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Il controllo in azienda ed i prelievi in caso di inquinamento


            ta inutilizzabile ai fini processuali penali.
               Dunque, è importante ancora una volta ricordare - e qui a maggiore
            ragione - che il destinatario del futuro eventuale sistema sanzionatorio
            è il titolare dello scarico (o il soggetto formalmente e validamente dele-
            gato o il gestore dell’impianto di depurazione se ne ricorrono i presup-
            posti). Dunque è logico - in via elementare - che la notifica del preavvi-
            so per l’esame in laboratorio (che deve costituire garanzia embrionale
            per tale soggetto) venga formalmente e sostanzialmente eseguita a suo
            diretto carico in modo da consentirgli di attivare tutte le azioni conse-
            guenti come suo diritto. Proprio per questo le regole (rigide) sulle noti-
            fiche prevedono in primo luogo una consegna a mani proprie o, in ca-
            so di impossibilità, a soggetti referenziati e previsti in via preventiva dal-
            lo stesso sistema di regole; tali soggetti sono individuati sulla base di
            una logica di presunzione di affidabilità per la reale successiva consegna
            reale del documento all’interessato che ne avrà dunque reale conoscen-
            za (si pensi al “familiare” che deve essere comunque “convivente”…).
            Tra tali soggetti non sono certo ricompresi né i dipendenti tecnici del-
            l’azienda né gli “addetti alla ricezione posta” della struttura aziendale ai
            quali spesso in modo frettoloso si consegnano detti preavvisi. E logica
            vuole che la notifica a mezzo posta appare scarsamente compatibile -
            dati i tempi veloci degli esami - con questa procedura.
               Consegue, pertanto, che l’organo interessato deve evitare consegne
            frettolose a mani terze non abilitate formalmente o forme improprie co-
            me il fax che non garantisce alcuna notifica formale, ma deve avere la cu-
            ra e pazienza di notificare il preavviso secondo le regole rituali dei prin-
            cipi generali in materia di notifiche. In caso contrario si rischia una (fon-
            data) eccezione della difesa che contesta la ritualità della notifica e dun-
            que la conseguente inutilizzabilità del referto di analisi di laboratorio e la
            conseguente nullità a catena di tutti gli atti successivi e conseguenti.
               In molti casi nel verbale di prelievo si indica contestualmente anche
            il giorno, ora e luogo delle analisi in laboratorio. Questa prassi merita
            una riflessione.                                                             4
               Infatti abbiamo visto sopra che in sede di prelievo potrebbe essere       n.
            legittimamente presente un soggetto tecnico dipendente incaricato dal        -  II
            titolare (o delegato interno o gestore) per presenziare a questa opera-
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