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Il controllo in azienda ed i prelievi in caso di inquinamento


            circa il momento in cui verranno effettuate le operazioni di prelievo per
            evitare che possano esser apportate modifiche agli scarichi e di conse-
            guenza fatte sparire le tracce di ogni irregolarità, non altrettanto può
            dirsi per quanto riguarda il momento delle analisi delle acque campio-
            nate. Infatti queste debbono essere esaminate con la massima tempesti-
            vità stante la loro deteriorabilità e pertanto le analisi non sarebbero util-
            mente ripetibili nel corso del successivo procedimento penale».
               Dunque il prelievo del campione può essere effettuato senza preav-
            viso ma, una volta acquisito il campione, il titolare dell’azienda deve es-
            sere avvisato dell’inizio delle operazioni di analisi («che è un vero e pro-
            prio accertamento assimilabile nella sostanza ad una perizia…», come
            rileva la Corte Costituzionale) «onde consentirne la presenza con la
            eventuale assistenza di un consulente tecnico».
               Ciò presuppone la impossibilità giuridica di effettuare analisi di
            revisione.
               Il Tribunale di Vicenza ha sollevato eccezione di costituzionalità per
            presunta violazione del diritto di difesa e di eguaglianza (artt. 3 e 24 Cost.)
            delle norme della legge 319 e del D.L.vo n. 152/99 le quali «non preve-
            dono la revisione delle analisi anche laddove i risultati siano tali da dover-
            si ipotizzare un superamento tabellare di parametri costituiti da metalli
            pesanti, e si tratti pertanto di un campione di refluo non deteriorabile»
            (Trib. Vicenza, 11 maggio 2000, in G.U. 2 novembre 2000). La successi-
            va decisione della Corte Costituzionale respinge l’eccezione e precisa che
            «una volta assicurate le garanzie della difesa nei riguardi della esecuzione
            delle analisi, la previsione di una revisione delle stesse in via amministra-
            tiva non risponde ad un vincolo costituzionale, anche indipendentemen-
            te dalla possibilità tecnica di una siffatta revisione in relazione al carattere
            deteriorabile o meno dei campioni prelevati; mentre, solo se l’analisi di
            campioni fosse effettuata senza contraddittorio, il mancato riconosci-
            mento del diritto alla revisione violerebbe il diritto di difesa» (Corte
            Costituzionale, 12-25 luglio 2001 (ord.) n. 296, in G.U. 1 agosto 2001).
               Il TAR Umbria con la sentenza n. 67 del 12 febbraio 2004 sopra ci-        4
            tata ha ribadito che non esiste procedura per la revisione delle analisi     n.
            nel contesto del decreto 152/99 proprio in applicazione del suddetto         -  II
            principio già espresso dalla Corte Costituzionale. Si veda inoltre anche
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