Non tutti sanno che...

ORDINARIO (vitto)

Dall'istituzione del Corpo dei Carabinieri sino ai giorni nostri - quindi con carattere di secolare continuità - si designa con tale voce il vitto consumato in caserma dai militari dell'Arma. Già nel Regolamento di disciplina e di servizio del 30 giugno 1815 vennero diramate al riguardo dal Comando del Corpo norme precise, tra le quali: "Sarà stabilito in tutte le stazioni del Corpo un solo ordinario, cui dovranno concorrere tutti gli individui componenti la stazione..." e "i brigadieri comandanti saranno di loro natura capi del detto ordinario, che verrà da essi somministrato colla più grande attenzione e vigilanza, sotto la loro personale responsabilità". Nello stesso Regolamento venne inoltre disposto: "Sarà fissa l'ora del pranzo e della cena. Il brigadiere capo d'ordinario avrà cura che sia diligentemente conservata la giusta porzione spettante ai carabinieri comandati di servizio, e che non si trovassero nell'ora stabilita come sopra". Di particolare interesse la specifica "aggiunta" posta al capitolo del vitto in comune: "Ad oggetto di distogliere vieppiù i Bass'Uffiziali e Carabinieri delle occasioni di commettere dei mancamenti, allontanandoli per quando è possibile dalle osterie... ed in vista anche della modicità dei prezzo attuale del vino, si giudica opportuno di prescrivere che nel giornaliero ordinario, venga sempre compresa una distribuzione di un boccale di vino per ogni Bass'Uffiziale e Carabiniere".

Nel 1822 il Regolamento Generale del Corpo stabilì, tra l'altro, che "ogni individuo tenuto all'ordinario [avesse] una massa apposta di lire 30, i di cui fondi non potranno essere impiegati per altro oggetto" e che l'ordinario si componesse di pane, vino, carne e legumi "col solito condimento",- infine: "...sarà inoltre tenuto il dettaglio della spesa giornaliera su di un libro apposito ostensibile a tutti gli individui compresi nell'ordinario, il quale sarà pure da essi firmato al fine di ogni settimana".
Appena due anni dopo (il 21 luglio 1824 - circolare n. 5533), il Comandante Generale De Geneys, deplorando che in qualche Stazione fosse invalsa l'abitudine, da parte del brigadiere comandante, di affidare alla propria moglie la "direzione esclusiva dell'ordinario" vietò ai sottufficiali che la loro moglie avesse "direttamente o indirettamente alcuna ingerenza nella direzione e spesa dell'ordinario". Considerato inoltre che "li Carabinieri possono essere frequentemente per affari di Regio. Servizio impediti di occuparsi di quello della cucina", permise alle Stazioni il provvedersi di "persona che aiuti.. scegliendo una donna di onesti costumi, scevra di ogni rimprovero e dell'età di almeno 40 anni".

La vigilanza del Comandante Generale dell'Arma sull'ordinario si mantenne costante. Ancora nel 1897 il tenente generale Bruto Bruti intervenne per regolare l'acquisto all'ingrosso dei generi alimentari, prescrivendo che fosse preventivamente concordato, di generale gradimento (ammettendo però il prevalere della maggioranza) ed effettuato alla presenza di almeno due carabinieri.
Il Regolamento Organico e Generale per l'Arma dei Carabinieri approvato con Regio Decreto 24 dicembre 1911 non modificò sostanzialmente le norme fin allora emanate sull'argomento, ma precisò che il vitto dovesse comporsi "di pane, vino, carne o pesce, pasta o riso, condimento e legumi..." e dispose che il vitto agli uomini comandati di servizio in residenza venisse "fatto portare al posto in cui si trovano per cura del comandante della Stazione".

Il Regolamento Generale pubblicato dal Comando Generale dell'Arma il 1° settembre 1953 non fece che aggiornare le norme via via sancite nel corso di quasi 140 anni dall'istituzione dell'ordinario, armonizzandole con i tempi nuovi come risulta della sintesi seguente: "presso tutti i reparti, per i sottufficiali, appuntati e carabinieri sono istituite apposite mense, gestite in economia; ... presso i capoluoghi di legione e presso i reparti con numeroso personale possono essere istituite mense separate per i sottufficiali; ... la spesa e per il vino dev'essere contenuta nella misura stabilita dalle disposizioni amministrative, curando che il vitto stesso sia sempre sano, sufficiente e variato; la spesa giornaliera viene particolareggiatamente annotata sul libretto della ripartizione della spesa e deve essere firmato alla fine di ogni settimana da tutti i conviventi. Quello per la distribuzione del vino, ostensibile agli interessati quando lo richiedano, e conservato dal comandante della stazione o da altro sottufficiale incaricato, e firmato da ogni militare alla chiusura dei conto vitto, dopo averne presa conoscenza; tutti i militari dell'Arma partecipanti alle mense hanno l'obbligo di costituire un fondo vitto... che sarà mensilmente portato alla pari, ritenendo sugli assegni di ogni militare l'importo corrispondente alla spesa per lui sostenuta durante il mese. Il fondo stesso deve essere sempre custodito dal comandante del reparto.

Presso i reparti con meno di 10 militari conviventi, l'acquisto dei viveri è fatto a turno da un appuntato o carabiniere, sotto la vigilanza del comandante di reparto; ... presso i reparti con forza superiore a 10 conviventi, indipendentemente dal personale incaricato dell'acquisto dei generi, al controllo della spesa, della gestione viveri e della confezione dei vitto provvede apposita commissione, composta da un sottufficiale o graduato e da due militari di truppa conviventi; essa è rinnovata quindicinalmente; ... presso i battaglioni e reparti equivalenti con forza accasermata non inferiore a tre compagnie, la commissione in parola, che durerà in carica un mese, è invece costituita da un capitano presidente, da un ufficiale inferiore di vettovagliamento e dall'ufficiale medico, ed è coadiuvata da una commissione controllo alle cucine; ... i militari comandati di servizio in residenza che non possono partecipare alla mensa comune, ricevono sul posto il vitto per cura dei comandante del reparto
".

Nel Regolamento Generale vigente (artt. 357-362), si riscontrano le precisazioni ed innovazioni di cui appresso:

  • "Sono esclusi dal parteciparvi [alle mense] gli ammogliati con famiglia ed i vedovi con prole ed altri congiunti conviventi a carico;

  • i militari possono a richiesta consumare i pasti fuori caserma. In questo caso l'autorizzazione è subordinata alle esigenze del servizio ed all'accertamento che il "locale pubblico o privato frequentato offra garanzie di serietà e di decoro". Tale accertamento spetta all'ufficiale diretto, che ne dà notizia, tramite gerarchico al Comandante del Corpo. Sono esclusi dal beneficio gli allievi sottufficiali che non hanno famiglia nella sede di servizio, gli allievi carabinieri e i carabinieri ausiliari che non sono in servizio presso i reparti dell'organizzazione territoriale;

  • facoltà di mense separate presso i capoluoghi di Corpo e presso i reparti con numerosi sottufficiali".