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Il controllo in azienda ed i prelievi in caso di inquinamento


            in relazione al tipo di scarico non può ritenersi motivo di inutilizzabili-
            tà dell’accertamento» (Cassazione Penale - Sezione III Sentenza del 16
            febbraio 2000 n. 1734).
               La Corte ha rilevato altresì che «si deve comunque riaffermare la co-
            stante giurisprudenza di questa Corte… in tema di metodo di campio-
            namento ed analisi ed al valore meramente indicativo di quello stabilito
            dalla legge in assenza di una espressa comminatoria di nullità per il prin-
            cipio di tassatività delle stesse e nell’impossibilità di ritenere sussistente
            un’ipotesi di inutilizzabilità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del
            giudizio, poiché non trattasi di prove illegittimamente acquisite, sicché
            non rientra nel paradigma legislativo contemplato dall’art. 191 c.p.p..
            Infatti nonostante il nuovo decreto legislativo dedichi in maniera pun-
            tuale molto spazio ai metodi di campionamento ed analisi, in nessuna
            disposizione è stabilita, neppure per implicito, alcuna sanzione di nulli-
            tà che, peraltro, attesi il suo carattere ed importanza, dovrebbe essere
            espressa» (Cass. Pen. Sez. III, sentenza 16 giugno 1999, Zambelli, la
            quale conclude che «deve riaffermarsi la natura esclusivamente ammini-
            strativa di tali metodiche ed il principio della libera valutazione da parte
            del giudice in proposito»).
               Ed ancora che «il principio che nella scelta del metodo di campiona-
            mento dei reflui sussista discrezionalità tecnica, così che la indicazione
            di effettuare l’analisi di un campione medio ha carattere direttivo e non
            precettivo, in quanto il tipo di campionamento è correlato non solo al-
            le caratteristiche del ciclo produttivo, ma anche ai tempi, ai modi, alla
            portata ed alla durata dello scarico, non deve essere modificato alla luce
            della nuova normativa. Infatti l’impianto complessivo appare immuta-
            to, nonostante il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 152 dedichi una
            più puntuale disciplina delle metodiche di campionamento»
            (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 16 febbraio 2000 n.
            1773 - Imp. Calvo).
               Altro principio rilevante stabilito nella medesima sentenza è quello in
            base al quale «in tema di analisi di reflui la omessa adozione del campio-   4
            namento medio non determina la nullità delle analisi; infatti diversamen-    n.
            te non si comprenderebbe come sarebbe possibile individuare il supera-       -  II
            mento dei valori limite in una immissione occasionale che potrebbe du-
                                                                                         Anno

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