Page 290 - SilvaeAnno02n04-005-Editoriale-pagg.006.qxp
P. 290

Il controllo in azienda ed i prelievi in caso di inquinamento


            garanzie della difesa ed all’obbligo del preavviso. Infatti, laddove un
            soggetto sia indagato l’operazione di prelievo è soggetta alle garanzie
            difensive previste dal Codice di Procedura Penale. Di conseguenza
            l’operatore tecnico e/o di polizia giudiziaria prima di recarsi per esegui-
            re le attività connesse deve inevitabilmente vedere rispettate le procedu-
            re di preavviso stabilite dal codice di rito con il fine di assicurare la pre-
            senza potenziale del difensore del soggetto passivo. Ma dove si indivi-
            dua a livello formale e sostanziale il momento in cui il titolare dello sca-
            rico diventa titolare di garanzie difensive? Nel momento in cui emergo-
            no indizi di reità caratterizzati da gravità, precisione e concordanza e ta-
            li elementi siano registrati ed elaborati sistematicamente dall’organo di
            vigilanza che evolve il proprio operato investigativo in senso oggettiva-
            mente penalmente rilevante, si ritiene che il titolare possa essere quali-
            ficato come indagato sostanziale (anche se non ancora formale in sen-
            so stretto). È dunque logico che da questo momento prendano vigore
            le garanzie difensive.


            Il prelievo in azienda al confine tra garanzie difensive ed atti
            amministrativi preventivi.
               Se il titolare è “indagato”, come sopra descritto, devono essere ri-
            spettate le forme processuali per le garanzie difensive previste dal codi-
            ce di procedura penale. Ove invece ci siano prelievi effettuati da un or-
            gano di vigilanza (inclusa tutta la P.G.) che opera ancora in una fase pre-
            ventiva amministrativa senza che sussistano a carico del titolare dello
            scarico elementi di carattere penale, sono dunque ritenuti dalla
            Cassazione estranei al regime del codice di procedura penale e dunque
            esenti da ogni garanzia difensiva tracciata dalla Corte Costituzionale.
            Non è di conseguenza necessario alcun preavviso ma è sufficiente l’av-
            viso contestuale al titolare o suo qualificato rappresentante contestual-
            mente alle operazioni di prelievo.
               Va rilevato che «in tema di prelievo di campioni finalizzato alle suc-
            cessive analisi chimiche e preordinato alla tutela delle acque dall’inqui-   4
            namento, occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività ammini-       n.
            strativa disciplinato dall’art. 223 norme di att. cod. proc. pen. e quello   -  II
            inerente ad attività di polizia giudiziaria nell’ambito di un’indagine pre-
                                                                                         Anno

                                                                        SILVÆ         291
   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295