluni Enti e con altre autorità, ma inalterate si mantengono per l'Arma dei Carabinieri le secolari prerogative di costituire la prima Arma dell'Esercito, di vegliare sul mantenimento dell'ordine pubblico, sull'osservanza delle leggi, sulla sicurezza ed incolumità dei cittadini.
Restano soprattutto immutate nel Regolamento in vigore queste parole del Regolamento 1822: "Una vigilanza attiva, non interrotta e l'azione repressiva costituiscono l'essenza del suo servizio", con la sola differenza che alla parola servizio è stata sostituita la parola missione.