Non tutti sanno che...

      

MATRIMONIO

Aldo Carpi De Resmini, "Passeggiata domenicale", olio su tavola (1925).I propositi matrimoniali dei sottufficiali e militari di truppa dei Carabinieri formarono oggetto di rigorosa normativa sin dalla istituzione dell'Arma. Ne è testimonianza la seguente circolare emanata dal colonnello Alessandro di Saluzzo di Menusiglio in data 10 luglio 1819:

"Già da gran tempo l'importanza di frenare l'abuso delle domande in autorizzazione di non abbastanza riflessi matrimoni ha seriamente fissata l'attenzione del mio predecessore, del quale tengo a sommo pregio di seguire le traccie; ondè, che per assicurare alle famiglie dei bass'Iffiziali e Carabinieri quel mezzo di onorata esistenza necessaria al decoro dell'Arma, e che solo può prevenire l'inutile pentimento di un irremovibile passo, ho determinato: ... ogni qualunque individuo del Corpo che divisa d'ammogliarsi, prima d'impegnare la sua parola, deve portare l'officiale permesso del Colonnello, spedito in seguito alla domanda chegli avrà inoltrata...
La domanda sovracitata non è ammessa, se il richiedente non prova in modo legale: 1° che la persona, con cui vuole sposarsi, è di ottimi costumi; 2° chessa è nata da onesti parenti; 3° che ha in dote almeno cinque mille lire nuove. L'onestà dei parenti deve essere attestata anche all'oggetto d'ovviare all'inconveniente di vedere un membro del Corpo imparentarsi con persone appartenenti a classi vili ed abbiette per il mestiere che esercitano
".

Le "lire cinque mille" davano un reddito annuo di L. 250, che veniva corrisposto al militare "indipendentemente dal particolare suo stipendio".

Le norme emanate dai Comandi del Corpo sul matrimonio vennero raccolte e ordinate nel Regolamento Generale del 16 ottobre 1822, che così si esprimeva nell'articolo 485: "Il servizio del Corpo esige che tutti i militari di esso possano sempre disporre delle loro facoltà, dei loro momenti, della loro persona. La paga di un bass'Ufflziale e Carabiniere è calcolata in modo a provvedere, mediante regolata economia, alla propria sussistenza, e mal supplirebbe al mantenimento d'una famiglia, tanto più se numerosa. I militari del Corpo sono soggetti ad impreviste e lunghe assenze, a traslocazioni in stazioni lontane, e finalmente a far parte dei distaccamenti di campagna.

Di Pas, "Il sogno del Carabiniere" (serigrafia, 1970).Se queste gravi considerazioni devono essere ben ponderate prima di determinarsi ad eleggere lo stato coniugale, non meritano meno serio riflesso quelle della difficile convivenza delle famiglie nelle Stazioni, e del maggiore incentivo a contrarre debiti, degli stretti doveri d'educazione, ed infine dell'esistenza precaria, che malgrado la più accurata economia, non può mai bastare a provvedere, in caso di cessazione d'impiego o di morte, ad una famiglia sovente numerosa, e ridotta perciò alla miseria. Le condizioni in appresso descritte per assicurare in qualche modo mezzi di sussistenza alle famiglie degli ammogliati, provvedono in parte a quest'ultimo inconveniente, ma non possono dirsi di bastante guarentigia, stante le difficoltà che non di rado incontransi, nell'esigere le ancorché assicurate assegnazioni dotali
".

Di particolare interesse il comma successivo: "Non è dubbio adunque che lo stato coniugale non si confà con quello di un militare, e specialmente di un Carabiniere".

Seguivano nello stesso Regolamento "pel caso ove, concorrendovi mezzi particolari, fosse taluno in grado di superare le sovra espresse difficoltà... le regole da osservarsi tanto dai bass'Uffiziali e Carabinieri che fossero chiamati allo stato coniugale, quanto da quelli che già trovansi ammogliati". Tali regole erano nella sostanza conformi a quelle già riportate nella circolare del colonnello di Saluzzo, ma nell'articolo 493 si prescriveva in particolare: "Le famiglie degli ammogliati, riconosciute dal Corpo, sono ammesse ad alloggiare nelle caserme. I comandanti delle stazioni devono avere su di esse particolare vigilanza, usando della propria autorità, o riferendone ai superiori in circostanza grave, per quelle punizioni che possano essere del caso, estensibili anche all'esclusione dalla caserma".

