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Il controllo in azienda ed i prelievi in caso di inquinamento
le. In caso di assenza del titolare, si deve avvertire il soggetto gerarchi-
camente più elevato nell’organigramma aziendale e che comunque de-
ve rivestire una funzione dirigenziale o amministrativa di livello; certa-
mente appare inidoneo - salvo casi di particolare urgenza e gravità -
l’addetto al depuratore o altro soggetto con mansioni equiparabili ad
una attività di manovra e manutenzione.
Il prelievo è così depositato dall’organo di controllo presso il labora-
torio pubblico di analisi.
A questo punto va sottolineato che il preavviso è sempre necessario
per l’esame in laboratorio del campione.
L’esame in laboratorio ed il preavviso necessario. Le forme di
frettolose notifiche irrituali
L’organo che esegue il prelievo, a questo punto, ha l’onere di preav-
visare per tempo il titolare dell’azienda del giorno, ora e luogo ove ver-
ranno effettuate le analisi dei campioni, con l’avvertenza che può assi-
stere anche con l’ausilio di un proprio tecnico.
L’omessa notifica regolare di tale avviso è l’unica irregolarità che la
Cassazione in tutto il proprio orientamento giurisprudenziale sottopo-
ne a censura di nullità assoluta per tutta la procedura connessa.
Si veda, ad esempio: «In materia di tutela ambientale delle acque dal-
l’inquinamento, l’attività di prelievo di campioni ha natura amministra-
tiva e non richiede il preavviso degli interessati; mentre l’avviso della da-
ta e luogo delle analisi è prescritto a pena di nullità» (Cassazione Penale
- Sezione III - Sentenza del 19 aprile 1999 n. 4993 - Pres. Avitabile - Rel.
Postiglione).
Si veda, a conferma, che il TAR Umbria con la sentenza n. 67 del 12
febbraio 2004 sopra citata ha ribadito che il preavviso per le analisi in
laboratorio è necessario in via assoluta in materia di prelievi relativi agli
scarichi nel contesto della disciplina de decreto 152/99.
Il punto è perfettamente logico, giacché il momento delle analisi è
l’atto culminante di tutta la procedura e deve essere per forza di cose 4
svolto nel contraddittorio delle parti; ed il TAR Umbria ribadisce che la n.
parte deve avere la «(…) possibilità concreta di presenziare alle analisi - II
(ed eventualmente, giovandosi di tecnici di fiducia, svolgere osservazio-
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