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Il controllo in azienda ed i prelievi in caso di inquinamento


               la Cassazione: «In tema di tutela delle acque dall’inquinamento non è
               applicabile il procedimento di revisione delle analisi, di cui all’art. 15
               della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia in quanto questo è riferibile
               agli accertamenti degli illeciti amministrativi, sia per la esistenza di spe-
               cifiche garanzie difensive già previste per il campionamento e le analisi
               dei reflui, sia infine in quanto presupposto per la analisi di revisione è
               che il campione prelevato sia inalterabile per un congruo periodo di
               tempo, requisito da escludere nei campioni degli scarichi, soprattutto di
               quelli trattati, le cui caratteristiche variano a seconda dello stadio della
               reazione chimica o biochimica in atto». (Cass. pen., sez. III, 1 aprile
               2003, n. 15170, Piropan M.).
                  Dunque l’omesso avviso relativo alle analisi comporta la nullità delle
               stesse; ma una volta che l’interessato abbia avuto l’avviso e non si sia pre-
               sentato alla data fissata, non può, ex post, in sede processuale, eccepire
               eventuali irregolarità delle operazioni tecniche di prelievo e delle analisi.
                  Riassumendo: se il titolare dello scarico non risulta “indagato” e quin-
               di soggetto a garanzie difensive, i prelievi sono attività amministrativa,
               possono essere eseguiti dalla P.A. o da qualunque organo di P.G. (ancor-
               ché assistito da ausiliario tecnico), è sufficiente l’avviso contestuale in lo-
               co, i risultati successivi delle analisi possono essere utilizzati in dibatti-
               mento come atti irripetibili purché all’interessato sia stato dato opportu-
               no e tempestivo preavviso dell’ora e giorno (e luogo) delle analisi.
                  Va sottolineato che quanto sopra tracciato è valido solo nel caso in cui
               prelievo ed analisi vengano effettuati dalle autorità competenti al control-
               lo (P.A. o organi di P.G.) nell’ambito dei loro compiti di vigilanza ammi-
               nistrativa e in via generale, senza cioè che vi siano indizi a carico di un
               soggetto determinato. L’art. 220 disp. att. c.p.p., infatti, dispone espressa-
               mente che «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da
               leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le
               fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione
               della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del
               codice» e, quindi, con la pienezza delle garanzie in esso previste.
                  Gli “indizi di reato” devono consistere in ben più di semplici sospetti.
                  Si deve sottolineare che il prelievo eseguito dopo che è stato già av-
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               viato un procedimento a carico del titolare dello scarico è soggetto alle
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