Naturalmente connesse con quanto precede erano le norme contenute nell'art. 578: "Qualunque soggetto, che possa distrarre il Carabiniere dall'attenzione continua, ch'egli deve avere per l'eseguimento del suo dovere, deve essere troncato nel suo principio e represso. Ne è certamente uno più essenziali l'amoreggiamento; la facilità a cui sono esposti i Carabinieri nelle loro relazioni cogli abitanti, deve tanto maggiormente interessare i Comandanti delle Stazioni ad invigilare su questa parte della disciplina il menomo loro andamento.

La colpa sarebbe gravissima nel commercio con donna maritata, mentre, oltreché illecite, sono incalcolabili le conseguenze che possono derivarne; ma non sarebbe meno riprovevole la frequenza d'una nubile, ancorché con intenzione di matrimonio.
Il Carabiniere che troverebbe tutte le convenienze volute per ammogliarsi, deve attenersi a quanto è per un tale oggetto prescritto, ma permettersi mai una frequenza, senza che, fatte conoscere le sue intenzioni ai superiori, abbiane ricevuto il consenso; la cosa sarebbe viziosa poi, e meritevole di severa punizione, qualora senza rette intenzioni usasse lusinga o seduzione, ovvero facesse lecito di ammogliarsi clandestinamente e senza permesso.

... Colui, che si ammogliasse senza permesso, sarà passato al Corpo-franco e quel Carabiniere che dichiaratosi celibe nella sua ammissione al Corpo, si riconoscesse quindi ammogliato, sarà restituito al Corpo da cui proviene, o passato in altro se recluta volontaria
".

Negli anni seguenti non si ebbe alcun temperamento del rigore di tali norme: anzi la circolare ministeriale 204 dell'11 novembre 1844, diretta a tutti i Corpi dell'Esercito, premesso che "S.M. non volendo che quei bassuffiziali e soldati, che per imprudente condotta si pongono in condizioni tale che venga la necessità di permettere il loro matrimonio con la donna da loro sedotta, possano sperare mai di trarre dalle mancanze loro quei vantaggi e benefizi che la bontà sua concede a coloro che servono virtuosamente ed onoratamente" prescrisse che "nel caso di necessità di tale matrimonio non potranno tali bassuffiziali e soldati pervenire a vestire mai le divise di uffiziali" e che... "le mogli ed i figli da tali connubi procreati o dopo il regolare matrimonio, non saranno ne' quelle come mogli o vedove di militari considerate; ne' questi come figli od orfani loro".

Evidentemente la severità dei castighi comminati "dalle veglianti discipline" non riusciva ancora ad attenuare la frequenza delle infrazioni, «specie nella classe dei bass'ufficiali», se ad appena tre anni di distanza il Ministero lamentò con altra circolare (21.6.1847) che troppo frequentemente "vengono umiliati a S.M. od anche direttamente a questa R. Segreteria di Stato supplicazioni per parte di parenti, o delle donne stesse... per contestare la situazione in cui le medesime sono poste, in procinto di divenire madri, per imprudente contegno e malfondata lusinga". Interprete del volere di S.M., il Ministro Villamarina dinanzi "al temuto inconveniente del soverchio numero degli ammogliati nei Corpi, aggravato ancor da quello che per la falsa posizione e le inevitabili angustie che fa diminuire in tali individui la necessaria sollecitudine nel servizio al punto di renderli quasi inutili per il loro Corpo" dispose il loro congedo obbligatorio al termine della ferma e la loro incapacità ad essere ammessi "Per verun titolo a nuovo assoldamento".

Nel febbraio 1850, il nuovo Ministro Alfonso La Marmora affrontò la questione, oltre che per gli ufficiali, per i sott'ufficiali che si trovavano nella condizione di potere essere proposti per la promozione ad ufficiale: per i primi nessuna deroga possibile "senza far prova di possedere il reddito previsto dalle Regie Patenti del 29 aprile 1834", per "li bass'Uffiziali" esplicito invito ai Comandanti dei Corpi perché accertassero l'esistenza di sufficienti mezzi di fortuna per sopperire a se stessi anche in caso d'avanzamento "per conservare nel Corpo dell'Uffizialità quel decoro che si addice a questa distinta Classe della Società". Per il Corpo dei Carabinieri, il Ministro La Marmora, soprattutto allo scopo di diminuire il numero dei matrimoni, dispose nel dicembre 1854 che il sott'ufficiale non potesse contrarre matrimonio "se la prescelta non possiede una dote costituita in tante cedole od obbligazioni dello Stato pel valore reale di L. 10. 000 facienti L. 500 di rendita ; per il carabiniere, L. 6. 000 per L. 300 di rendita".

