Non tutti sanno che...

GIURAMENTO

Solenne impegno morale di mantenersi fedele a tutti i doveri dello Stato militare, assunto da chiunque entri a far parte delle Forze Armate. Il giuramento esiste presso tutti gli eserciti e risale a tempi assai lontani. Nell'antica Roma esso aveva carattere religioso. Gli ufficiali lo prestavano individualmente dinanzi al loro comandante; per i soldati la formula del giuramento veniva pronunciata da uno di essi e gli altri uscivano uno alla volta dalle file pronunciando le parole "idem in me" (lo stesso per me). Nei secoli successivi andò gradualmente perdendo ogni carattere di sacralità.

L'assetto nazionale assunto dagli eserciti nell'epoca moderna ripristinò via via l'aspetto solenne ed il carattere morale del giuramento.

Nell'anno 1822 ciò avvenne anche nel Regno sardo-piemontese, agli albori dello Stato italiano, ma il rituale del giuramento delle forze armate, fissato per il 15 marzo, venne preceduto di un giorno e nella "chiesa metropolitana" di Torino dalla fastosa cerimonia del giuramento a Carlo Felice da parte dei "cavalieri dell'Ordine Supremo.... dei grandi di corona con dignità e di quelli titolari... dei nobili della Divisione della Savoia, della Divisione di Torino, quindi delle Divisioni di Cuneo, Alessandria, Novara, Aosta, Nizza e Genova".

La circolare "relativa al modo di prestazione del giuramento della milizia" conteneva le seguenti istruzioni:
" (...)

  1. Che li carabinieri reali prestino il loro giuramento insieme colle altre truppe, e secondo le formule per esse prescritte, conservando in tale solennità li privilegi tutti portati dalle regie patenti 17 novembre p.p..

  2. Che li carabinieri reali in stazione, dove non vi sono altre truppe, prestino il loro giuramento in chiesa.

  3. Che al giuramento a prestarsi dalle sole stazioni de' carabinieri reali, o dalle truppe in distaccamento, assistino, ove non sianvi nel luogo le autorità indicate nell'ultimo alinea dell'articolo 3 del precitato regio editto, un ecclesiastico deputato dal vescovo, il giudice, ed il sindaco.

  4. Che gli uffiziali provvisti di pensione di ritiro, quelli in aspettativa, gli uffiziali sul piede provinciale, come sì quelli di ordinanza, che non si trovano sono le bandiere, e gli uffiziali, che hanno semplice grado nelle regie armate, prestino il loro giuramento nel luogo della loro residenza, se vi si trova un distaccamento di truppe, o se altrimenti nel capo luogo della provincia.

  5. Che gli uffiziali in servizio presso li varj corpi delle regie truppe, che sono nobili, epperciò anche tenuti al giuramento per tale loro qualità, prestino questi insieme coi nobili della provincia in cui trovansi stazionati.

  6. Che l'atto di giuramento delle semplici stazioni de' carabinieri reali, e de' distaccamenti, presso cui non saravvi commissario di guerra, abbia a rogarsi dal segretario de' comuni rispettivi in cui essi si trovano.

  7. Che gli uffiziali, bassi uffiziali, e soldati di servizio nel giorno della prestazione del giuramento dei corpi, o distaccamenti loro rispettivi, adempiscano questo atto in presenza del cappellano, e del comandante del corpo alla messa, a cui si recheranno nel primo giorno festivo, che terrà dietro a quello del giuramento solenne.

  8. Che la stessa forma si osservi a riguardo dei soldati dei contingenti provinciali al primo tornare ch'essi faranno alle loro brigate.

  9. Che le suddette istruzioni danno forma agli atti futuri in esse previsti senza render nulli quelli, che per lo avanti si fossero operati in modo diverso da quello dinanzi prescritto".

La formula di giuramento stabilita per i militari di truppa dell'Esercito sardo-piemontese, era la seguente: "Io N.N. giuro solennemente d'esser fedele a Dio, ed alla Maestà del Re... nostro Signore, e di lui successori legittimi: di servirla con onore e lealtà: di sacrificare anche i miei beni e la mia vita per la difesa della sua Real Persona, e pel sostegno della sua Corona e della piena sua autorità sovrana, anche contro i suoi sudditi, che tentassero di sovvertire l'ordine del Governo.

Giuro parimenti di non abbandonare mai né cedere le nostre insegne, ed il posto che mi verrà dai miei superiori affidato: d'ubbidire ai Generali ed altri miei superiori da S.M. nominati, d'onorarli, difenderli, e d'eseguire ogni loro ordine in tutto ciò che concerne il Regio servizio. Giuro di non avere carteggio, od intelligenza diretta od indiretta con Potenze straniere, di non accettare dalle medesime doni, pensioni, e distinzioni qualunque senza licenza di S.M., e di educare i miei figliuoli in questi leali sentimenti.
Giuro infine di non appartenere a nessuna setta o società proscritta dal Governo di S.M.: di non ascrivermi in avvenire, e di svelarne l'esistenza se ne fossi informato. Così Dio mi ajuti
".

Nell'anno 1848, proclamato da Carlo Alberto lo Statuto costituzionale fondamentale del Regno, la formula del giuramento venne modificata come appresso: "Io giuro di essere fedele a S.S. R M. ed ai suoi Reali precessori, di osservare lealmente lo Statuto, le leggi dello Stato e di adempiere a tutti li doveri che sono inerenti alla mia qualità di militare col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria".

Nei capoluoghi minori, sedi di comando di Stazione, la formula veniva pronunciata in caserma alla presenza del Sindaco dal sottufficiale comandante, che aveva la sciabola sguainata, dinanzi ai suoi militari in posizione di "present'armi". Subito dopo la lettura, il sottufficiale ed i suoi dipendenti gridavano simultaneamente "lo giuro!".
La formula dei giuramento ebbe da allora poche variazioni sino a raggiungere l'essenzialità di quella attuale: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni".