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Ora, nel dare una definizione chiara e onesta di impresa illecita, il dibattito
giurisprudenziale ha visto la formazione di due orientamenti: alcuni studiosi
ritengono che l’impresa illecita non esiste20; la maggioranza, al contrario, sostiene
che l’impresa illecita può essere valutabile giuridicamente ed, in particolare, sarà
illecita qualsiasi impresa che possiede i requisiti previsti dall’art. 2082 c.c.
indipendentemente dall’intento del titolare21.

      La nozione di impresa illecita è, dunque, frutto di un’elaborazione dottrinale
che si è via via consolidata a seguito di un dibattito molto acceso tra i sostenitori dei
due orientamenti di cui sopra. Si è passati quindi dall’orientamento che negava la
configurabilità dell’impresa illecita, basato sulla concezione secondo cui un illecito
non potrebbe mai essere oggetto di protezione giuridica ad una pressoché pacifica
ammissione dell’esistenza dell’impresa illecita.

      Partendo dall’articolo 2082 c.c.22 il Dottor Francesco Cassano afferma che:
“Può dirsi illecita […] sia l’impresa che utilizza beni strumentali illeciti, sia l’impresa che produce
o scambia beni o servizi la cui produzione o il cui commercio non sono consentiti ai privati o sono
addirittura contrari al buon costume”.

      Da tale affermazione si comprende bene che l’illiceità può assumere diverse
sfaccettature: può riguardare il finanziamento (riciclando somme cospicue si eludono le
regole del mercato); il comportamento, (come nel caso di concorrenza sleale, di pubblicità
ingannevole ed elusione di determinate regole in una gara d’appalto); l’oggetto.

20 Alcuni autori sostengono che lo status di imprenditore non può essere acquisito tramite
   l’esercizio di un’attività illecita: ciò che è illecito non può essere causa di protezione giuridica.
   Vedi F. FERRARA, Gli imprenditori e la società, Milano 1962, 33 ss; R. BRACCO, L’impresa nel sistema
   del diritto commerciale, Padova, 1966, rist., 192; L. MOSSA, Trattato del nuovo diritto commerciale, I,
   Milano, 1942, 227. Altri autori, ritengono che la liceità sia implicita negli elementi
   dell’organizzazione e della professionalità indicati dall’art. 2082 c.c. Vedi G. DE SEMO, Diritto
   fallimentare, Padova, 1959, 46 ss. Altri affermano, invece, l’impossibilità che l’attività illecita e
   quella economica coincidano, per cui se un fatto costituisce reato ciò esclude l’evenienza di
   applicare la disciplina dell’impresa; oppure ancora c’è chi sostiene che quando l’intenzione è solo
   quella di commettere reati non si parla più di diritto civile, ma si entra nella sfera penalistica.
   Vedi A. TORRENTE, F. IANNELLI, C. RUPERTO, Commentario del codice civile (art 2060-2221c.c.),
   Milano, 1968, 58; A. SCIALOJA, Postilla (allo scritto di A. FORMIGGINI), in FORO IT., 1959, I, 923.
   Infine alcuni autori basano le proprie teorie sulla distinzione tra attività illecita e attività
   immorale, sostenendo che solo l’attività immorale non può essere qualificata come impresa.
   Vedi G. DE SEMO, Diritto fallimentare, Padova, 1959, 46; G. RAGUSA MAGGIORE, I presupposti del
   fallimento, Padova, 1984, 159 ss.

21 V. PANUCCIO, Note in tema ’impresa illecita, in STUDI IN MEMORIA DI GRAZIANI, III, Napoli,
   1968, 1190 ss; E. R. SACCÀ, Impresa individuale e impresa illecita, Milano, 1988; 10 ss.

22 Art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della
   produzione o dello scambio di beni o di servizi”.

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