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Il controllo in azienda ed i prelievi in caso di inquinamento


               rare meno del tempo previsto per il c.d. campionamento medio».
                  Con l’entrata in vigore del D.L.vo n. 152/99 si è posto il problema
               se il metodo di campionamento ai fini dell’accertamento delle viola-
               zioni deve essere considerato strettamente connesso alla luce di quan-
               to disposto dall’Allegato 5 del decreto medesimo sulle modalità di
               campionamento.
                  La giurisprudenza della Cassazione ha in realtà sottolineato l’impos-
               sibilità di ritenere motivo di nullità o di inutilizzabilità dell’accertamen-
               to la carenza di motivazione della scelta del metodo di analisi. Questo
               sia in ottemperanza al principio di tassatività dei vizi dell’atto proces-
               suale, in difetto di una espressa comminatoria di inutilizzabilità, sia per-
               ché la scelta dei metodi di campionamento istantaneo costituisce una
               mera irregolarità formale, non andando ad incidere sull’idoneità del
               mezzo, sull’esecuzione del prelievo e sulla correttezza del procedimen-
               to e dei risultati delle analisi.
                  Va peraltro sottolineato che le regole processuali penali ed i regola-
               menti amministrativi preventivi si pongono su due piani totalmente di-
               versi ed indipendenti.
                  Di conseguenza le metodiche tecniche per il prelievo previste
               nell’Allegato 5 del decreto n. 152/99 devono essere lette e considerate
               soltanto nel contesto delle attività della P.A. preventive, di monitorag-
               gio amministrativo e nel contesto del regime autorizzatorio e gestiona-
               le dello scarico. Nessuna rilevanza hanno (e potrebbero avere) come in-
               cidenza sul sistema probatorio previsto dal codice di procedura penale
               (per il quale non possono certo costituire deroga, modifica od eccezio-
               ne). Questi principi restano inalterati nonostante la novità in ordine al
               campionamento delle acque reflue industriali prevista dal decreto “ac-
               que bis” (Allegato 5). Resta infatti il campionamento medio rilevato
               nell’arco di tre ore, però il controllore può anche scegliere tempi diver-
               si, purchè ne dia atto nel verbale di campionamento, per rendere valu-
               tabile la scelta anche a posteriori. Tale scelta può essere fatta solo se vi
               siano particolari esigenze come prescrizione e autorizzazione, caratteri-
               stiche del ciclo, dello scarico e dell’accertamento (per esempio di routi-
               ne o di emergenza).
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                  La fonte di prova del reato inerente il superamento tabellare in sede
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