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Il controllo in azienda ed i prelievi in caso di inquinamento
prelievo sulla base della situazione fattuale risultante dagli atti» (Cass.
Pen., sez. III, 12 gennaio 2000, n. 2234, Gulinucci).
Resta aperto il dibattito se il campione eseguito debba essere unico o
se invece debbano essere realizzati tre distinti campioni (con la conse-
gna di uno al soggetto interessato).
Noi restiamo convinti che nei prelievi a fini di controllo sanzionato-
rio il campione debba essere unico. Infatti tutta la costruzione della giu-
risprudenza penale ed amministrativa considera a nostro avviso sconta-
to che in questa procedura il campione sia unico, tanto è vero che il
principio cardine della non revisione delle analisi delineata nel contesto
della procedura del decreto 152/99 poggia le sue basi anche su tale uni-
cità del campione e reca come conseguenza la pratica inutilità del se-
condo e terzo campione atteso che - comunque - non potrebbero esse-
re utilizzati per ulteriori analisi appunto di revisione; ed il referto del la-
boratorio diventa “irripetibile” in senso penale procedurale proprio
perché non può essere “ripetuto” in sede di seconda analisi. Fa corolla-
rio a questa costruzione la severa ed intransigente giurisprudenza pena-
le ed amministrativa che, proprio perché il prelievo è unico ed irripeti-
bile, tende a garantire embrionalmente al massimo il soggetto titolare
dello scarico con tutti i sistemi di avvisi e preavvisi che sono - logica-
mente - finalizzati a santificare la sua partecipazione diretta al procedi-
mento di esame che sarà unico e non soggetto ad appello. E proprio per
questo le notifiche frettolose ed irrituali sono causa poi di (giustificate)
nullità di utilizzabilità dei referti di analisi, in quanto minano tali presup-
posti di fondo.
Conclusione
In conclusione, il quadro giuridico e procedurale sopra esposto ten-
de a rilevare come in caso di urgenza connessa ad una flagranza di rea-
to il personale del C.F.S. esperto può legittimamente compiere tutte le
attività di prelievo del caso con proficua garanzia di sviluppo proces-
suale in senso positivo; il personale non esperto, in caso di difficoltà per
vedere realmente garantita la presenza di tecnico ARPA in loco in tem-
po reale o comunque in tutti quei casi in cui si rende necessaria una ini-
Anno
II
ziativa autonoma di prelievo in un contesto di accertamento di reati,
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