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Il controllo in azienda ed i prelievi in caso di inquinamento
ta inutilizzabile ai fini processuali penali.
Dunque, è importante ancora una volta ricordare - e qui a maggiore
ragione - che il destinatario del futuro eventuale sistema sanzionatorio
è il titolare dello scarico (o il soggetto formalmente e validamente dele-
gato o il gestore dell’impianto di depurazione se ne ricorrono i presup-
posti). Dunque è logico - in via elementare - che la notifica del preavvi-
so per l’esame in laboratorio (che deve costituire garanzia embrionale
per tale soggetto) venga formalmente e sostanzialmente eseguita a suo
diretto carico in modo da consentirgli di attivare tutte le azioni conse-
guenti come suo diritto. Proprio per questo le regole (rigide) sulle noti-
fiche prevedono in primo luogo una consegna a mani proprie o, in ca-
so di impossibilità, a soggetti referenziati e previsti in via preventiva dal-
lo stesso sistema di regole; tali soggetti sono individuati sulla base di
una logica di presunzione di affidabilità per la reale successiva consegna
reale del documento all’interessato che ne avrà dunque reale conoscen-
za (si pensi al “familiare” che deve essere comunque “convivente”…).
Tra tali soggetti non sono certo ricompresi né i dipendenti tecnici del-
l’azienda né gli “addetti alla ricezione posta” della struttura aziendale ai
quali spesso in modo frettoloso si consegnano detti preavvisi. E logica
vuole che la notifica a mezzo posta appare scarsamente compatibile -
dati i tempi veloci degli esami - con questa procedura.
Consegue, pertanto, che l’organo interessato deve evitare consegne
frettolose a mani terze non abilitate formalmente o forme improprie co-
me il fax che non garantisce alcuna notifica formale, ma deve avere la cu-
ra e pazienza di notificare il preavviso secondo le regole rituali dei prin-
cipi generali in materia di notifiche. In caso contrario si rischia una (fon-
data) eccezione della difesa che contesta la ritualità della notifica e dun-
que la conseguente inutilizzabilità del referto di analisi di laboratorio e la
conseguente nullità a catena di tutti gli atti successivi e conseguenti.
In molti casi nel verbale di prelievo si indica contestualmente anche
il giorno, ora e luogo delle analisi in laboratorio. Questa prassi merita
una riflessione. 4
Infatti abbiamo visto sopra che in sede di prelievo potrebbe essere n.
legittimamente presente un soggetto tecnico dipendente incaricato dal - II
titolare (o delegato interno o gestore) per presenziare a questa opera-
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