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Il controllo in azienda ed i prelievi in caso di inquinamento
penale è soggetta alle ordinarie regole del C.P.P. e dunque può basarsi li-
beramente su ogni elemento utile che la P.G. abbia registrato in merito.
Non è ipotizzabile una fonte di prova selettiva, formale e tipicizzata in
un regolamento amministrativo.
Addirittura secondo la Cassazione per raggiungere la prova di tale
reato non sono neppure necessari i campioni e le analisi ma si può de-
durre la conferma da accertamenti logico-induttivi. Il che conferma che
nessun vincolo potenziale è individuabile nelle metodiche di campiona-
mento in relazione al sistema penale.
Si veda, a conferma, che la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fi-
ni penali, «va riaffermata la costante giurisprudenza di questa Corte in
tema di metodo di campionamento ed analisi e di valore meramente in-
dicativo di quello stabilito dalla legge in assenza di un’espressa commi-
natoria di nullità per il principio di tassatività delle stesse e nell’impossi-
bilità di ritenere sussistente un’ipotesi di inutilizzabilità, rilevabile d’uf-
ficio in ogni stato e grado del giudizio, poiché non trattasi di prove ille-
galmente acquisite, sicché non si rientra nel paradigma contemplato
dall’art. 191 c.p.p. Di conseguenza, poiché il decreto 152/99 non preve-
de in alcun punto l’inutilizzabilità dei campionamenti non eseguiti con
il metodo del campionamento medio, deve ritenersi implicitamente
confermato il principio che l’attività relativa al prelevamento dei cam-
pioni ha natura amministrativa e che la scelta del metodo più appropria-
to al caso specifico è rimessa alla discrezionalità tecnica della Pubblica
Amministrazione». (Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza del
30/7/2000 n. 9739 - Zamebelli Titton).
Va infine sottolineato come la Cassazione abbia sottolineato che
«l’attività relativa al prelevamento dei campioni ha natura amministrati-
va, per cui - prevedendo la legge, in via generale ed alternativa, sia il
campionamento istantaneo che quello medio - la scelta del metodo più
appropriato al caso specifico è rimessa alla discrezionalità tecnica della
P.A., e la eventuale carente motivazione dell’atto amministrativo in or-
dine alla suddetta scelta, finalizzata a rendere trasparente il comporta- 4
mento dell’operatore comporta solo una irregolarità di tipo procedi- n.
mentale, non sanzionata da nullità e comunque superabile attraverso il - II
controllo del giudice, che può ritenere attendibile e rappresentativo il
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