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Il controllo in azienda ed i prelievi in caso di inquinamento
rare meno del tempo previsto per il c.d. campionamento medio».
Con l’entrata in vigore del D.L.vo n. 152/99 si è posto il problema
se il metodo di campionamento ai fini dell’accertamento delle viola-
zioni deve essere considerato strettamente connesso alla luce di quan-
to disposto dall’Allegato 5 del decreto medesimo sulle modalità di
campionamento.
La giurisprudenza della Cassazione ha in realtà sottolineato l’impos-
sibilità di ritenere motivo di nullità o di inutilizzabilità dell’accertamen-
to la carenza di motivazione della scelta del metodo di analisi. Questo
sia in ottemperanza al principio di tassatività dei vizi dell’atto proces-
suale, in difetto di una espressa comminatoria di inutilizzabilità, sia per-
ché la scelta dei metodi di campionamento istantaneo costituisce una
mera irregolarità formale, non andando ad incidere sull’idoneità del
mezzo, sull’esecuzione del prelievo e sulla correttezza del procedimen-
to e dei risultati delle analisi.
Va peraltro sottolineato che le regole processuali penali ed i regola-
menti amministrativi preventivi si pongono su due piani totalmente di-
versi ed indipendenti.
Di conseguenza le metodiche tecniche per il prelievo previste
nell’Allegato 5 del decreto n. 152/99 devono essere lette e considerate
soltanto nel contesto delle attività della P.A. preventive, di monitorag-
gio amministrativo e nel contesto del regime autorizzatorio e gestiona-
le dello scarico. Nessuna rilevanza hanno (e potrebbero avere) come in-
cidenza sul sistema probatorio previsto dal codice di procedura penale
(per il quale non possono certo costituire deroga, modifica od eccezio-
ne). Questi principi restano inalterati nonostante la novità in ordine al
campionamento delle acque reflue industriali prevista dal decreto “ac-
que bis” (Allegato 5). Resta infatti il campionamento medio rilevato
nell’arco di tre ore, però il controllore può anche scegliere tempi diver-
si, purchè ne dia atto nel verbale di campionamento, per rendere valu-
tabile la scelta anche a posteriori. Tale scelta può essere fatta solo se vi
siano particolari esigenze come prescrizione e autorizzazione, caratteri-
stiche del ciclo, dello scarico e dell’accertamento (per esempio di routi-
ne o di emergenza).
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La fonte di prova del reato inerente il superamento tabellare in sede
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