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Il controllo in azienda ed i prelievi in caso di inquinamento


            le. In caso di assenza del titolare, si deve avvertire il soggetto gerarchi-
            camente più elevato nell’organigramma aziendale e che comunque de-
            ve rivestire una funzione dirigenziale o amministrativa di livello; certa-
            mente appare inidoneo - salvo casi di particolare urgenza e gravità -
            l’addetto al depuratore o altro soggetto con mansioni equiparabili ad
            una attività di manovra e manutenzione.
               Il prelievo è così depositato dall’organo di controllo presso il labora-
            torio pubblico di analisi.
               A questo punto va sottolineato che il preavviso è sempre necessario
            per l’esame in laboratorio del campione.


            L’esame in laboratorio ed il preavviso necessario. Le forme di
            frettolose notifiche irrituali
               L’organo che esegue il prelievo, a questo punto, ha l’onere di preav-
            visare per tempo il titolare dell’azienda del giorno, ora e luogo ove ver-
            ranno effettuate le analisi dei campioni, con l’avvertenza che può assi-
            stere anche con l’ausilio di un proprio tecnico.
               L’omessa notifica regolare di tale avviso è l’unica irregolarità che la
            Cassazione in tutto il proprio orientamento giurisprudenziale sottopo-
            ne a censura di nullità assoluta per tutta la procedura connessa.
               Si veda, ad esempio: «In materia di tutela ambientale delle acque dal-
            l’inquinamento, l’attività di prelievo di campioni ha natura amministra-
            tiva e non richiede il preavviso degli interessati; mentre l’avviso della da-
            ta e luogo delle analisi è prescritto a pena di nullità» (Cassazione Penale
            - Sezione III - Sentenza del 19 aprile 1999 n. 4993 - Pres. Avitabile - Rel.
            Postiglione).
               Si veda, a conferma, che il TAR Umbria con la sentenza n. 67 del 12
            febbraio 2004 sopra citata ha ribadito che il preavviso per le analisi in
            laboratorio è necessario in via assoluta in materia di prelievi relativi agli
            scarichi nel contesto della disciplina de decreto 152/99.
               Il punto è perfettamente logico, giacché il momento delle analisi è
            l’atto culminante di tutta la procedura e deve essere per forza di cose      4
            svolto nel contraddittorio delle parti; ed il TAR Umbria ribadisce che la    n.
            parte deve avere la «(…) possibilità concreta di presenziare alle analisi    -  II
            (ed eventualmente, giovandosi di tecnici di fiducia, svolgere osservazio-
                                                                                         Anno

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