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Il controllo in azienda ed i prelievi in caso di inquinamento
in relazione al tipo di scarico non può ritenersi motivo di inutilizzabili-
tà dell’accertamento» (Cassazione Penale - Sezione III Sentenza del 16
febbraio 2000 n. 1734).
La Corte ha rilevato altresì che «si deve comunque riaffermare la co-
stante giurisprudenza di questa Corte… in tema di metodo di campio-
namento ed analisi ed al valore meramente indicativo di quello stabilito
dalla legge in assenza di una espressa comminatoria di nullità per il prin-
cipio di tassatività delle stesse e nell’impossibilità di ritenere sussistente
un’ipotesi di inutilizzabilità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del
giudizio, poiché non trattasi di prove illegittimamente acquisite, sicché
non rientra nel paradigma legislativo contemplato dall’art. 191 c.p.p..
Infatti nonostante il nuovo decreto legislativo dedichi in maniera pun-
tuale molto spazio ai metodi di campionamento ed analisi, in nessuna
disposizione è stabilita, neppure per implicito, alcuna sanzione di nulli-
tà che, peraltro, attesi il suo carattere ed importanza, dovrebbe essere
espressa» (Cass. Pen. Sez. III, sentenza 16 giugno 1999, Zambelli, la
quale conclude che «deve riaffermarsi la natura esclusivamente ammini-
strativa di tali metodiche ed il principio della libera valutazione da parte
del giudice in proposito»).
Ed ancora che «il principio che nella scelta del metodo di campiona-
mento dei reflui sussista discrezionalità tecnica, così che la indicazione
di effettuare l’analisi di un campione medio ha carattere direttivo e non
precettivo, in quanto il tipo di campionamento è correlato non solo al-
le caratteristiche del ciclo produttivo, ma anche ai tempi, ai modi, alla
portata ed alla durata dello scarico, non deve essere modificato alla luce
della nuova normativa. Infatti l’impianto complessivo appare immuta-
to, nonostante il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 152 dedichi una
più puntuale disciplina delle metodiche di campionamento»
(Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 16 febbraio 2000 n.
1773 - Imp. Calvo).
Altro principio rilevante stabilito nella medesima sentenza è quello in
base al quale «in tema di analisi di reflui la omessa adozione del campio- 4
namento medio non determina la nullità delle analisi; infatti diversamen- n.
te non si comprenderebbe come sarebbe possibile individuare il supera- - II
mento dei valori limite in una immissione occasionale che potrebbe du-
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