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Il controllo in azienda ed i prelievi in caso di inquinamento
zione. Ma detto soggetto sarebbe del tutto non qualificato per essere
destinatario della successiva notifica per il preavviso dell’esame in labo-
ratorio, per i motivi sopra appena esposti. Dunque, notificare il preav-
viso per l’esame nel verbale di prelievo equivale a notificare detto pre-
avviso a soggetto non idoneo e dunque a sottoporre l’atto a rischio di
invalidità formale e rituale per questa parte specifica con le conseguen-
ze sopra esposte.
Il referto di analisi: un importante atto irripetibile con rilevanti
conseguenze procedurali
Il referto del laboratorio di analisi può essere considerato, rispettan-
do le regole preventive formali, come atto irripetibile per l’eventuale
violazione penale.
Va sottolineato che il prelievo eseguito in via amministrativa è sog-
getto all’analisi presso il laboratorio pubblico e il referto che segue as-
sume carattere di atto irripetibile in senso penale grazie alle due situa-
zioni connesse:
preavviso delle operazioni di analisi verso il soggetto passivo (che
dunque può partecipare direttamente alle operazioni stesse con un pro-
prio tecnico) il che trasforma l’operazione in una fase sostanzialmente
“garantita”;
l’apertura e l’esistenza di un solo campione in laboratorio esaminato
e di fatto esaurito alla presenza contestuale delle parti, con connessa ir-
ripetibilità tecnica delle analisi (sia perché il materiale è di fatto ormai
distrutto, sia perché comunque l’analisi di revisione è espressamente
non ammessa dalla giurisprudenza della Cassazione).
Si veda, a conferma, che il TAR Umbria con la sentenza n. 67 del 12
febbraio 2004 sopra citata ha ribadito che « (…) le analisi costituiscono
accertamenti irripetibili (…)».
Il metodo di campionamento. Il campione unico (e non tre
campioni)
Il metodo di campionamento è spesso oggetto di dibattito. In ordi-
ne a tale tema, si rileva che la Suprema Corte ha stabilito che «il difetto
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di motivazione della scelta del metodo di analisi, periodico o istantaneo
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