Non tutti sanno che...

ELETTORI MILITARI

L'esercizio del diritto di voto da parte dei militari dell'Esercito - e quindi dell'Arma dei Carabinieri - venne introdotto dalla legge 17 marzo 1848 firmata dal re di Sardegna Carlo Alberto.
In proposito il Comando del Corpo dei Carabinieri diramò da Torino, in data 30 aprile 1849 ed a tutte le Stazioni dipendenti, la circolare n. 23961 che parzialmente trascriviamo, a firma dell'allora Comandante maggiore generale Federico Costanzo Lovera Di Maria:

"Per facilitare ai Carabinieri Reali la conoscenza dei casi cui devono in proposito avvertire, trascrivo qui di seguito un transunto degli articoli di detta legge, i quali determinano le condizioni e gli incumbenti da farsi per potere essere annoverati fra gli Elettori.
1°.    Godere per nascita o per origine dei Diritti Civili e Politici nei Regii Stati.
2°.    Essere giunti all'età d'anni 25 compiti all'epoca delle elezioni.
3°.    Sapere leggere e scrivere.
4°.    Pagare un annuo censo non minore di lire quaranta; e di sole lire venti per li nativi delle provincie di Savoia e di quelle di Nizza, Oneglia, Sanremo, Genova, Chiavari Levante, Novi, Savona, Albenga e Bobbio (art.1° della legge 17 marzo 1848).
(...)
8° Gli individui chiamati ad un impiego potranno usare il loro diritto elettorale nel distretto dove adempiono il loro uffizio, senza che siano dispensati dall'obbligo dell'accennata doppia dichiarazione per trasferire il loro domicilio nel luogo dove debbono sostenere la carica (art. 19).
9° La predetta dichiarazione da presentarsi al Comune dovrà accennare:
L'età del postulante, il censo che paga, la professione che esercita, e di riunire le condizioni di cittadinanza e di domicilio fissate dagli articoli 1 e 17 (art. 20).
La presente coll'annessa Circolare sarà letta in Brigata n . unita e ben spiegata a coloro tra i Carabinieri che si trovassero per avventura nel caso di farsi annoverare fra gli Elettori"


I collegi elettorali furono convocati il 15 luglio 1849 per l'elezione del primo Parlamento nazionale.