Non tutti sanno che...

FONDO VITTO

All'atto dell'istituzione dell'Arma, denominata allora Corpo dei Carabinieri Reali, per i brigadieri ed i carabinieri l'Amministrazione provvedeva a costituire un fondo (massa d'ordinario) per sopperire alle spese dei vitto in comune, chiamato ordinario (v.).
Con il Regolamento Generale del 1822 (art. 473) tale fondo venne stabilito nella misura di L. 30, portata a L. 50 nel Regolamento Generale del 1° maggio 1892 (art. 413) e successivamente incrementata via via che aumentavano i prezzi di mercato.
Il R.D.L. n. 2005 del 17 ottobre 1935 modificò le modalità di costituzione dell'antica massa d'ordinario, divenuta fondo vitto, stabilendo che questo venisse formato, nella misura di lire 200, con versamenti effettuati dai militari dell'Arma.

Dispose altresì che la Legione Allievi Carabinieri di Roma, l'unica allora esistente dopo la soppressione della Legione Allievi di Torino (v. Scuola Allievi) ritenesse dall'importo del premio di arruolamento dovuto all'allievo all'atto della sua promozione a carabiniere la somma di lire 200 e che tale somma, consegnata al militare in busta chiusa, venisse da questi affidata al comandante della Stazione, cui veniva assegnato.