Non tutti sanno che...

CARABINIERI AUSILIARI

Con questa denominazione vennero assunti nel 1917 (Decreto Luogotenenziale n. 357 del 25.2.1917) 12.000 caporali e soldati di tutte le Armi e Corpi destinati ad assicurare all'Arma dei Carabinieri una forza numerica adeguata alle molteplici necessità di servizio determinate dallo stato di guerra. Essi vennero ripartiti tra i comandi territoriali dell'Arma, previa selezione basata sui requisiti richiesti dall'attestato di idoneità morale rilasciato, come per ogni arruolamento nei Carabinieri, a firma di un ufficiale. Con Decr. Luog. 2 dicembre 1917 ne vennero reclutati altri 6.000.

Gli ausiliari vestivano l'uniforme ordinaria dei Carabinieri a piedi, ne portavano le armi e le buffetterie, meno la sciabola. Tenuto però conto del loro grande numero, fu inizialmente disposto che, nell'attesa del corredo, essi prestassero temporaneamente servizio nelle Stazioni con la divisa grigio-verde di cui erano provvisti, applicando sulla giubba un "sovracolletto" di panno turchino con relativi alamari e sul berretto il fregio dell'Arma.

Per le difficoltà allora esistenti nel campo delle forniture militari, le buffetterie vennero ad essi distribuite anche in cuoio grigio-verde, e le borse da viaggio, normalmente in tela olona color marrone, anche in tela grigio-verde. L'assegno giornaliero dei Carabinieri Ausiliari era di lire 2,30 compresa la quota vestiario di lire 0,28. Venivano loro corrisposte anche le indennità ordinarie (viaggio e pernottamento) e quelle eventuali previste per i carabinieri effettivi. Disponevano inoltre di un "fondo massa vitto" di lire 70, che veniva corrisposto e mantenuto dall'Amministrazione legionale, alla quale andava riversato all'atto della cessazione del loro servizio nell'Arma.

I "Carabinieri Ausiliari" dovevano essere specialmente impiegati dalle Legioni in occasione di concentramenti di rinforzi imposti da esigenze di ordine pubblico, allo scopo di ottenere che i Carabinieri effettivi non venissero distolti dal normale servizio. Presso le Stazioni gli Ausiliari prestavano, nei primi mesi, servizio di istituto promiscuamente con graduati o carabinieri anziani, ai quali risaliva la responsabilità dei servizio. La durata della permanenza degli Ausiliari nell'Arma fu vincolata a 6 mesi dopo la conclusione della guerra.

Con Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 857 del 9 novembre 1945 venne disposto il reclutamento "volontario" di Carabinieri Ausiliari, per la ferma di leva di 18 mesi, tra i giovani appartenenti alla classe chiamata alle armi. Con esplicito richiamo al suddetto Decreto, la successiva legge 18 febbraio 1963 mantenne l'arruolamento di giovani aspiranti a compiere la ferma di leva nell'Arma dei Carabinieri, stabilendo che essi, dopo avere frequentato con esito positivo un corso d'istruzione di tre mesi presso le Legioni Allievi, godessero dei trattamento economico previsto per i carabinieri effettivi (L. 50.000).

La legge 11 febbraio 1970 n. 56 aggiunse, alla condizione preesistente di arruolamento dei Carabinieri Ausiliari nei limiti delle vacanze nei quadri organici, quella "dei limiti dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio". Per quell'anno, infatti, essi furono solamente 1300.

Le norme attualmente vigenti in materia di reclutamento dei Carabinieri Ausiliari modificano quelle basilari del D.L.L. 9-11-1945 e delle leggi successive in diversi punti fondamentali e soprattutto la durata del servizio di leva fissato in 12 mesi. Il carabiniere ausiliario ha la possibilità di diventare effettivo, al termine dell'obbligo di leva, previo un esame attitudinale, contraendo la ferma di quattro anni.