Dopo il Regolamento del Corpo dei Carabinieri Reali emanato nel 1862, che non innovò sostanzialmente le precedenti disposizioni concernenti il matrimonio dei militari dell'Arma, la serie delle norme restrittive venne interrotta da un decreto del 27 luglio 1871 che condonava le pene disciplinari inflitte "ai militari di bassa forza" per aver contratto matrimonio senza autorizzazione. Si trattò di temporanea clemenza, perché la regolamentazione del matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma confermò nel 1874 le modalità ed il rigore del passato, stabilendo per tutti l'autorizzazione preventiva del Ministro della Guerra ed in particolare: per i sottufficiali la condizione di una rendita libera di lire 400, la facoltà del matrimonio nella proporzione di uno su tre sottufficiali per ogni Legione e la retrocessione dal grado in caso di matrimonio "clandestino"; per i graduati e militari di truppa la soppressione della rendita e l'espulsione dall'Arma nel caso della stessa infrazione.

I successivi Decreti del 29 marzo 1891 e dell'11 luglio 1903 non modificarono sensibilmente la materia, poiché si limitarono a ridurre a L. 300 la rendita dei sottufficiali richiedenti il matrimonio (eliminandola per quelli ammessi al soprassoldo spettante dopo dodici anni di anzianità, marescialli esclusi) ed estendendo ai graduati di truppa la retrocessione del grado invece dell'espulsione dall'Arma in ogni caso di matrimonio senza autorizzazione. Il D. Luogotenenziale del 24 giugno 1915 concesse per la durata della guerra (1^ Guerra Mondiale, 1915-1918) la facoltà di contrarre matrimonio per procura ai militari sotto le armi, ma tale facoltà venne revocata con la G.U. del 27 settembre 1919. Il R.D.L. n. 2379 del 20 novembre 1919 autorizzò i sottufficiali dell'Arma a contrarre matrimonio al compimento dei nove anni di servizio, omettendo la condizione della rendita; per gli appuntati il limite minimo di anzianità di servizio venne portato ad anni 12. Successivamente (G.U. 5 aprile 1934) l'aliquota dei brigadieri ammessi a contrattare matrimonio venne limitata a due terzi del loro ruolo organico.

Il R.D. n. 902 del 2 maggio 1940 stabilì che i sottufficiali dell'Arma potessero essere autorizzati dai comandanti di Divisione a contrarre matrimonio solamente dopo aver compiuto il 28° anno di età; lo stesso limite venne prescritto per gli appuntati e carabinieri, ma con R.D.L. n. 178 dell'11 maggio 1944 venne disposto, per la durata dello stato di guerra, che i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma potessero contrarre matrimonio solo se sottufficiali di carriera o appuntati con tre rafferme compiute. Cessato lo stato di guerra, il D.L.L. n. 155 del 29 marzo 1946 autorizzò i marescialli dell'Arma dei tre gradi ed i brigadieri a contrarre matrimonio senza limitazione di numero, a condizione di avere ultimato 9 anni di servizio e compiuto il 28° anno di età, i vice brigadieri alle stesse condizioni, ma nei limiti del primo decimo della forza organica del loro grado, gli appuntati compresi nei primi tre quinti del loro organico ed i carabinieri compresi nel primo decimo della relativa forza, alla condizione comune di avere ultimato la terza rafferma triennale.

La Gazzetta Ufficiale dei 6 aprile 1956 promulgò la legge n. 185 del 23 marzo, che ai componenti l'Arma dei Carabinieri riconosceva la facoltà di contrarre matrimonio: per i marescialli, senza limite di età; per brigadieri, vice brigadieri, appuntati e carabinieri, al compimento dei trent'anni di età.
Le ultime disposizioni in materia per l'Arma risalgono: alla legge 19 maggio 1976 n. 322, per la quale i marescialli possono contrarre matrimonio senza limiti di età; alla legge 1 febbraio 1989 per la quale i carabinieri, i vice brigadieri e i brigadieri possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio, a meno che non abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.
Queste ultime disposizioni sono state abrogate dal D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66.