Non tutti sanno che...

GRATIFICAZIONE (o PREMIO)

L'erogazione di premi in danaro a compenso di segnalate operazioni o di prestazioni straordinarie di servizio venne sin dal 1815 applicata ai Carabinieri e ne troviamo prima estesa notizia nella deliberazione adottata dall'Intendente Generale di Torino in data 3 agosto di quell'anno (previa approvazione del re) allo scopo di "animarli ad invigilare colla maggiore attenzione su tutto ciò che può riflettere la pubblica tranquillità".

Innanzitutto venne stabilita a favore di ogni sottufficiale o carabiniere costretto a pernottare per servizio fuori della residenza, un'indennità da corrispondere nella misura seguente: per maresciallo d'alloggio a cavallo centesimi 70, per maresciallo d'alloggio a piedi centesimi 60, per brigadiere a cavallo centesimi 60, per brigadiere a piedi centesimi 5O, per carabiniere a cavallo centesimi 50, per carabiniere a piedi centesimi 40.
Per ciascuna delle seguenti operazioni di servizio si dispose inoltre: la gratificazione di franchi 25 per la cattura di un disertore, franchi 10 per l'esecuzione di un mandato d'arresto, franchi 50 per l'arresto d'ogni individuo fuggito dalle galere, franchi 5 giornalieri per scorta ai viaggiatori, franchi 3 per l'assistenza a feste o balli, franchi 2 al giorno per assistenza alle fiere e franchi i per l'assistenza ai teatri.

Alcuni anni dopo (1822) il primo Regolamento Generale dei Carabinieri confermò le indennità di pernottamento sopra specificate, così modificando i casi e la misura delle gratificazioni, indipendentemente dalla eventualità di diverse ricompense: per un disertore L. 25, per un renitente L. 5O, per un fuggitivo dalle galere L. 5O, per l'arresto di un contumace condannato alla galera perpetua L. 30, per un condannato a morte L. 40, da L. 6 a L. 30 per l'arresto d'un contumace secondo la pena già inflittagli, ad eccezione della galera perpetua.

Il Regolamento Generale del 1892 variò le indennità ai carabinieri in caso di scorte od assistenza, mantenendo pressoché invariata la misura e la casistica delle gratificazioni (chiamate premi).
Con R.D. 31 dicembre 1922 venne disposto all'art. 29: "Ai militari dell'Arma dei Carabinieri potranno essere concessi premi per importante risultato di servizio. A tale scopo sarà istituito un fondo di tre milioni nel bilancio del Ministero dell'Interno, che ne stabilirà le norme di erogazione".
Nei decenni successivi e sino ai giorni nostri la concessione dei premi si è ristretta nella generica motivazione che segue: "I militari dell'Arma che si distinguono per zelo, operosità e capacità nell'esecuzione di importanti operazioni di servizio, possono essere segnalati superiormente - indipendentemente dalle eventuali proposte di ricompense inoltrate in loro favore - per la concessione di premi in danaro anche da parte del Ministero dell'Interno".