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Il controllo in azienda ed i prelievi in caso di inquinamento


               zione. Ma detto soggetto sarebbe del tutto non qualificato per essere
               destinatario della successiva notifica per il preavviso dell’esame in labo-
               ratorio, per i motivi sopra appena esposti. Dunque, notificare il preav-
               viso per l’esame nel verbale di prelievo equivale a notificare detto pre-
               avviso a soggetto non idoneo e dunque a sottoporre l’atto a rischio di
               invalidità formale e rituale per questa parte specifica con le conseguen-
               ze sopra esposte.


               Il referto di analisi: un importante atto irripetibile con rilevanti
               conseguenze procedurali
                  Il referto del laboratorio di analisi può essere considerato, rispettan-
               do le regole preventive formali, come atto irripetibile per l’eventuale
               violazione penale.
                  Va sottolineato che il prelievo eseguito in via amministrativa è sog-
               getto all’analisi presso il laboratorio pubblico e il referto che segue as-
               sume carattere di atto irripetibile in senso penale grazie alle due situa-
               zioni connesse:
                  preavviso delle operazioni di analisi verso il soggetto passivo (che
               dunque può partecipare direttamente alle operazioni stesse con un pro-
               prio tecnico) il che trasforma l’operazione in una fase sostanzialmente
               “garantita”;
                  l’apertura e l’esistenza di un solo campione in laboratorio esaminato
               e di fatto esaurito alla presenza contestuale delle parti, con connessa ir-
               ripetibilità tecnica delle analisi (sia perché il materiale è di fatto ormai
               distrutto, sia perché comunque l’analisi di revisione è espressamente
               non ammessa dalla giurisprudenza della Cassazione).
                  Si veda, a conferma, che il TAR Umbria con la sentenza n. 67 del 12
               febbraio 2004 sopra citata ha ribadito che « (…) le analisi costituiscono
               accertamenti irripetibili (…)».


               Il metodo di campionamento. Il campione unico (e non tre
               campioni)
                  Il metodo di campionamento è spesso oggetto di dibattito. In ordi-
               ne a tale tema, si rileva che la Suprema Corte ha stabilito che «il difetto
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               di motivazione della scelta del metodo di analisi, periodico o istantaneo
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