Page 293 - SilvaeAnno02n04-005-Editoriale-pagg.006.qxp
P. 293

Il controllo in azienda ed i prelievi in caso di inquinamento


               ni critiche sulla metodologia utilizzata e sugli esiti rilevati)». E del resto
               il preavviso per le operazioni di analisi è di fatto l’unico nodo che la
               Corte prevede a pena di totale nullità, mentre lascia alla libera valutazio-
               ne del giudice la decisione su eventuali altre irregolarità e/o lacune di
               ordine tecnico-operativo in sede di prelievo.
                  E su quest’ultimo punto si deve invece registrare una non rara sottova-
               lutazione da parte degli organi di controllo interessati giacché in diverse
               occasioni tutta la procedura, giunta fino alla fase dibattimentale, é stata va-
               nificata da un omesso o tardivo avviso al soggetto titolare dello scarico.
                  In tale contesto apparirebbe opportuno che gli organi di controllo
               potessero notificare già in sede di prelievo data, ora e luogo delle anali-
               si (magari nello stesso verbale di prelievo) previo accordo con il labora-
               torio del P.M.P. per un calendario di massima elaborato in via preventi-
               va. Sarebbe comunque auspicabile che lo stesso organo di P.G. che ha
               eseguito il prelievo (nel nostro caso ipotizziamo il personale del C.F.S.)
               curasse poi comunque in proprio la notifica dell’avviso in questione do-
               po aver percepito dal laboratorio pubblico gli estremi della giornata e
               dell’orario (le strutture decentrate degli organi del Corpo Forestale assi-
               curano maggiore operatività e tempestività in merito all’attività di noti-
               fica); a conferma della legittimità della prima scelta, la Cassazione ha
               stabilito che «l’avviso della data di inizio delle analisi è legittimamente
               dato nel verbale consegnato alla persona trovata sul posto in rappresen-
               tanza di fatto dell’impresa o dell’insediamento, né è richiesta la notifica
               formale al rappresentante legale» (Cass. pen., sez. III, 2 settembre 1994,
               n. 9477, ud. 6 luglio 1994; Gregorini).
                  Va sottolineato che la procedura di notifica deve essere attuata nelle
               forme rituali e formali, e non improvvisando consegne di atti a sogget-
               ti non qualificati che si presentano come “addetti” alla ricezione posta
               o ricezione di tali atti senza alcuna ufficializzazione di tali soggetti nel
               sistema procedurale rigidamente rituale delle notifiche.
                  Va sottolineato che notificare formalmente un preavviso di analisi in
               laboratorio al soggetto interessato non equivale a consegnare comun-
               que detto atto ad un soggetto qualsiasi all’interno dell’azienda e che una
               notifica eseguita in modo formalmente irregolare equivale ad omessa
          Anno
          II
               notifica e rende vana tutta la procedura di analisi successiva che diven-
          -
          n.
          4
         294 SILVÆ
   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298