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Il controllo in azienda ed i prelievi in caso di inquinamento


               liminare, per il quale è applicabile l’art. 220 norme di att. cod. proc. pen.
               e, quindi, operano le norme di garanzia della difesa previste dal codice
               di rito, anche laddove emergano indizi di reato nel corso di un’attività
               amministrativa che in tal caso non può definirsi  extra-processum.»
               (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 19 giugno 2002 n.
               23369 - Pres. Toriello).
                  Ricordiamo che il destinatario del futuro eventuale sistema sanziona-
               torio è il titolare dello scarico (o il soggetto formalmente e validamente
               delegato o il gestore dell’impianto di depurazione se ne ricorrono i pre-
               supposti). Dunque l’avviso per il prelievo deve comunque essere indi-
               rizzato a suo diretto favore e, in caso di sua assenza, rivolto a soggetto
               gerarchicamente e funzionalmente qualificato. Se invece il soggetto in-
               teressato incarica seduta stante un suo dipendente, costui viene del tut-
               to legittimato a presenziare al prelievo in nome e per conto del titolare
               (o delegato interno o gestore). È bene redigere verbale di queste dina-
               miche. In altre parole, ove il prelievo sia di natura amministrativa (sen-
               za soggetto garantito) l’organo addetto si reca in azienda senza preavvi-
               so e chiede di poter accedere al pozzetto di ispezione per poter esegui-
               re immediatamente il prelievo.
                  Un addetto al controllo inizia le operazioni e contestualmente un
               collega avverte il titolare dello scarico (o delegato interno o gestore)
               che può assistere o farsi assistere da un soggetto di fiducia nelle opera-
               zioni di prelievo. Non si deve attendere (e ritardare le operazioni di
               prelievo) il soggetto eventualmente indicato come di fiducia giacché
               appare onere del titolare garantirne la presenza in tempo reale in loco.
               Non si deve attendere (e ritardare le operazioni di prelievo) un even-
               tuale legale perché l’atto non è soggetto a garanzie difensive. Al termi-
               ne delle operazioni, prelevato un campione, lo stesso viene sigillato an-
               che con la firma del titolare dello scarico. Tutta l’operazione viene det-
               tagliatamente riportata in un verbale sottoposto alla firma anche del ti-
               tolare dello scarico o delegato interno o gestore (in caso di rifiuto si da-
               rà semplicemente atto della decisione). Le osservazioni del titolare o
               del soggetto di fiducia vengono fedelmente riportate in verbale.
               Possibilmente realizzare contestuali foto del luogo del prelievo e dei
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               punti salienti delle operazioni, allegando poi le stesse al carteggio fina-
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