Non tutti sanno che...

BAFFI E BARBA

Originariamente ai militari dei Corpo dei Carabinieri non era consentito portare i baffi. Il divieto venne ribadito dal Regolamento Generale del Corpo emanato nel 1822:

Quest'ufficiale non avrebbe potuto avere baffi e barba così importanti prima del 9 settembre 1848: il Regolamento gli avrebbe consentito soltanto dei baffi che non oltrepassassero il labbro.... (art. 524) "I militari del Corpo non portano baffi, né spagnolina: le bazzette non devono oltrepassare la linea dell'estremità inferiore dell'orecchio all'angolo della bocca; i capelli non devono oltrepassare la fronte, né coprire le orecchie, ed essere in riga del colletto dell'abito".

Le "Determinazioni sovrane" del 25 giugno 1833, al capo undicesimo del "Regolamento sopra il corredo, la montura e la divisa delle Armate", introdussero la prima seguente modificazione per gli ufficiali: "I capelli saranno acconciati lisci, e dovranno essere tagliati corti così, che la fronte e le orecchie siano affatto scoperte, e che la goletta dell'abito non sia toccata dai medesimi. E' fatta facoltà agli ufficiali di portar i baffi e le basette; ma la rimanente barba così sul viso, come attorno il collo, vuol essere costantemente rasa. I baffi non dovranno oltrepassare il labbro, né perciò congiungersi colle basette. Le basette non potranno andar oltre la linea che si figuri tirata dalla estremità inferiore dell'orecchio dell'angolo della bocca".

Solamente la circolare del Ministero della Guerra - Divisione Armi Diverse - n. 547 del 9 settembre 1848 - dispose esplicitamente:
.... "Pel costume attualmente generalizzatosi in tutte le condizioni di persone non militari di portare i baffi, essendo cessato il principale motivo per cui, prima di siffatto uso, era fatto divieto ai Carabinieri Reali di qualunque grado di portarli, secondo l'art. 524 del regolamento generale pel servizio dell'Arma, si è perciò dal Ministero, anche in seguito all'eccitamento fattone dal Comandante di esso Corpo, significato che la prescrizione dell'articolo prementovato si intenderà in tale senso modificata, vale a dire che i Carabinieri Reali di qualunque grado potranno portare i baffi, come gli altri militari".

La contraddizione esistente tra la norma del 1833, che dava facoltà agli ufficiali di portare i baffi, e quella del 1848, che richiamava il divieto di portare i baffi fatto "ai Carabinieri di qualunque grado" non è altrimenti spiegabile che per qualche circolare interna del Corpo sfuggita alla ricerca storica.

Le prescrizioni relative alla cura della persona rimasero pressoché invariate, sino a quando la circolare n. 279 dei Giornale Militare Ufficiale 1919 non apportò la seguente modifica:
.... "Il militare può lasciare crescere i baffi ovvero tenerli rasi e può portare la barba di qualunque foggia, purché corta. I capelli devono essere tenuti corti, tanto da lasciare scoperti fronte, orecchie e collo".