Non tutti sanno che...

MANO-FORTE

Espressione usata in origine dal Regolamento del Corpo dei Carabinieri per definire la pronta assistenza che i suoi militari erano tenuti a prestare su richiesta "a tutte le Autorità ed Impiegati per conto del Governo", tra i quali erano particolarmente citati gli esattori statali, gli addetti alle Dogane ed al Fisco, gli incaricati per la conservazione dei boschi e delle strade, i messi giudiziari "e finalmente qualunque persona che, trovandosi indebitamente molestata, od in pericolo, abbisogni del loro soccorso".

In caso di mano-forte ad esattori o doganieri il Regolamento disponeva che dovesse essere prestata tenendo conto della esistenza "di altra forza" a ciò destinata e pertanto senza pregiudizio per il servizio d'istituto. Se distaccamenti o militari isolati in transito per servizio avessero avuto bisogno di assistenza, questa doveva essere "premurosissima" mentre quella richiesta dalle "Autorità legittime" andava soddisfatta "nell'interesse del Regio o pubblico servizio" senza "esaminare la giustizia e la regolarità dell'operazione" ricadendone la responsabilità sulle Autorità stesse.

Il regolamento contemplava altresì il caso contrario (quello cioè della mano forte da prestare ai Carabinieri) nella seguente formulazione: "Allorquando i Carabinieri si trovassero minacciati od attaccati nell'esercizio delle loro funzioni, oppure quando prevedessero di non potere eseguire un ordine dell'autorità senza il concorso di una forza maggiore, potranno richiedere in iscritto, ed anche a voce in caso d'urgenza, le altre truppe, la Guardia nazionale, i preposti delle dogane, le guardie campestri ed ogni altro membro della forza pubblica, e quei cittadini che si trovassero presenti, di prestare mano forte".

Il concetto di mano-forte (o braccio-forte) non ha subito sostanziali modificazioni nel corso della storia dell'Arma. Esso è accolto anche nel vigente Regolamento Generale nel capitolo "Assistenza alle autorità, ai funzionari della pubblica Amministrazione agli agenti della forza pubblica ed ai militari isolati od inquadrati" e nel dettato degli articoli che vanno dal 200 al 203.